Conciliazione. Del perché l’Ordinanza 3202/2011 del TAR Lazio non potrà essere accolta dalla Corte Costituzionale

Scarica PDF Stampa

Come noto, l’ordinanza del TAR Lazio n. 3202/2011, ha posto la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28/2010, e in particolare dei suoi due articoli, il 5 ed il 16.

Leggendo la detta ordinanza, ci appare che essa non è stata ben argomentata ad una interpretazione costituzionalmente orientata in ragione dell’art. 117, comma 1 Costituzione.

L’ordinanza, sviluppa un discorso ampio portato avanti, nella sostanza, da chi vedendosi perdere la “rendita1”, che da anni accampa, cerca in tutti i modi di poter eccepire ulteriori svilimenti del sistema giustizia, già al collasso, (e non solo per la politica giudiziaria, ma anche per la complicità di chi nel sistema si è fatto strada), al fine di poter continuare a detenere un monopopolio nello stesso sistema. In Italia, a differenza di altri Stati, è notorio che la difesa nelle liti, tutelata in modo Costituzionale ex art. 24, è monopolio degli Avvocati. Solo in cause di poco conto e fino a 516, 46 euro dinanzi al Giudice di Pace, ex art. 82, comma 1, codice di procedura civile, o nei giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie per il valore fino ad euro 2582, 28, ex art. 12, comma 5, decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, la parte può difendersi da sola.

L’ordinanza, da ampio spazio alla normativa comunitaria2. Disquisisce, poi, della legge delega, e del decreto legislativo, che a parere del Collegio, non può avere una interpretazione costituzionalmente orientata, perché gli articoli 5 e 16 del citato decreto legislativo appaiono in violazione di Costituzione (artt. 24 e 77 Costituzione).

La proposta presunta questione di legittimità costituzionale, resta una possibile soluzione, ma non la sola. Infatti, il Collegio, interpretando in modo Costituzionale il decreto legislativo, non ha reso giustizia, non prendendo in considerazione l’art. 117, comma 1 Costituzione, nella parte in cui fa entrare, di diritto, le norme comunitarie e con esse, l’interpretazione che, da decenni in Europa, la Corte di Giustizia svolge, trasformando il diritto creato dal Legislatore comunitario, in diritto vivente. Diritto vivente che è principio cardine negli Stati a vocazione democratica.

La Corte di Giustizia3, in un caso recente chiesto dal rinvio da parte del Giudice di Pace di Ischia, ha interpretato il diritto comunitario in senso che non osta una legislazione nazionale capace di poter risolvere le controversie a mezzo della conciliazione obbligatoria extragiudiziale.

Ora, se da una parte taluni fremono affinché la conciliazione sia eliminata dal mercato giudiziario, dall’altra gli stessi soggetti pretendono di strappare dal Ministero la concessione per poter svolgere la stessa conciliazione con la presenza di avvocati a fianco delle parti. Ma la concezione ottocentesca, della pretesa capacità di poter difendere le parti, come se fossero incapaci di autodeterminarsi il proprio destino, appare un po’ superata dall’elevazione culturale della stessa società civile che negli ultimi anni ha fatto passi da giganti4, sviluppando un sistema Scuola tale da poter dire che l’ignoranza è stata quasi del tutto debellata. Eppure, molte volte, solo con l’arma della menzogna, propugnata da chi è preposto alla difesa tecnica, si arriva ad un compromesso e poi ad un negoziato.

