Concessione di diritti televisivi e offerta di servizi aggiuntivi

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L’operatore dell’informazione (ritenuto assimilabile ai fornitori dei servizi di media individuati nell’art. 2, lett. b, D.lgsvo 177/05) è il responsabile dell’attività editoriale di scelta dei singoli programmi, e in generale dei contenuti audiovisivi, e dell’organizzazione in palinsesti e cataloghi. In tale contesto – in applicazione della lett. h del comma 2 D.lgsvo 177/05 – l’espressione “programmi televisivi” dovrebbe intendersi equivalente a quella di “palinsesti televisivi”, vale a dire “l’insieme, predisposto da un’emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi”.

In tale contesto assume rilievo la necessità di verificare – anche successivamente all’assegnazione dei diritti dalla titolare – che l’intermediario indipendente non svolga alcuna attività che comporti l’assunzione di una responsabilità editoriale, secondo quanto indicato in precedenza, tale da determinare l’assunzione della diversa qualifica di operatore della comunicazione.

E invero, la previsione di Prodotti Audiovisivi estesa su tutto l’arco di tale ampia tempistica e comprensiva sia di contenuti informativi (anche da studio) nonché di programmazione pubblicitaria predisposta sia in relazione alla quantità dei break che della loro commercializzazione costituisce invero il contenuto sostanziale di tutti i “pacchetti principali esclusivi” offerti all’asta.

Se è vero che tale intervento non investe evidentemente il complesso dell’attività dell’operatore dell’informazione assegnatario di un pacchetto principale per ciò che attiene alla formazione del complessivo palinsesto della sua programmazione ordinaria, tuttavia l’entità dell’inserimento del Prodotto Audiovisivo come confezionato (e obbligatoriamente trasmesso nella sua integralità), appare di notevole rilievo ed incidenza nell’ambito delle facoltà di organizzazione della programmazione da parte del sublicenziatario.

La licenziataria, acquisiti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per effetto della cessione in licenza dei diritti in questione quale intermediario indipendente, assume una posizione di monopolio rispetto all’offerta dei medesimi sul mercato degli operatori dell’informazione, trattandosi di diritti televisivi relativi agli eventi organizzati nella competizione del campionato di Serie A. Trattasi di un mercato soggetto a regolamentazione di legge e alla vigilanza dell’AGCM, rispetto al quale essa, mediante la predisposizione dei contenuti informativi e pubblicitari compresi nei Prodotti Audiovisivi facenti parte dei “pacchetti principali esclusivi”, estenderebbe di fatto la sua influenza anche nel mercato a valle della raccolta pubblicitaria e della fornitura di contenuti in una sorta di integrazione verticale tra detti mercati.

Risulterebbe inoltre individuabile una condotta intesa a dare luogo a pratiche leganti, posto che in forza della sua posizione dominante sul mercato dell’offerta dei diritti televisivi sul campionato di serie A finirebbe con il condizionare la cessione di tali diritti alla contestuale cessione di servizi economicamente separabili e il cui collegamento con il prodotto principale non pare sostenuto da esigenze effettive di collegamento tra essi.

L’effetto di tali pratiche si sostanzierebbe nel potere di mercato della licenziataria anche rispetto ai mercati a valle, ove invece sussiste concorrenza tra gli operatori, mediante l’imposizione agli operatori di tale acquisto con obbligo di trasmissione integrale di detti prodotti, superabile in parte attraverso l’acquisizione di ulteriori pacchetti. Tale ulteriore acquisizione costituisce di per sé un costo ulteriore che si aggiunge a quello già corrisposto per l’acquisizione del pacchetto principale, comprendente servizi non richiesti a costo forfettizzato e suscettibili di non essere nemmeno utilizzati.

Trattandosi di un’operazione commerciale di rilevante entità e destinata a proiettarsi in un ampio arco temporale, rispetto alla quale l’effetto distorsivo innanzi evidenziato sarebbe del tutto idoneo a determinare gravi squilibri nel mercato e in danno dei singoli operatori dell’informazione interessati in ragione della notevole influenza sulla acquisizione (e perdita) di quote di mercato che l’esito della gara produrrebbe sull’uno o l’altro dei protagonisti della vicenda, l’unico rimedio processuale suscettibile di efficace tutela (non essendo il pregiudizio ristoratile per equivalente), risiede nella concessione di un provvedimento cautelare di natura inibitoria.

Sentenza collegata

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Avv. Biamonte Alessandro

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