Concetto di “fatto ingiusto altrui” per l’art.599 c.p.

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Come va inteso il “fatto ingiusto” altrui cui fa riferimento l’art. 599 c.p.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 599)
Volume consigliato per approfondire: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 42631 del 6-10-2023

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Indice

1. La questione (il fatto ingiusto altrui)


La Corte d’Appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che deduceva erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione, almeno in via putativa, della causa di non punibilità della provocazione contemplata dall’art. 599 cod. pen..


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il “fatto ingiusto” altrui cui fa riferimento l’art. 599 cod. pen., può configurarsi solo a fronte di condotte che “ictu oculi” non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile (Sez. 5, n. 4943 del 20/01/2021), senza che assuma alcuna rilevanza la percezione negativa che ne abbia avuto il soggetto agente (Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018; Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014).
Orbene, in applicazione dei richiamati principi, per i giudici di piazza Cavour, non può dunque ritenersi che “il fatto ingiusto altrui”, connotante la scriminante speciale della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen., possa essere costituito dagli atti difensivi predisposti da un legale nell’interesse di soggetti che abbiano una controversia con il soggetto agente e ciò anche, come nella fattispecie in esame, qualora gli stessi siano imputati in un procedimento penale nel quale egli sia persona offesa, visto che una differente interpretazione, sempre a loro avviso, si porrebbe in contrasto con l’inviolabilità del diritto di difesa, sancita dall’art. 24 Cost., alla quale ha diritto ogni imputato, a prescindere dalla natura dei reati per i quali sia stato chiamato a rispondere, nel processo penale.

3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 599 cod. pen. stabilisce che non “è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”, la decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito in cosa consiste questo fatto ingiusto altrui.
Difatti, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che questo fatto può configurarsi solo a fronte di condotte che “ictu oculi” non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile (Sez. 5, n. 4943 del 20/01/2021), senza che assuma alcuna rilevanza la percezione negativa che ne abbia avuto il soggetto agente (Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018; Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014).
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurarne la sua sussistenza (o meno).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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