Concorso di persone: tesi a confronto

Redazione 23/01/19
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In base all’art. 110 c.p. “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. Come si vede il legislatore ha solo previsto quale sia la pena applicabile ai concorrenti, senza invece prevedere quali siano gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale.

Tesi dell’accessorietà

Secondo la tesi dell’accessorietà la fattispecie concorsuale può dirsi integrata solo se perlomeno uno dei concorrenti abbia integralmente posto in essere una condotta  che risulti tipica sulla base di una norma incriminatrice, rispetto alla quale la condotta dell’altro concorrente ha natura accessoria.

La teoria dell’accessorietà è stata declinata in diverse accezioni.

Secondo un’accezione minima della teoria dell’accessorietà, affinché sia ravvisabile concorso di persone nel reato è sufficiente che uno dei concorrenti ponga in essere una condotta corrispondente alla fattispecie astratta descritta dalla norma incriminatrice. Non è invece necessario che tale soggetto sia punibile, essendo comunque configurabile il concorso di persone (con conseguente responsabilità penale dell’altro concorrente) anche in presenza di cause di esclusione della colpevolezza o della punibilità a favore del soggetto che abbia tenuto la condotta tipica.

Secondo un’accezione estrema della teoria dell’accessorietà, affinché sia ravvisabile concorso di persone nel reato è necessario che colui che ha tenuto la condotta tipica sia anche in concreto punibile.

Tale teoria è stata sottoposta a molteplici critiche.

Innanzitutto, la teoria dell’accessorietà non consentirebbe mai di punire i concorrenti nel caso di esecuzione frazionata del reato. Si ha esecuzione frazionata del reato quando ciascuno dei concorrenti pone in essere un segmento della fattispecie incriminatrice, così concorrendo a determinare infine l’offesa al bene della vita presidiato con l’incriminazione. In tal caso, più concorrenti apportano ciascuno un contributo causale alla realizzazione plurisoggettiva del reato, ma nessuno di essi pone in essere una condotta tipica sulla base della norma incriminatrice. Così, ad esempio, nella rapina realizzata da due soggetti, uno dei quali punta l’arma contro la vittima e l’altro sottrae il portafoglio.

In secondo luogo, la teoria dell’accessorietà non consentirebbe mai di punire i concorrenti nell’ipotesi di concorso nel reato proprio allorché la condotta esecutiva descritta dalla norma incriminatrice sia posta in essere (non dal soggetto titolare della specifica qualifica richiesta dalla norma, bensì), dall’extraneus. La mancanza delle qualità soggettive richieste dalla norma incriminatrice in capo all’extraneus non consentirebbe, infatti, di ravvisare la realizzazione della fattispecie tipizzata dal legislatore.

Teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale

Le critiche sopra illustrate mosse alla teoria dell’accessorietà hanno portato a considerare come preferibile la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale.

Secondo tale impostazione, dal combinato disposto dell’art. 110 c.p. con una norma incriminatrice sorgerebbe una fattispecie autonoma e diversa da quella contemplata dalla norma che descrive il reato.

La tipizzazione di questa autonoma fattispecie plurisoggettiva eventuale sarebbe tutta incentrata sul contributo causale rispetto alla realizzazione del reato (che, potremmo quasi dire, costituisce l’evento di tale fattispecie).

Occorre però tenere altresì presente che la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale è venuta in considerazione in due diverse accezioni: la tesi monistica e la tesi della fattispecie differenziata.

Secondo l’impostazione monistica della teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, il combinato disposto dell’art. 110 c.p. con una norma incriminatrice darebbe luogo ad una fattispecie autonoma e, al contempo, unitaria. In altri termini, si sarebbe in presenza di una sola fattispecie di reato plurisoggettiva eventuale.

Secondo la tesi della fattispecie plurisoggettiva eventuale differenziata il combinato disposto dell’art. 110 c.p. con una norma incriminatrice darebbe luogo a tante fattispecie plurisoggetive di reato quanti sono i concorrenti.

Tutte queste fattispecie plurisoggettive avrebbero in comune l’offesa al bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice, ma resterebbero distinte sotto vari profili. Tra questi, la punibilità dei singoli concorrenti che vi partecipano, il nomen iuris del reato contestabile a titolo di concorso, nonché l’elemento psicologico di imputazione della fattispecie ai singoli concorrenti (ammettendo la possibilità di un concorso nello stesso reato in cui i concorrenti partecipino con approcci psicologici differenti).

Leggi anche: Il concorso eventuale di persone nel reato

Quindi cosa accade se soltanto uno dei soggetti in concorso è punibile?

Secondo teoria dell’accessorietà (estrema), nel caso in cui un soggetto si avvalga di altro non punibile per commettere un reato non sarebbe dato ravvisare un concorso di persone nel reato. Il soggetto che si è servito di altri sarebbe qualificabile come autore mediato del reato monosoggettivo (mentre il soggetto non punibile non sarebbe un concorrente, ma un mero strumento attuativo di una condotta in realtà imputabile all’autore mediato). Non si applicheranno quindi le norme relative al concorso di persone, tra cui quelle che prevedono peculiari circostanze aggravanti e attenuanti.

Sulla base di questa teoria si è negato che costituiscano casi di concorso le ipotesi del costringimento fisico a commettere il reato (ex art. 46 c.p.), del reato commesso per errore determinato dall’altrui inganno (ex art. 48 c.p.), dello stato di necessità determinato dall’altrui minaccia (ex art. 54 c.p.), nonché della determinazione a commettere il reato di persona non imputabile e non punibile (ex art. 111 c.p.).

Come si è detto, però, la teoria dell’accessorietà non può trovare accoglimento nel nostro ordinamento per le ragioni esposte supra.

In base alla preferibile teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, anche nell’ipotesi in cui un soggetto si avvalga di altro non punibile per commettere un reato sarebbe ravvisabile un concorso di persone. Dalla combinazione dell’art. 110 c.p con la norma incriminatrice nasce una fattispecie diversa (la fattispecie plurisoggettiva eventuale, appunto), che si realizza attraverso il contributo materiale da parte del soggetto non punibile e il contributo psicologico del soggetto punibile. L’accertamento dell’integrazione della fattispecie concorsuale sarà così distinto dalla verifica circa la punibilità dei singoli concorrenti e al soggetto ritenuto punibile andrà applicato il corpus normativo relativo al concorso di persone (quindi, ad esempio, le norme che prevedono peculiari circostanze aggravanti e attenuati per la fattispecie concorsuale).

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