Con il Codice del turismo previste nuove norme a tutela del multiproprietario

Redazione 23/06/11
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Con l’entrata in vigore, il 21 giugno scorso, del Codice del turismo (D.Lgs. 79/2011), sono divenute operative le nuove norme in materia di multiproprietà che, innovando alla previgente disciplina contemplata dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), dettano nuove garanzie a tutela dei multiproprietari.

Le innovazioni apportate dal D.Lgs. 79/2011 costituiscono l’adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva 2008/122/CE con la quale si invitavano gli Stati membri a colmare le lacune esistenti nelle legislazioni nazionali e ad armonizzare le relative normative con riguardo a taluni aspetti relativi alla commercializzazione, vendita e rivendita della multiproprietà, ai prodotti per le va­canze di lungo termine nonché allo scambio dei diritti derivanti dai contratti di mul­tiproprietà.

Negli ultimi anni, infatti, il settore della multiproprietà ha subito notevoli sviluppi e nuovi prodotti per le vacanze di tipo analogo hanno fatto la loro comparsa sul mercato, per cui è divenuta impellente l’esigenza di una rielaborazione dell’intera normativa per colmare le lacune esistenti nelle varie legislazioni nazionali con riguardo proprio a quelle fattispecie finora rimaste in ombra e per le quali, pertanto, si è registrata la facile elusione di alcune regole fondamentali poste a protezione dei consumatori. Si avvertiva, inoltre, la mancanza di una definizione unitaria del contratto di multiproprietà, la cui nozione variava da Stato a Stato, ostacolando un’adeguata tutela dei consumatori europei.

L’art. 2 del D.Lgs. 79/2011 definisce da subito i contratti oggetto di tutela, allargando sostanzialmente i confini della precedente normativa. Nella sfera applicativa della norma rientrano anche i contratti di multiproprietà con una durata minima di 1 anno (in precedenza occorreva un periodo di validità non inferiore ai 3 anni) e il cui oggetto sia costituito da un bene mobile, sempre che sia adibito ad alloggio (es. roulotte, navi da crociera, camper ecc.). Il contratto, inoltre, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

In particolare, il citato art. 2 modifica la rubrica del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 206/2005 estendendo l’oggetto della disciplina a nuove transazioni commerciali tra operatore e consumatore che, connesse allo sfruttamento delle risorse turistiche di un luogo, risultano caratterizzate da una certa continuità in considerazione della ripetizione ad intervalli ciclici delle prestazioni dedotte nel rapporto contrattuale. Oltre al contratto di multiproprietà sono contemplate le seguenti tipologie di contratto:

a) contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, da intendersi come un contratto di durata superiore ad 1 anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;

b) contratto di rivendita, un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;

c) contratto di scambio, vale a dire un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà.

Una nuova disciplina è dettata anche in materia di pubblicità, informazioni precontrattuali, contenuto del contratto. Modalità di esercizio del diritto di recesso e acconti.

Sul punto, le nuove previsioni del Codice del consumo, come modificate dal D.Lgs. 79/2011, statuiscono che:

a) se un contratto (multiproprietà, vacanze di lungo termine, rivendita o scambio) viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento, dovendo sempre rendere disponibili le informazioni indicate dall’articolo 71, co. 1, dello stesso Codice del consumo. È inoltre specificato che una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non può essere commercializzato o venduto come investimento (art. 70);

b) prima che il consumatore sia vincolato da un contratto devono essergli fornite gratuitamente su carta o su supporto facilmente accessibile, in lingua italiana o nella lingua dello stato in cui risiede il consumatore, tutte le informazioni relative al contratto, accurate e sufficienti, chiare e comprensibili (art. 71);

c) al consumatore è concesso un periodo di 14 giorni (non più 10), naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio. Tale termine viene allungato di 12 mesi qualora il formulario di recesso non sia stato compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole; oppure di 3 mesi ove non sia stato fornito il formulario informativo al consumatore su adeguato supporto. I termini per l’esercizio di recesso si calcolano a partire dalla conclusione del contratto (o di un contratto preliminare vincolante) ovvero dalla data di consegna del contratto medesimo (o del preliminare vincolante), se successiva a quella di conclusione dello stesso (art. 73).

L’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore pone fine all’obbligo delle parti di eseguire il contratto senza alcuna spesa o penalità. Il consumatore, inoltre, non è debitore del valore corrispondente all’eventuale servizio reso prima del recesso (art. 74). Conseguenza automatica dell’esercizio del diritto di recesso è la risoluzione di tutti i contratti accessori a quello principale (di multiproprietà, di prodotti per vacanze di lungo termine, ex art. 77);

d) è vietato qualsiasi tipo di versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, deposito bancario od ogni altro onere da parte del consumatore in favore dell’operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso. Dopo il pagamento di almeno due rate, il consumatore potrà rescindere unilateralmente il contratto senza incorrere in penali (art. 75).

Ulteriori novità sono infine previste anche in tema di sanzioni. Il D.Lgs. 79/2011, rispettando le direttive europee che chiedevano un inasprimento delle misure sanzionatorie, ha intensificato rispetto al passato sia le sanzioni amministrative pecuniarie, che ora vanno da mille euro a cinquemila euro, sia quella accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività, che ora può variare dai 30 giorni ai 6 mesi (art. 81). (Anna Costagliola)

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