Condotte riparatorie e art. 162-ter c.p.: conta l’opposizione delle parti?

Estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.: la valutazione di congruità dipende anche dall’opposizione delle parti e della vittima?

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In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta, intervenuta prima dell’apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 162-ter, comma 1, cod. pen., è condizionata dall’opposizione delle parti e della persona offesa? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 23042 del 14-03-2025

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Indice

1. La questione: vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 162-ter cod. pen.


La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva condannato l’imputato per due reati di furto tentato, entrambi aggravati dalla circostanza di avere commesso il fatto su cosa esposta a pubblica fede.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 162-ter cod. pen.
In particolare, secondo il ricorrente, dal momento che la difesa, a seguito dell’intervenuta condotta riparatoria, aveva chiesto di dichiarare estinti i reati, ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., i giudici di merito rigettando l’istanza, in quanto la pubblica accusa si era opposta alla richiesta, avevano quindi emesso una decisione errata atteso che l’art. 162-ter cod. pen. non subordinerebbe l’estinzione del reato all’acquisizione del consenso del pubblico ministero. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
Nel dettaglio, gli Ermellini – dopo avere fatto presente come la Corte territoriale non avesse applicato la causa estintiva prevista dall’art. 162-ter cod. pen., uniformandosi a una pronuncia della Seconda sezione della Cassazione (Sez. 2, n. 39252 del 22/06/2021) secondo cui, in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall’art. 469, cod. proc. pen., che è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell’imputato – ritenevano di dovere aderire a quel diverso orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta intervenuta prima dell’apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 162-ter, comma 1, cod. pen., non è condizionata dall’opposizione delle parti e della persona offesa, dovendosi escludere che, in questa ipotesi, si applichi la sequenza procedurale prevista dall’art. 469 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41899 del 25/09/2024), reputandosi all’uopo pienamente condivisibili gli argomenti, di natura testuale e sistematica, posti a suo fondamento, e segnatamente: 1) il dato letterale perché l’art. 162- ter, comma 1, cod. pen. «impone al giudice di sentire le parti e la persona offesa, prima di pronunciare sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per effetto di condotta riparatoria, ma – a differenza di quanto espressamente previsto dall’art. 469 cod. proc. pen. – non fa dipendere la legittimità della decisione dal mancato dissenso delle parti»; 2) il fatto che l’orientamento in questione «si allinea, del resto, all’indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell’applicabilità dell’analogo, sia pur non sovrapponibile, istituto di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, in tema di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace, in conseguenza dell’intervenuta riparazione del danno cagionato dall’illecito» (cfr. Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015).

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3. Conclusioni: in caso di condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p., la valutazione di congruità non dipende dall’opposizione delle parti o della persona offesa


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta, intervenuta prima dell’apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 162-ter, comma 1, cod. pen., è condizionata dall’opposizione delle parti e della persona offesa.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p., la valutazione di congruità della condotta non è subordinata all’opposizione delle parti o della persona offesa, né si applica la procedura di cui all’art. 469 c.p.p..
Non sembra quindi essere necessario, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, che non vi sia stata una opposizione di questo genere ai fini di siffatta valutazione.
Ad ogni modo, sebbene il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, possa stimarsi positivo, sarebbe auspicabile che intervengano le Sezioni unite, essendovi un contrasto giurisprudenziale su tale questione.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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