<<La sovranità- scrive nel 1934 Manuel Rodrigues (1889-1946), ministro della Giustizia (1932-1940) di Salazar – appartiene allo Stato. Ciò vuol dire: non c’è potere trascendentale, il potere appartiene alla Nazione organizzata. Ne risulta che allo Stato spetta creare la norma della sua esistenza e degli elementi che la costituiscono […]. Lo Stato è la fonte di ogni regola normativa […]. Il cittadino non può ricorrere a un principio estraneo al suo paese, e neppure invocare le regole dell’unanimità.(Politìca, direito e justiça, Coimbra, 1943, p.41). Non era che un corollario dell’affermazione di Mussolini (Carta del lavoro, dich. I)secondo la quale la nazione <<è un organismo che ha scopi, vita e mezzi d’azione superiori a quelli degli individui isolati o associati che la compongono. Essa è una unità morale, politica ed economica integralmente realizzata nello Stato fascista. Di questa politica di sacralità dello Stato e di subordinazione del diritto ad esso fa parte anche una più stretta regolamentazione della giustizia: statuti giudiziari che vincolano completamente il giudice alla legge, controllo degli ordini professionali degli avvocati, in particolare attribuendo loro poteri di natura pubblica (in Portogallo nel 1926, in Italia nel 1934) e assoggettandoli a tutela legale, introduzione di meccanismi di disciplina della giurisprudenza da parte dei tribunali superiori, e così via>>.5

Ora la Corte, al fine di poter dare un giudizio di interpretazione costituzionalmente orientata, doveva espungere, facendo passare nel crogiolo degli articoli Costituzionali, la norma in esame, affinché gli articoli stessi, incriminati di incostituzionalità, fossero conforme a costituzione. Ma ciò non è stato fatto in virtù sia dell’art. 117, comma 1 Costituzione, che del diritto vivente che dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea arriva agli Stati membri. L’Italia fu tra i paesi fondatori della stessa Unione Europea. Il Collegio rimettente, avrebbe dovuto prendere in esame anche la sentenza della Corte di Giustizia n. 2010/C143/04 che da un proprio parere conforma al diritto comunitario che negli anni è divenuto un vero e proprio baluardo giuridico al pari delle sentenze interne. Anzi, la Corte Costituzionale, con la nota sentenza numero 232 del 1989, afferma la propria competenza ad emanare una pronuncia di incostituzionalità della legge di esecuzione di Trattati lesivi dei contro limiti, che ricordiamo essere: limitazioni al processo di integrazione europea nei principi fondamentali o supremi6, assolutamente intangibili anche in sede di revisione costituzionale7, e nei diritti inalienabili della persona umana riconosciuti e garantiti dalla Costituzione italiana.

La piena supremazia del diritto comunitario su quello nazionale degli Stati membri, ivi comprese le disposizioni di rango costituzionale, emerge sin dalle prime sentenze in materia della Corte di giustizia. Già nella celebre sentenza del 15 luglio 1964, causa 6/64 (Costa c. ENEL), pur non pronunciandosi ex professo sulla questione dei rapporti tra il diritto comunitario e norme costituzionali nazionali, sembra intuibile che, nella prospettiva della Corte di giustizia, nessuna disposizione nazionale, quale che sia la sua natura giuridica, sia suscettibile di prevalere sull’ordinamento comunitario, il quale, in forza di un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla Comunità, contiene norme vincolanti per i loro cittadini e per gli Stati stessi. Il diritto comunitario – afferma la Corte – in ragione della sua specifica natura, non potrebbe trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno8.

Il Collegio rimettente, non prendendo in esame l’art. 117, comma 1, Costituzione ha dato un giudizio riduttivo al contenuto del decreto legislativo che, in valenza dei valori costituzionali perpetrati ormai da anni, avrebbe potuto essere più ampio della disamina che si è data.

Ma il processo apertosi già il 18 aprile 1951, con l’istituzione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), la prima di tre comunità destinate in seguito a dar vita ad unica realtà istituzionale9, non può che unire gli Stati membri nel traguardo di un unico grande paese.

Infatti… L’Unione si è col tempo dotata di un catalogo di diritti, principalmente attingendo a quelle che – come si vedrà – sono ugualmente chiamate le “tradizioni costituzionali comuni”, vale a dire facendo capo alle garanzie apprestate in ambito interno sia dalle Carte che (e soprattutto) dalle Corti costituzionali, tradizioni peraltro fatte oggetto di originale rielaborazione da parte della giurisprudenza comunitaria (se ne dirà ampiamente più avanti).10

