Conciliazione monocratica, nuovi chiarimenti nella circolare del Welfare

Redazione 19/04/12
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare protocollo n. 7165 del 16 aprile 2012, ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla corretta applicazione dell’istituto della conciliazione monocratica, introdotto dall’art. 11 D.Lgs. 124/2004, con funzione deflativa e di rapida definizione delle problematiche lavoristiche. Questo procedimento infatti, alternativo alla via giudiziaria, e di cui è dotato solo il personale ispettivo del Ministero del Lavoro, dà la possibilità di transigere in sede amministrativa su questioni di natura retributiva e contributiva inerenti al rapporto di lavoro

Al riguardo, nel documento citato, il Ministero evidenzia i seguenti punti:

a) la richiesta di intervento non comporta un obbligo assoluto da parte dell’organo di vigilanza di dare corso all’accertamento ispettivo;

b) in caso di fallimento della conciliazione monocratica (ad esempio per mancata partecipazione del datore di lavoro regolarmente convocato) è possibile l’attivazione del procedimento ispettivo;

c) nel caso di mancato adempimento degli accordi raggiunti in una conciliazione monocratica correttamente definita il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo (con decreto del giudice).

In ordine al punto sub c) l’annotazione ministeriale viene fatta, evidentemente, alla luce delle novità apportate dall’art. 38 L. 183/2010 (collegato lavoro) che ha di fatto introdotto un nuovo titolo esecutivo che si va ad aggiungere a quelli ex art. 474 c.p.c. Si legge infatti al comma 3bis dell’art. 11 D.Lgs. 124/2004, che il verbale sottoscritto dal funzionario conciliatore della direzione territoriale del lavoro, dal datore di lavoro e dal lavoratore ed eventuali rappresentati, potrà essere dichiarato esecutivo dall’autorità giudiziaria competente su istanza delle parti interessate.

Prima dell’entrata in vigore del collegato lavoro, si ricorda, in caso di mancata esecuzione dell’accordo raggiunto in sede di conciliazione monocratica, il lavoratore, per ottenere il riconoscimento del suo credito patrimoniale, doveva affrontare un vero e proprio giudizio di cognizione e sostenerne le spese.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento