Concorso pubblico: il conflitto di interessi in astratto non invalida automaticamente gli atti

La mera sussistenza in astratto di una situazione di conflitto di interesse, di per sé, non invalida gli atti compiuti dall’organo tecnico di valutazione.

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La mera sussistenza in astratto di una situazione di conflitto di interesse in capo al soggetto che abbia designato il presidente della commissione di concorso, di per sé, non esplica effetti automaticamente invalidanti sugli atti medio tempore compiuti dall’organo tecnico di valutazione, dovendo a tal fine accertarsi la rilevanza in concreto del difetto di investitura da parte di uno o di tutti i componenti dell’organo rispetto allo svolgimento regolare e imparziale della procedura[1]. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale

TAR Sicilia -sez. V- sentenza n. 3412 del 10-12-2024

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Indice

1. Annullamento di un concorso pubblico


Il giudizio in esame[2] ha ad oggetto il provvedimento di annullamento in autotutela di un concorso pubblico, a causa del conflitto di interessi in cui versava il dirigente generale il quale, malgrado la partecipazione di un proprio parente (poi classificatosi al primo posto) alla selezione, non segnalava il conflitto di interessi e non si asteneva dal designare il presidente della commissione di concorso come previsto dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
In particolare, il caso riguarda un concorso pubblico bandito dalla Regione Siciliana per l’assunzione di 46 agenti del Corpo Forestale. Successivamente allo svolgimento delle prove scritte e alla pubblicazione dei risultati, è emersa una situazione di conflitto di interessi riguardante il Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale, che aveva designato il presidente della commissione esaminatrice nonostante suo figlio fosse tra i candidati. La divulgazione illegittima dei risultati e il clamore mediatico hanno spinto l’amministrazione a istituire un Collegio ispettivo incaricato di un accertamento ispettivo volto a verificare la regolarità del concorso per agenti del Corpo forestale. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale

2. Il caso: il conflitto di interessi in astratto


Gli ispettori del Collegio ispettivo hanno riscontrato una violazione dell’art. 6-bis della Legge 241/1990, che impone l’astensione in caso di conflitto di interessi, e l’amministrazione ha annullato in autotutela la nomina della commissione e tutti gli atti correlati.
Secondo i ricorrenti, l’amministrazione procedente ha compiuto un’applicazione formalistica dell’istituto dell’annullamento in autotutela sul presupposto che “nei casi di rilevato conflitto di interesse, gli atti devono ritenersi viziati indipendentemente dal fatto che il conflitto abbia influito sul contenuto dei provvedimenti e, nel caso di specie, sull’andamento delle prove concorsuali” e non ha considerato che, a tutto concedere, il vizio dell’investitura, per le ragioni evidenziate nel provvedimento di annullamento d’ufficio, riguardava il solo presidente della commissione, il che renderebbe sproporzionata e abnorme, giacché in contrasto col generale canone della conservazione degli atti giuridici, l’annullamento delle nomine di tutti i commissari e il travolgimento degli atti compiuti medio tempore dalla commissione quale organo collegiale tecnico. Pertanto:

  • L’annullamento era sproporzionato e non rispettava il principio di conservazione degli atti amministrativi;
  • Non era dimostrata una reale incidenza del conflitto di interessi sullo svolgimento regolare del concorso.

Il TAR ha accolto i ricorsi, stabilendo che:

  • Il conflitto di interessi, sebbene esistente in astratto, non ha concretamente influenzato lo svolgimento delle prove, che sono avvenute con modalità automatizzate e anonime;
  • L’annullamento totale degli atti della commissione era eccessivo, non essendoci prove che il conflitto avesse compromesso l’imparzialità del procedimento;
  • Il principio di conservazione degli atti amministrativi è stato disatteso, poiché la nomina della commissione nel suo complesso non poteva essere invalidata a causa di un vizio limitato alla designazione del presidente.

Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di autotutela, confermando la regolarità della procedura concorsuale.

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3. Conclusione


In motivazione la sezione ha precisato che la mancata astensione del soggetto designante, tenuto conto delle circostanze concrete e della peculiare modalità di svolgimento delle prove (di cui quella scritta svolta su domande a risposta multipla predisposte da un terzo soggetto, estratte a sorte e corrette con procedura automatizzata), non era tale né da invalidare la nomina della commissione nel suo complesso né da viziare gli atti della procedura concorsuale, considerato che la situazione di conflitto non ha sortito effetti sul corretto e imparziale svolgimento della procedura concorsuale.
L’eventuale vizio di investitura del presidente della commissione (nella specie, a causa del conflitto di interessi in cui versa il soggetto che ha effettuato la nomina) non può travolgere ipso facto l’intero organo e, a fortiori, gli atti da questo posti in essere. Difatti, dato il carattere scindibile del provvedimento di nomina dei componenti della commissione di esame, il riesame di legittimità della posizione di taluno dei membri, in base al principio di conservazione dei valori giuridici, non si riflette, in via derivata e consequenziale, sulla validità della composizione dell’intero organo collegiale[3]

Note


[1] https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-699.
[2] Sentenza del TAR Sicilia, Sezione V, n. 03412/2024.
[3] https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/105486-699.

Armando Pellegrino

Elevata Professionalità (quarta area EP). Dipendente pubblico dal 01/06/2017, attualmente si occupa prevalentemente di appalti pubblici – anche in qualità di RUP – e di contabilità. Laureato, con lode, in (1) Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, (2) Economia Aziendale …Continua a leggere

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