Concessioni di beni pubblici: sui profili patrimoniali decide il Giudice Ordinario

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Sussiste giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie sulle concessioni di beni pubblici (art. 133, c. 1, lett. b), c.p.a.), tuttavia quelle relative a inadempienze contrattuali di contenuto meramente patrimoniale vanno devolute al giudice ordinario (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Parere n. 419 del 27 luglio 2022).

    Indice

  1. La controversia di contenuto meramente patrimoniale
  2. La mancanza del controllo sull’esercizio del potere pubblico
  3. L’inammissibilità del ricorso

1. La controversia di contenuto meramente patrimoniale

Il thema decidendum del ricorso sottoposto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana era l’adempimento dei canoni di una convenzione. Nella specie, l’Amministrazione comunale aveva appurato che il ricorrente, a fronte di spese straordinarie anticipate anche per conto del Comune e portate in compensazione, non aveva corrisposto integralmente il canone previsto dalla convenzione. Si trattava, quindi, di controversia di contenuto meramente patrimoniale, senza che assumesse rilievo alcun potere di intervento dell’Amministrazione comunale a tutela di interessi generali, essendosi il Comune limitato a un mero accertamento dei presupposti fattuali (Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2020, n. 28973). Nel provvedimento impugnato, il responsabile del settore comunale aveva adottato la determina di decadenza dalla concessione dello stadio comunale. Sotto tale profilo, in capo al giudice amministrativo, sussiste il difetto di giurisdizione: secondo il collegio siciliano non è configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi invece di controversie relative, appunto, ad inadempienze contrattuali, di contenuto meramente patrimoniale (Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 2021, n. 612) ove l’amministrazione concedente non esercita i propri poteri pubblicistici, bensì i diritti e le facoltà che le spettano nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti.


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2. La mancanza del controllo sull’esercizio del potere pubblico

Nella fattispecie in esame, nel quale il petitum sostanziale coincideva con l’accertamento dell’inadempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito del rapporto concessorio, non si è rinvenuto, sotto alcun profilo, un controllo sull’esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità dell’azione amministrativa provvedimentale. E’ stata quindi declinata la giurisdizione in favore del giudice ordinario, poiché, pur appartenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sulle concessioni di beni pubblici ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., la vicenda esaminata rientrava nella giurisdizione ordinaria, giacché controversia relativa a inadempienze contrattuali di contenuto meramente patrimoniale (Cgars, sez. giur., sentenza n. 774 del 29 giugno 2022; Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 2021, n. 612; Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2020, n. 28973). Orbene, applicando tale principio generale al petitum sostanziale concretamente desumibile dalla domanda, è stato evidenziato che il Comune interessato non aveva adottato un provvedimento autoritativo costituente esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale, neppure a titolo di “discrezionalità tecnica”, essendosi limitato a un semplice accertamento dei presupposti fattuali, all’esito del quale, essendo risultata non corrisposta una parte del canone concessorio, ha adottato il provvedimento impugnato, ragion per cui è stata affermata l’appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. L’inammissibilità del ricorso

Non sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo, bensì la fattispecie de qua si riconduce all’ipotesi di “indennità, canoni e altri corrispettivi”, che ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. radica la giurisdizione ordinaria nella materia delle concessioni di beni pubblici. E, da ciò, è conseguita l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, del ricorso straordinario, fermo restando che il ricorrente potrà riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario. Il Consiglio si è limitato, quindi, a declinare la propria giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente applicazione dell’art. 11 c.p.a., e con l’ulteriore precisazione che il dies a quo del termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa (di cui al comma 2 del citato art. 11) va individuato in quello della futura comunicazione del decreto presidenziale col quale sarà recepito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

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