Passaggio che il Collegio rimettente, a mio avviso, ha trascurato. Passaggio che non può essere lasciato da parte. E il giudizio che la Corte Costituzionale dovrà emettere non potrà essere che quello di restituire gli atti al Collegio perché in una lettura interpretativa costituzionalmente orientata non si può fare a meno del diritto comunitario che entra a pieno titolo soprattutto dopo la riforma del Titolo V della medesima Costituzione. Riforma voluta da una sola parte del Parlamento di allora che votò non all’unanimità ma con la sola forza della maggioranza, creando una prassi istituzionale grave e arbitraria. E’ noto che le riforme Costituzionali si fanno con il consenso di tutti i componenti del Parlamento. E …La scomparsa di un potere coordinatore, ma non coordinato, in grado di esprimere una volontà suprema non condizionabile, è premessa teorica indispensabile per affermare la positività dei limiti nelle attribuzioni dei poteri e degli enti, che esercitano funzioni autoritative in un dato territorio11

Se, dall’Unione Europea, cerchiamo di prendere i finanziamenti che permettono all’Italia intera di potersi ammodernare (si pensi ai FAS, ai FESR, ai FSE), dobbiamo prendere anche il suo diritto vivente che dalla sua Corte di Giustizia deriva.

Ciò perché l’art. 117, comma 1 Costituzione, ha dato ampio e sfarzoso raggio di azione non solo al diritto comunitario, ma anche alle sentenze della sua Corte che trovano diretta applicazione negli Stati membri.

 

1 S. RICOSSA, Dizionario economico, Torino 2004, pag. 439 e ss; G. SOBBRIO, Corso introduttivo di economia, Messina, 2003, pag. 107 e ss. <<…omissis… Pertanto, sebbene la rendita sia sempre un prezzo d’uso della terra, essa assume carattere di un trasferimento di reddito dal capitalista al proprietario della terra…omissis…(pag.108)>>

2 Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea.

3 GURE n. C143/04, del 22/05/2010. Dispositivo L’art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che riguardano diritti conferiti da tale direttiva, devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali.

Neanche i principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della tutela giurisdizionale effettiva, ostano ad una normativa nazionale che impone per siffatte controversie il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone.

Vedasi anche l’articolo di A. SIROTTI del 27 giugno 2011 su http:// www.altalex. com/index.php? idstr= 24&idnot = 14652

4 M. GIARRIZZO, La legislazione scolastica nel Regno d’Italia e la situazione nella provincia di Noto, Avola 2011.

5 H. M. HESPANHA, Introduzione alla storia del diritto europeo, Bologna, 2003, (a cura di A. MAZZACANE) pag. 277

6 Sentenza 29.12.1977, numero 163 in Giurisprudenza Costituzionale 1977, 1524; sentenza 19.11.1987, numero 399 in Giurisprudenza Costituzionale 1987, 2807

7 Sentenza della Corte Costituzionale 29.12.1988, numero 1146 in Giurisprudenza Costituzionale 1988, 5565

8http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9Hl4oSIGzZ8J:www.europeanrights.eu/getFile.php%3Fname%3Dpublic/commenti/villeni_testo.doc+sentenza+sui+controlimiti&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEEShVTFA8B20lm–RfcOFOXUqXBEsePhMTwHc7pgmDS2qPjkkFg_C6vKsWlob23172wOc1vsY7DTUlEUm5_1-aZ84UlJCiZCvLaR5s506bQrJU7SJZ60bpmGyt5O590oXK8p74pFV&sig=AHIEtbRluJwporm5llj1ciqwA9Tr4bSlyQ U. VILLANI, I “controlimiti” nei rapporti tra diritto comunitario e diritto italiano. Lo scritto riproduce il testo dell’intervento al Seminario di studio su “Diritto comunitario e diritto interno” organizzato dalla Corte costituzionale e svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2007. In corso di stampa anche in Studi in ricordo di Vincenzo Starace

9 P. COSTANZO- L. MEZZETTI- A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione Europea, Torino 2006, pag 25.

10 P. COSTANZO- L. MEZZETTI- A. RUGGERI, op.cit. pag. 11.

11 G. SILVESTRI, Lo Stato senza principi la sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, Torino 2005, pag. 52.

Giarrizzo Mauro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento