Compravendite internazionali

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La forma contrattuale più diffusa nella pratica commerciale internazionale è la compravendita e le questioni maggiori su questo argomento derivano dalle differenze tra i sistemi giuridici dei vari Paesi.

Alcuni ordinamenti, per il trasferimento della proprietà, richiedono i requisiti del consenso delle parti, della causa e della consegna del bene oggetto del contratto. Ad esempio Austria, Russia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Argentina.

Altri Paesi, Italia, Francia, Norvegia, Messico, Portogallo, richiedono i requisiti della causa e del consenso. La Germania e il Brasile, ritengono necessari i requisiti del consenso e della consegna.

L’applicazione dei diversi modelli, comporta che nei Paesi che individuano nella consegna un elemento fondamentale della compravendita, la proprietà del bene viene trasferita con la consegna della cosa al compratore, vale a dire che la vendita in sé ha effetti obbligatori perché, in seguito al pagamento del corrispettivo da parte dell’acquirente, determina, nei confronti del venditore, l’obbligo di fare acquistare in senso materiale il bene al compratore, e si rende necessario un altro negozio traslativo, il perfezionamento del quale avviene attraverso la consegna del bene.

Se l’alienante non dovesse prestare il consenso alla consegna, all’acquirente sarebbe riconosciuto il diritto di rivolgersi a un giudice per ottenere una sentenza che prenda il posto del consenso non prestato (art. 2932 c.c.), e l’applicazione di questo principio attua una tutela del proprietario, o venditore, per il quale non viene meno la disponibilità del bene sino al pagamento del prezzo.

L’applicazione del principio del consenso, per il quale, la proprietà si trasferisce con la conclusione del contratto, comporta che l’acquirente può entrare nella materiale disponibilità del bene prima del pagamento del prezzo, e questo principio trasferisce i suoi effetti anche su un altro aspetto, quello relativo al passaggio del rischio di perimento del bene venduto.

Nei diversi sistemi giuridici vige l’antica regola res perit domino, in base alla quale il venditore si assume il rischio di perimento del bene sino a quando ne sia proprietario.

L’applicazione del modello consensualistico determinerà la conseguenza che il rischio del perimento dovrà essere assunto dal compratore a partire dalla conclusione del contratto, e se il bene si dovesse deteriorare  o addirittura andare perso, dopo il perfezionamento del contratto e prima della consegna, per cause non imputabili al venditore, l’acquirente dovrà lo stesso pagare il prezzo.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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