Con l’offerta tecnica i partecipanti non devono rendere noto alla Commissione di gara il valore economico della propria proposta

Lazzini Sonia 26/05/11
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Operato delle commissioni – obbligatoria esclusione – l’aggiudicataria allegato all’offerta tecnica il “quadro economico” richiamato nel capitolato, in cui ha indicato il prezzo finale, poi contenuto nell’offerta economica – la conoscenza preventiva dell’offerta economica può influire sulla valutazione dell’offerta tecnica

Con l’offerta tecnica i partecipanti non devono rendere noto alla Commissione di gara il valore economico della propria proposta.

E’ del resto ius receptum che anche la sola possibilità della conoscenza dell’entità dell’offerta economica mette in pericolo la garanzia dell’imparzialità dell’operato dell’organo valutativo chiamato a dare un giudizio sull’offerta tecnica; ne deriva una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere le gare pubbliche, in quanto la conoscenza preventiva dell’offerta economica può influire sulla valutazione dell’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti; tale possibilità, ancorché eventuale, inficia la regolarità della procedura.

La richiamata prescrizione della lex specialis corrisponde pertanto ad un interesse essenziale dell’Amministrazione alla regolarità della gara.

Trattandosi di prescrizione che recepisce un orientamento consolidato, non ha pregio l’impugnazione incidentale che ne deduce l’irragionevolezza.

L’aggiudicataria nel “quadro economico” citato riferisce il prezzo esatto dei lavori offerti compresa la variante migliorativa ovvero la cifra di 804 mila euro, oneri inclusi, che è lo stesso importo contenuto nella busta per l’offerta economica. E’ evidente dunque che è stato violato l’obbligo di segretezza dell’offerta economica.

L’offerta della ditta Controinteressata, avvenuta in violazione del bando di gara e dei principi esposti, avrebbe dovuto pertanto essere esclusa.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 270 del 10 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

N. 00270/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01957/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2010, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

– della determinazione del Dirigente del Comune di Caprarica di Lecce n. 309 del 5 novembre 2010 con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, in favore della ditta Controinteressata di B_ Antonio, della “Procedura aperta per l’acquisizione di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione impianto fotovoltaico all’interno del nuovo recapito finale Acque meteoriche”,

– di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o consequenziale;

– nonché per la dichiarazione di inefficacia del relativo contratto ove stipulato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto della Controinteressata di B_ Antonio.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori avv. ***** per la ricorrente e avv. ****** per la controinteressata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. – Con il ricorso principale la Ricorrente impianti srl impugna l’aggiudicazione definitiva alla ditta Controinteressata della gara per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, indetta dal Comune di Caprarica di Lecce.

2. – La Controinteressata propone ricorso incidentale, deducendo la mancanza del “quadro economico” nella busta dell’offerta tecnica della ricorrente, la cui offerta sarebbe dunque inammissibile.

La censura incidentale è infondata.

In mancanza di un clausola del bando che sanzioni con l’esclusione l’inosservanza di una specifica modalità di presentazione dell’offerta, l’esclusione può essere comminata solo se la violazione formale di una clausola del bando è connessa ad un interesse rilevante ed evidente dell’Amministrazione, dovendosi altrimenti dare applicazione al principio della massima partecipazione alla gara, sacrificando ogni superfluo formalismo.

Nel caso di specie, l’allegazione del quadro economico all’offerta tecnica non è prevista a pena di esclusione.

Né la produzione del quadro economico appare connessa ad un interesse essenziale del Comune posto che la disciplina di gara invitava le imprese partecipanti a predisporre unitariamente l’elenco prezzi e il computo metrico estimativo, da cui risulta l’inquadramento economico dell’offerta, in un documento unitario da inserire nella busta E (elaborati estimativi) distinta da quella relativa all’offerta tecnica; ne discende l’irrilevanza della doglianza avanzata con gravame incidentale.

3. – La ricorrente principale lamenta che l’aggiudicataria ha allegato all’offerta tecnica il “quadro economico” richiamato nel capitolato, in cui ha indicato il prezzo finale, poi contenuto nell’offerta economica.

Il motivo è fondato.

Il bando di gara (art. 10.2., ultimo comma, peraltro evidenziato in grassetto, “N.B. non vi devono essere contenuti elementi riferiti all’offerta economica complessiva”) richiamando principi consolidati in tema di gare pubbliche, ha escluso che con l’offerta tecnica i partecipanti potessero rendere noto alla Commissione di gara il valore economico della propria proposta.

E’ del resto ius receptum che anche la sola possibilità della conoscenza dell’entità dell’offerta economica mette in pericolo la garanzia dell’imparzialità dell’operato dell’organo valutativo chiamato a dare un giudizio sull’offerta tecnica; ne deriva una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere le gare pubbliche, in quanto la conoscenza preventiva dell’offerta economica può influire sulla valutazione dell’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti; tale possibilità, ancorché eventuale, inficia la regolarità della procedura.

La richiamata prescrizione della lex specialis corrisponde pertanto ad un interesse essenziale dell’Amministrazione alla regolarità della gara.

Trattandosi di prescrizione che recepisce un orientamento consolidato, non ha pregio l’impugnazione incidentale che ne deduce l’irragionevolezza.

L’aggiudicataria nel “quadro economico” citato riferisce il prezzo esatto dei lavori offerti compresa la variante migliorativa ovvero la cifra di 804 mila euro, oneri inclusi, che è lo stesso importo contenuto nella busta per l’offerta economica. E’ evidente dunque che è stato violato l’obbligo di segretezza dell’offerta economica.

L’offerta della ditta Controinteressata, avvenuta in violazione del bando di gara e dei principi esposti, avrebbe dovuto pertanto essere esclusa.

4. – Per le ragioni che precedono, il Collegio respinge il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale. Per l’effetto annulla l’aggiudicazione in favore della ditta Controinteressata di B_ Antonio

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato che è posto a carico della ricorrente incidentale.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– respinge il ricorso incidentale;

– accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla l’atto impugnato;

– compensa le spese del giudizio, fatta salva la rifusione del contributo unificato che è posto a carico della ricorrente incidentale Controinteressata di B_ Antonio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

****************, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

***************, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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