Concordato minore: chi e come può accedere?

Redazione 02/06/20
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Concordato minore: i soggetti ammessi

Questo contributo è tratto da 

La nuova gestione della crisi per il cittadino e la famiglia

Il volume esamina in modo esaustivo e con taglio pratico i rimedi alle aggressioni patrimoniali dei “soggetti non fallibili”, con particolare attenzione alla tutela della famiglia e della prima casa.Relaziona nel dettaglio i rimedi offerti dalla Legge sul sovraindebitamento – Legge n. 3/2012 – e l’evoluzione normativa della materia nella recente inclusione nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, evidenziandone i tratti comuni e sottolineandone gli sviluppi tesi ad una più ampia applicabilità dei rimedi in un’ottica di un più agevole accesso all’esdebitazione.L’opera affronta nel dettaglio le modalità pratiche di accesso ai nuovi strumenti normativi di composizione della crisi, le prospettive di gestione dell’esdebitazione, con un’attenzione particolare per le modalità di tutela dell’abitazione.Stefano ChiodiRelatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti, è analista tecnico e finanziario esperto di contenzioso bancario e finanziario, tecnico di parte e C.T.U. nonché autore di volumi per giuristi e di altre pubblicazioni in materia. Specialista di corporate finance.

Stefano Chiodi | 2019 Maggioli Editore

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Nell’individuare il presupposto soggettivo, in sostanza i soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, il legislatore ha specificatamente previsto alla lettera a) dell’art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012, che il debitore anche consumatore può accedere alla procedura purché si tratti di soggetto non ammesso a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n. 3/2012.
Nulla cambia con la riforma del 2019 che, tuttalpiù aggiunge con maggiore chiarezza: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di insolvenza.
Con ciò, è possibile pacificamente affermare che, dalla lettura della norma, sono soggetti titolati ad accedere alla procedura le persone fisiche, le società e gli enti che non svolgono attività d’impresa, gli imprenditori commerciali sotto soglia di fallibilità (anche alla luce del nuovo dettato normativo), gli imprenditori agricoli, le start-up innovative indipendentemente dalle loro dimensioni ed i professionisti che nello svolgimento della propria attività utilizzino un complesso organizzato di beni e di rapporti giuridici simile a quello aziendale.
Tale alveo è stato oramai di sovente confermato dalla stessa giurisprudenza di merito che ha spesso ritenuto ammissibile alla procedura il soggetto più svariato, dal terzo garante per i debiti contratti dal garantito, all’impresa agricola (7). Del resto, nessuna modifica si può ritenere introdotta alla luce delle nuove disposizioni del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

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Proseguendo oltre, preme sottolineare l’importanza del riconoscimento soggettivo, infatti la corretta qualificazione dei soggetti interessati è attività prodromica all’esatta applicazione degli istituti in parola.
Sul punto è bene chiarire preliminarmente che, qualora il soggetto in stato di sovraindebitamento si trovi in una situazione debitoria composta di debiti personali e debiti contratti per attività d’impresa, la relazione illustrativa al D.L. n. 179/2012 ne escluderebbe l’applicabilità del piano del consumatore con conseguente implicita possibilità di ricorrere all’accordo di composizione della crisi. Sul punto, in assenza di una lucida chiarificazione del nuovo dettato normativo si deve ritenere applicabile tale interpretazione anche pro futuro con conseguente compressione della platea di soggetti che potrebbero potenzialmente ricorrere a tale istituto.
Con riguardo ai soggetti che possono accedere alla procedura di sovraindebitamento, è bene riportare le specificità di ognuno di essi, chiarendo sin da subito che con riguardo al consumatore, essendo questa figura centrale nell’intero impianto normativo, è affidato un paragrafo ad hoc in cui si analizzerà compiutamente ogni aspetto proprio e comune.

Concordato minore: l’imprenditore commerciale

L’imprenditore commerciale, che non rientra nelle ordinarie procedure concorsuali, può ricorrere agli istituti previsti dalla Legge n. 3/2012.
Orbene, nella vecchia impostazione normativa, veniva riconosciuta la facoltà di ricorrere alle procedure da sovraindebitamento al c.d. Imprenditore sotto-soglia e cioè a quel soggetto economico che, prestando un’attività commerciale, non raggiungeva i requisiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F.; ovvero l’imprenditore avente i predetti requisiti dimensionali, ma con un debito, anche non scaduto, inferiore alla soglia di cui al vecchio art. 15, comma 9 L.F.
Con la riforma ad opera del Codice della Crisi di Impresa, il legislatore ha meglio chiarito tale aspetto denominando questa particolare figura imprenditoriale come “impresa minore” e consegnandola, anche in questo, a specifici requisiti dimensionali. All’art. 2, comma 1, lettera d) si legge infatti che, per aversi impresa minore, questa deve presentare congiuntamente:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348.
Pertanto, è verosimile ritenere che il legislatore, nel voler riformare tale complesso normativo, abbia ritenuto profittevole seguire una strada già percorsa che ha indubbiamente permesso di creare e stratificare una giurisprudenza che permetta di valutare prognosticamente le più disparate situazioni.
Del resto, ai fini della verifica del superamento della soglia di esclusione dalle procedure concorsuali, non si ravvisa nessun motivo per disconoscere l’odierna giurisprudenza in merito.
Con riguardo al socio illimitatamente responsabile di società assoggettabile al fallimento, e dunque di soggetto a cui il fallimento andrebbe esteso ex art. 147 L.F., non si esclude la accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore e in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l’esdebitazione, sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società; d’altra parte, l’art. 12, comma 5, Legge n. 3/2012 prevede espressamente l’ipotesi del consecutivo fallimento del debitore che abbia proposto un accordo di composizione della crisi omologato; infine, il disposto dell’art. 9 della Legge delega n. 155/2017 (cui segue il D.Lgs. n. 14/2019) indica al legislatore delegato il criterio direttivo di includere nella procedura di sovraindebitamento i soci illimitatamente responsabili, e può certamente integrare, ad oggi, criterio interpretativo della normativa vigente.

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La nuova gestione della crisi per il cittadino e la famiglia

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