Competenza e giurisdizione per il ricorso tributario. In particolare, l’impugnazione degli atti delle Agenzie fiscali

Redazione 20/12/19
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Di seguito una sintetica disamina della disciplina della competenza e della giurisdizione relativamente al ricorso tributario, con particolare riferimento all’impugnazione degli atti delle Agenzie fiscali.

Il presente contributo in tema di ricorso tributario è tratto da “Come si scrive un ricorso tributario. Consigli operativi e formule” di Antonio Scalera.

Nozione di competenza

Per competenza di un giudice si intende la “quota” di giurisdizione attribuita a quest’ultimo dall’ordinamento.

Nella letteratura giuridica, spesso, giurisdizione e competenza sono utilizzati come sinonimi, sebbene siano riferibili a concetti differenti.

Infatti, mentre le questioni di competenza si pongono fra giudici dello stesso ordine (ad esempio, fra giudici tributari), le questioni di giurisdizione concernono i rapporti fra giudici di ordine diverso (ad esempio, giudici tributari e giudici ordinari).

Ricorso tributario e criteri di competenza

Nel processo tributario esistono solo regole di competenza per territorio (per i giudici di primo grado, in relazione alla sede degli uffici amministrativi che emettono gli atti) e di competenza funzionale (per i giudici di secondo grado, in relazione alle impugnazioni delle sentenze pronunciate dai giudici di primo grado compresi nella loro area territoriale).

Non esistono regole di competenza per valore o materia.

La proposizione del ricorso dinanzi ad un giudice incompetente non comporta l’inammissibilità dello stesso, in quanto trova applicazione la c.d. translatio iudicii.

Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo dei soggetti abilitati a svolgere le funzioni di accertamento o riscossione per gli Enti locali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso (art. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

Con la sentenza n. 44/2016 del 3 marzo 2016, la corte costituzionale ha affermato la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’Ente locale concedente.

Di conseguenza, a seguito di tale pronuncia, il criterio di radicamento della competenza individua la commissione tributaria provinciale competente nella circoscrizione ove è sito l’ufficio dell’Ente impositore che ha emanato l’atto impositivo, indipendentemente dalla sede del concessionario della riscossione.

Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni dei giudici di primo grado che hanno sede nella loro circoscrizione.

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Inderogabilità della competenza

La predeterminazione della competenza è attuativa dell’art. 25 cost., ai sensi del quale “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.

A differenza di ciò che avviene in sede civile, l’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce che la competenza del giudice tributario è inderogabile.

Articolazioni interne delle Commissioni tributarie

Ai fini della competenza non ha rilevanza l’eventuale articolazione in sezioni (anche distaccate) del giudice tributario, in quanto queste ultime hanno una valenza meramente interna.

L’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 prevede, infatti, che le sezioni “costituiscono mera articolazione interna delle Commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali”.

Ricorso tributario e momento di individuazione della competenza

La competenza si determina con riguardo alla normativa vigente allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda, e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di legge (art. 5 c.p.c.).

Ricorso tributario e atti delle Agenzie fiscali

Gli atti delle Agenzie fiscali (Entrate, Dogane) devono essere impugnati dinanzi alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio locale che ha emesso l’atto (riguardo all’organizzazione delle Agenzie fiscali si veda il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

A titolo esemplificativo, un avviso di accertamento notificato dalla Direzione provinciale di Milano deve essere impugnato dinanzi alla commissione tributaria provinciale della suddetta città.

La giurisprudenza ha, per altro verso, stabilito che, ad esempio, non ha rilevanza il luogo di ubicazione degli immobili, qualora sia diverso da quello dell’ufficio emanante l’accertamento di maggior valore ai fini INVIM (Cass. 23 novembre 1993 n. 11564).

Alla stessa maniera è stato affermato che l’atto di iscrizione di ipoteca deve essere impugnato dinanzi al giudice ove ha sede l’Agente della riscossione e non dinanzi a quello ove è sito l’immobile ipotecato (c.T.P. Reggio Emilia 4 ottobre 2010 n. 169).

Parimenti, un atto emesso dalla Direzione Regionale delle Entrate deve essere impugnato dinanzi alla c.T.P. sita nel capoluogo di Regione (c.T.P. Vercelli 19 aprile 2012 n. 28/02/12).

La competenza ad effettuare i controlli spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente (art. 31 comma 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

La giurisprudenza ha più volte precisato che il vizio di incompetenza dell’ufficio conduce all’inesistenza dell’atto (cass. 16 giugno 1994 n. 5826).

L’incompetenza territoriale dell’ufficio rileva esclusivamente ai fini della legittimità del provvedimento impugnato e non si riflette sulla competenza del giudice tributario (cass. 15 aprile 1996, n. 3533).

Come sostenuto dalla corte di cassazione nella sentenza da ultimo citata, infatti, la competenza si radica in base alla sede dell’ufficio, rimanendo irrilevante l’eventualità della spettanza del potere di provvedere ad un ufficio diverso (cass. 15 aprile 1996 n. 3533).

Un esempio può, forse, essere utile a chiarire quanto appena detto: una società commerciale riceve un avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione di IVA indebitamente detratta.

Il contribuente, nel periodo d’imposta oggetto di accertamento, aveva il domicilio fiscale a Genova.

All’atto della notifica dell’avviso, egli aveva però variato la propria residenza a Torino, con conseguente mutamento di domicilio fiscale.

L’avviso di accertamento viene correttamente notificato a Torino, ma l’emissione avviene ad opera della Direzione provinciale della suddetta città.

In tale ipotesi, l’atto di accertamento è viziato da incompetenza territoriale, posto che avrebbe dovuto essere emanato dalla Direzione provinciale di Genova, competente al momento di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.

Il ricorso deve, comunque, essere presentato dinanzi la c.T.P. Torino, in quanto, nonostante ciò, la competenza si radica con riferimento all’ufficio che ha emanato l’atto.

Sarebbe, perciò, errato proporre ricorso dinanzi la c.T.P. Genova.

Il presente contributo in tema di ricorso tributario è tratto da “Come si scrive un ricorso tributario. Consigli operativi e formule” di Antonio Scalera.

 

 

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