Composizione negoziata e limiti alla reiterazione delle misure protettive

Il Tribunale di Bologna ha negato la conferma delle misure protettive richieste nell’ambito di una nuova procedura di composizione negoziata.

Allegati

Il Tribunale di Bologna, con un recente provvedimento, ha negato la conferma delle misure protettive richieste nell’ambito di una nuova procedura di composizione negoziata, precisando che il limite di 12 mesi previsto dall’art. 8 CCI opera con riferimento alla medesima situazione di crisi o insolvenza, e non si rinnova con l’omologazione di uno strumento precedente. Il provvedimento chiarisce inoltre che l’utilizzo delle misure cautelari non può servire ad eludere i limiti di durata previsti dal legislatore e imposti dalla Direttiva Insolvency. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato il corso Crisi d’impresa e composizione negoziata 2025

Tribunale di Bologna -sez. IV civ.- sentenza n. 1780 del 19-05-2025

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Indice

1. La vicenda: la composizione negoziata e le misure protettive


Il tema della reiterabilità delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi ha assunto, negli ultimi mesi, un rilievo centrale, soprattutto nella prassi di molte imprese che si trovano a fronteggiare crisi prolungate e complesse. Il provvedimento del Tribunale di Bologna del 19 maggio 2025 – sebbene reso in sede cautelare e senza effetto di giudicato – fornisce un orientamento di particolare interesse sulla corretta interpretazione dell’art. 8 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
La questione verteva sulla possibilità per un’impresa, già beneficiaria delle misure protettive nel contesto di una composizione negoziata sfociata in accordi di ristrutturazione omologati ma non efficaci, di accedere nuovamente alla composizione negoziata e ottenere una nuova conferma delle misure protettive. A fondamento della richiesta veniva posta l’insorgenza di una nuova pretesa risarcitoria da parte di un primario cliente, ritenuta idonea a costituire una “nuova crisi”.
Il Tribunale, con un’articolata motivazione, ha rigettato l’istanza, affermando tre principi che enunceremo nei prossimi paragrafi.

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2. Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCI


Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCI rappresenta un limite massimo alla durata delle misure protettive, riferibile alla medesima crisi o insolvenza, e non si rinnova per il solo fatto che lo strumento originario non ha avuto esecuzione effettiva. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume Composizione negoziata della crisi – Guida pratica per l’esperto con casistica giurisprudenziale, modelli, strumenti e prassi applicativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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Composizione negoziata della crisi

Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti. Monica MandicoAvvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. Pasquale CapaldoAvvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.

 

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2. L’omologazione dello strumento di regolazione non costituisce momento di ‘reset’ del termine protettivo


L’omologazione dello strumento di regolazione non costituisce momento di ‘reset’ del termine protettivo
poiché produce già di per sé effetti conformativi sui rapporti obbligatori, rendendo non più necessarie le misure protettive, che cessano automaticamente ex art. 55, comma 3, CCI.

3. Non può parlarsi di nuova crisi in assenza di discontinuità effettiva


In assenza di passività diverse, nuova composizione dell’attivo o variazioni significative nella strategia di risanamento. Se il debito da ristrutturare, i flussi previsti e gli interlocutori restano invariati, il nuovo tentativo non può godere di ulteriore protezione.
Il Tribunale ha inoltre escluso che si potessero concedere misure cautelari atipiche con effetti analoghi a quelli delle misure protettive, osservando che una simile richiesta si tradurrebbe in una surrettizia elusione del limite annuale previsto dalla norma, in contrasto con l’impostazione comunitaria (Direttiva UE 2019/1023) e con la giurisprudenza interna che riconosce tali strumenti solo in ipotesi eccezionali, circoscritte e temporalmente delimitate (cfr. Trib. Milano, 22.11.2023; Trib. Roma, 14.10.2024).
A rilevare è anche il richiamo al principio di proporzionalità: a distanza di anni dall’avvio della prima procedura, e in mancanza di un concreto avanzamento nella definizione del piano di risanamento, il Tribunale ha ritenuto non più giustificata una nuova compressione dei diritti dei creditori, evidenziando che la protezione del patrimonio non può tradursi in un alibi dilatorio né in una forma di abuso processuale.

4. Conclusioni


Il provvedimento in commento delinea con chiarezza i limiti strutturali delle misure protettive nella composizione negoziata. Non si tratta di strumenti reiterabili a piacimento né attivabili per ogni difficoltà sopravvenuta. Solo una crisi effettivamente diversa – e non la mera involuzione di quella già affrontata – può giustificare una nuova procedura con annessa protezione.
L’equilibrio tra le esigenze del debitore e i diritti dei creditori resta il cuore della disciplina: la protezione ha una funzione straordinaria e temporanea, e deve servire a favorire un risanamento rapido, serio e strutturato, non a congelare indefinitamente le posizioni debitorie. La trasparenza, la lealtà e la tempestività restano i criteri guida per chi accede agli strumenti di regolazione della crisi.

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Avv. Monica Mandico

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