In tema di concordato in appello, quando è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e quando non lo è? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. La questione: ricorso per Cassazione proposto a seguito di patteggiamento in appello (illegittimità della mancata concessione delle attenuanti generiche)
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: concordato in appello: ricorso in Cassazione ammesso solo per vizi sull’accordo, inammissibile per motivi rinunciati, cause di proscioglimento e pena legittima
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- Note
1. La questione: ricorso per Cassazione proposto a seguito di patteggiamento in appello (illegittimità della mancata concessione delle attenuanti generiche)
La Corte di Appello di Napoli confermava la responsabilità dell’imputato per i reati allo stesso ascritti, applicando la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato, con cui ci si lamentava dell’illegittimità della mancata concessione delle attenuanti generiche. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019).
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3. Conclusioni: concordato in appello: ricorso in Cassazione ammesso solo per vizi sull’accordo, inammissibile per motivi rinunciati, cause di proscioglimento e pena legittima
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.[1] e quando non lo è.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in materia di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per i vizi relativi alla volontà dell’imputato, al consenso del PM e alla difformità della sentenza rispetto all’accordo, mentre è inammissibile per i motivi rinunciati, la mancata valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p.[2] e l’irregolarità sulla pena che non ne comportino l’illegalità.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba valutare se sia ricorribile, o meno, in Cassazione una decisione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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Note
[1]Ai sensi del quale: “1.Le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall’articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza. Nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 598-bis, ma il consenso dell’imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza. 3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. 3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. 3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti”.
[2]Secondo cui: “1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”.
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