Confermata l’impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo

Conte Diego 25/10/12
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Il preavviso di fermo amministrativo è un atto impugnabile avanti il giudice tributario ovvero ordinario a seconda che venga emesso per debiti tributario o meno.

È questa in sintesi la decisione della Suprema Corte emessa con l’ordinanza n. 17844/2012.

Il preavviso di fermo amministrativo è una comunicazione inviata al debitore moroso con il quale l’amministrazione procedente, per il tramite del concessionario della riscossione, ricorda l’esistenza del credito e minaccia l’iscrizione del fermo nel caso di persistente morosità

Il fermo amministrativo è una misura cautelare prevista, tra gli altri, anche per tutelare l’efficace riscossione dei crediti pubblici ed è prevista dall’art. 86 D.P.R. 600/1973. Si tratta di un’iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) a carico dei beni ivi registrati (automobili, motocicli ecc.) che comporta il divieto di circolazione, demolizione, radiazione ed esportazione del mezzo. L’efficace applicazione della misura è garantita da pene piuttosto severe che vanno dalla sanzione amministrativa, alla sospensione della patente fino alla confisca del mezzo.

Con l’ordinanza in commento la Corte ha di nuovo precisato il proprio incontestabile pensiero: non solo il fermo amministrativo, ma anche il mero preavviso di fermo è un atto impugnabile, in quanto con esso viene avanzata una pretesa e viene espressa una minaccia di danno che verrà esercitata senza ulteriore avviso.

Tale impugnazione, inoltre, dovrà essere proposta avanti il giudice ordinario nelle forme dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi se trattasi di debiti non tributari (es. sanzioni per contravvenzioni al codice della strada o in materia di contributi pensionistici), ovvero davanti alle competenti Commissioni Tributarie mediante rituale ricorso.

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Conte Diego

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