Comunione o separazione dei beni: quale regime patrimoniale scegliere?

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Quando una coppia decide di sposarsi, tra le varie le decisioni da prendere, ciò che spesso desta qualche incertezza è proprio la scelta relativa al regime patrimoniale adottare. In base al codice civile l’alternativa può ricadere sulla comunione o sulla separazione dei beni.

Indice

1. Differenza tra comunione e separazione dei beni

Secondo l’articolo 159 c.c., la comunione dei beni rappresenta, in mancanza di una diversa convenzione stipulata dai coniugi, il regime patrimoniale legale della famiglia. La disciplina è dettagliatamente disciplinata dagli articoli 177 e ss. del c.c. . Essa prevede la comunione di  tutti i beni acquistati dai coniugi insieme o separatamente a partire dal giorno delle le nozze.
Ciascun coniuge possiede, quindi, il 50% dei beni, compresi gli eventuali debiti.
 L’unica eccezione a quanto detto è da riferirsi ai beni personali, vale a dire quelli che riguardano la proprietà del coniuge prima del giorno del matrimonio; quelli di uso personale o che sono considerati necessari per l’esercizio della professione; quelli che il coniuge ha acquistato per successione o per donazione, anche durante il matrimonio.
Il regime di separazione dei beni permette, invece, a ciascuno dei coniugi di disporre della proprietà esclusiva dei beni acquistati anche dopo il matrimonio. In base a quanto disposto dall’articolo 215 c.c., infatti, ciascuno di loro ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo, senza alcuna ingerenza da parte dell’altro. Occorre sottolineare, tuttavia, che tale regime non esime i coniugi dalle loro responsabilità verso la famiglia. Anche in tal caso sono tenuti a contribuire, secondo le loro possibilità, alle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.
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2. Quando va comunicata la scelta? In che modo?

Come si è avuto modo di accennare in precedenza, in assenza di una espressa volontà da parte dei coniugi, viene ad instaurarsi automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
La scelta dei regime di separazione dei beni può essere fatta dagli sposi: prima del matrimonio, con apposita convenzione stipulata davanti ad un notaio oppure al momento della richiesta di pubblicazioni; al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo dichiarazione al celebrante (ad esempio davanti all’Ufficiale di Stato Civile); dopo il matrimonio, con convenzione stipulata davanti ad un notaio.

3. Quale dei due regimi conviene adottare?

In realtà non esiste una risposta più o meno giusta su quale regime patrimoniale scegliere. Tutto dipende dal rapporto dei coniugi, dalla tipologia di lavoro che svolgono e dalla stabilità economica generale.
Nel caso in cui si scelga la comunione dei beni, ciascuno dei coniugi potrà amministrare i beni in modo autonomo. Tuttavia, nel caso in cui dovessero essere prese alcune scelte, è necessario il consenso di entrambi. In caso di separazione dei beni, invece, ciascuno dei coniugi mantiene l’esclusiva titolarità dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, salvo ciò che effettivamente è stato acquistato insieme: in tal caso si parlerebbe di comunione ordinaria, la quale riconoscerebbe la proprietà divisa al 50% ovvero secondo una diversa percentuale dai medesimi pattuita.
Se ad esempio, uno dei due è esposto a particolari rischi patrimoniali converrebbe optare per il secondo regime patrimoniale poiché, viceversa, anche l’altro coniuge acquisirebbe gli stessi rischi. Si pensi, ancora, a chi è titolare di un’impresa commerciale: in caso di debiti o fallimento, infatti, l’altro vedrebbe i suoi beni coinvolti. Si pensi, poi, a chi ha figli nati da un precedente matrimonio o da altra relazione: in questo caso, la separazione dei beni, eviterebbe conflitti per l’eredità.

