Condominio: quando può essere impugnata la delibera assembleare?

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In punto di diritto l’impugnazione della delibera assembleare può essere proposta soltanto da parte dell’assente, del dissenziente e dell’astenuto. Il condomino presente che abbia partecipato all’assemblea non può impugnare la deliberazione, se non è dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 9 maggio 2017, n. 11375, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d’appello di Cagliari.

 

La vicenda

La pronuncia traeva origine dal fatto che la ricorrente FANTASIA s.r.l. impugna, articolando due motivi di ricorso, la sentenza del 2014 resa dal Tribunale di Tempio Pausania, conseguente ad impugnativa di deliberazione assembleare del 5 agosto 2013 adottata dal Condominio di Arzachena.

La sentenza del Tribunale era stata già impugnata davanti alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, con ordinanza ex art. 348- ter c.p.c. del 2015, aveva dichiarato inammissibile l’appello. Il ricorso per cassazione è stato proposto il 14 settembre 2015.

 

I motivi di ricorso

La ricorrente con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1137 c.c. con riguardo al punto della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto implicita l’approvazione all’unanimità della delibera, spettando a chi impugna la stessa di provare, in via documentale, di aver espresso voto contrario.

Aggiunge la ricorrente che “votazione non vi è stata”.

Con il secondo motivo di ricorso allega l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio con riguardo all’ascolto del CD contenente la registrazione audio della riunione assembleare del 5 agosto 2013, decisivo per dimostrare la mancanza di votazione sui punti 6, 10 e 13 all’ordine del giorno.

 

La decisione

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata ordinanza n. 11375/2017 ha ritenuto non fondati i motivi ed ha rigettato il ricorso.

Precisa la Suprema Corte che la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania aveva affermato che dal verbale dell’assemblea del 5 agosto 2013 risultasse che la società FANTASIA fosse presente all’adunanza, che l’assemblea avesse approvato i punti all’ordine del giorno in contestazione e che non risultasse l’espressione di voto contrario da parte della stessa attrice, condizione di legittimazione all’impugnazione ex art. 1137 c.c.

L’art. 1137, comma 2, c.c. ammette, del resto, l’impugnazione della delibera assembleare soltanto da parte dell’assente, del dissenziente e dell’astenuto; pertanto, il condomino presente che abbia partecipato all’assemblea non può impugnare la deliberazione, se non è dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna.

Il dissenso dell’impugnante rispetto alla deliberazione deve essere provato ed incombe sullo stesso l’onere della relativa prova (Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 3060 del 05/09/1969; Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 1079 del 16/04/1973).

Il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova.

Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale (Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 23903 del 23/11/2016).

La ricorrente non fa riferimento in ricorso ad alcuna sua specifica deduzione istruttoria volta a sovvertire la risultanza del verbale che riportava l’approvazione senza dissensi della delibera.

Sentenza collegata

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Avv. Mancusi Amilcare

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