Confermata un’aggiudicazione anche con un importo di cauzione dimezzato errato in quanto calcolato sul base d’asta annuale e non trimestrale

Lazzini Sonia 25/11/10
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Se il bando indica un importo sbagliato della cauzione provvisoria, e l’aggiudicataria si adegua a queste, seppur errate disposizioni, nessun rilievo può essere mosso

Pertanto per avere soddisfazione delle proprie ragioni, il ricorrente, secondo classificato, avrebbe dovuto ricorre al bando

Non essendo però la clausola in questione limitativa della concorrenza, la partecipazione risulta comunque essere requisito indispensabile per veder tutelati i proprio diritti davanti al Tar

In regime di direttiva ricorsi, una tale fattispecie potrebbe essere risolta con un prericorso interno senza bisogno di adire il Tar

Considerato che le decisione deve essere assunta con sentenza in forma semplificata (art. 120, settimo comma, c.p.a.);

che l’art. 75 del d.lgs.n. 163/2006 prevede che la cauzione provvisoria sia pari almeno al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara;

che nel bando in questione si è stabilito che la cauzione doveva esser pari al 2% delle base d’asta e la base d’asta è stata indicata in € 263.520,00;

che tale base d’asta corrispondeva al prezzo annuale, sebbene la gara si riferisse a un servizio triennale;

che il bando di gara non è stato, quindi, formulato in conformità alla previsione del citato art. 75;

che la controinteressata ha offerto la cauzione provvisoria attenendosi al tenore letterale del bando, che non è stato impugnato;

che, pertanto, il ricorso principale è infondato

 

 

a cura di *************

 

riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2641 del 27 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro

 

N. 02641/2010 REG.SEN.

N. 00426/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 426 del 2010, proposto da:
Ricorrente di Vigilanza Srl e ************* due Srl,, in persona dei legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli ********************** e *********************, con domicilio ******************* in Catanzaro, via F. Burza, 41;

contro

Comune di Rossano, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. **********************, con domicilio presso **************, in Catanzaro, via G. Da Fiore 114;

nei confronti di

******à Cooperativa Controinteressata, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. ****************, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale;

per l’annullamento

della aggiudicazione della gara di appalto e del servizio di vigilanza del Tribunale di Rossano, comunicata il 23.2.2010 con nota prot. n. 8 in data 8.2.2010 del Comune di Rossano;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rossano e di Societa’ Cooperativa Controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2010 il dott. ******************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che le decisione deve essere assunta con sentenza in forma semplificata (art. 120, settimo comma, c.p.a.);

che l’art. 75 del d.lgs.n. 163/2006 prevede che la cauzione provvisoria sia pari almeno al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara;

che nel bando in questione si è stabilito che la cauzione doveva esser pari al 2% delle base d’asta e la base d’asta è stata indicata in € 263.520,00;

che tale base d’asta corrispondeva al prezzo annuale, sebbene la gara si riferisse a un servizio triennale;

che il bando di gara non è stato, quindi, formulato in conformità alla previsione del citato art. 75;

che la controinteressata ha offerto la cauzione provvisoria attenendosi al tenore letterale del bando, che non è stato impugnato;

che, pertanto, il ricorso principale è infondato;

che, in conseguenza, il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse;

che, in ragione della peculiarità delle questione, le spese di giudizio devono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) rigetta il ricorso proposto da Ricorrente di Vigilanza s.r.l. e da La Ricorrente due s.r.l.; 2) dichiara inammissibile il ricorso incidentale; 3) compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*******************, Presidente

*******************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Addi’_________________ copia conforme del presente provvedimento e’ trasmessa a:

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___________________________________________________________

IL FUNZIONARIO

 

Lazzini Sonia

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