3. Il regime patrimoniale in caso di separazione dei coniugi

Cosa accade al complesso dei beni nel caso di separazione giudiziale o consensuale? A differenza del divorzio, infatti, la separazione non scioglie il matrimonio ma modifica alcuni dei suoi effetti.
In tema di regime patrimoniale scelto, grossi problemi non sussistono se, il regime scelto dai coniugi, è stato quello della separazione dei beni, in quanto tutti i beni acquistati da ciascuno di essi durante il matrimonio, restano di sua esclusiva proprietà. Qualche dubbio potrebbe riguardare solo ed esclusivamente i beni di cui entrambi siano contitolari per effetto di comunione ordinaria: in questo caso si seguirebbero le regole disciplinate dal codice civile in tema di divisione.
Pone, senz’altro, maggiori problematiche il regime patrimoniale della comunione dei beni. In caso di separazione giudiziale, la comunione si scioglie con la prima udienza presidenziale, non appena  il presidenze del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale, la comunione si scioglie  alla data di sottoscrizione del verbale dinanzi al presidente, purché omologato.
La comunione dei beni viene sciolta nel momento in cui c’è una sentenza di separazione, quindi a partire da quel momento i guadagni, redditi ed i beni acquistati dai coniugi sono gestiti separatamente.

4. Cosa succede in caso di morte di uno dei due coniugi?

Come è noto, in questo caso occorrerà aprire la successione ed i beni di proprietà del de cuius (soggetto defunto)formeranno l’asse ereditario. Pertanto, tutti i beni andranno divisi tra gli eredi in base alle disposizioni previste nel Codice Civile oppure secondo le volontà testamentarie.
Tuttavia, anche in questo casa rileva il regime patrimoniale adottato:
–         In caso di comunione dei beni, la divisione delle quote tra gli eredi, nei quali è compreso anche l’altro coniuge, concerne solo il 50% del patrimonio, considerando che l’altro 50% spetta di diritto al coniuge superstite poiché inteso già come legittimo proprietario.
–         in caso di separazione dei beni, la successione riguarderà l’intero patrimonio del de cuius.
 Si comprende, a questo punto, come il regime patrimoniale sia indipendente dai diritti successori anche per quanto riguarda la quota di eredità destinata al vedovo o alla vedova, la quale si considera modificata soltanto dalla concorrenza di altri legittimari eredi.
Le quote non dipendono, infatti, dal regime patrimoniale adottato, ma quest’ultimo può sicuramente avere effetto sul loro importo effettivo, dato che diversa è la base sulla quale calcolarle.

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Questo volume nasce con l’intento di fornire un fondamentale strumento di studio e di lavoro inerente alla disciplina del diritto di famiglia e, in buona parte, anche alla materia delle successioni nonché dei minori e della loro tutela, alla luce della imponente “riforma Cartabia”.
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Codice della Famiglia e dei Minori 2023 e legislazione speciale

Questo volume nasce con l’intento di fornire un fondamentale strumento di studio e di lavoro inerente alla disciplina del diritto di famiglia e, in buona parte, anche alla materia delle successioni nonché dei minori e della loro tutela, alla luce della imponente “riforma Cartabia”.Oltre alle norme fondamentali, a quelle dei codici civile e penale e di procedura, nell’opera sono presenti le principali leggi complementari, le direttive e i regolamenti europei, le convenzioni internazionali.Il testo si rivolge specificamente agli avvocati, ai magistrati, ai notai, ai docenti e agli studenti universitari, agli operatori dei servizi sociali, ai concorrenti ai pubblici concorsi.La ripartizione per argomenti ordinati alfabeticamente consente un’agevole consultazione del testo.Fra le discipline contenute nel volume, ricordiamo: • Aborto • Adozione • Cittadinanza • Consultori familiari • Diritto internazionale privato • Donazione di organi • Famiglia e regime patrimoniale (family act) • Immigrazione • Legge “dopo di noi” • Locazione immobiliare • Maternità e paternità • Matrimonio concordatario • Mediazione e conciliazione • Morte • Negoziazione assistita • Parità uomo donna • Procreazione assistita • Passaporti • Privacy • Processo minorile • Riforma Cartabia • Scioglimento del matrimonio • Sottrazione e rimpatrio dei minori • Stato civile e anagrafe • Successioni • Testamento biologico • Tutela dei minori • Unioni civili e convivenze • Violenza contro le donne e in famiglia.Chiudono il volume l’indice cronologico e un dettagliato indice analitico.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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Francesca Carrozzo

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