Compensi professionali: chiarimenti del CNF sui nuovi obblighi a carico del professionista

Redazione 11/05/12
Scarica PDF Stampa
Lilla Laperuta

Nel settore delle professioni regolamentate, in particolare in materia di compensi professionali incisive novità sono state introdotte dal D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni) conv. con L. 24 marzo 2012, n. 27.

In particolare l’art. 9 del decreto citato ha stabilito alcuni obblighi a carico del professionista, innovando di fatto la cornice che circonda la disciplina dei profili patrimoniali inerenti al rapporto instaurato con il cliente. Si prevede che il professionista:

a) deve procedere alla pattuizione del compenso, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Sul punto l’Ufficio Studi del CNF (dossier 6/2012), operando una lettura coordinata della previsione con quanto disposto dall’art. 2333. co. 3 c.c. ha chiarito che detta pattuizione, in relazione agli incarichi conferiti a partire dal 24-1-2012, deve essere resa in forma scritta a pena di nullità;

b) deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico (questioni di routine, questioni di media difficoltà o pratiche che richiedono un approfondimento maggiore). Sebbene la legge non lo imponga è preferibile che a tale onere si adempia in forma scritta, nel contratto di patrocinio. Si tratta, ha spiegato l’Ufficio Studi, di una valutazione sommaria e approssimativa non potendosi prevedere analiticamente il naturale svolgimento della prestazione. Ciò, vale, comunque, per gli incarichi giudiziali, dove le eventualità connesse allo svolgimento del procedimento possono essere varie;

c) deve fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico. Oltre alle attività necessarie, quali comparse, memorie e la partecipazione alle udienze, sarebbe preferibile ad avviso dell’Ufficio Studi del CNF, indicare anche gli oneri eventuali (prevedibili) legati all’andamento della prestazione, quali costi per consulenze tecniche di parte e d’ufficio, costi per eventuale chiamata in causa di terzo, possibilità di essere condannati alle spese, e così via. Si ritiene preferibile altresì informare tempestivamente il cliente qualora si superino gli oneri ipotizzabili quali inseriti nel contratto con il cliente, ove si è provveduto a determinare il compenso, in maniera tale da evitare l’insorgere di contestazioni;

d) deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Allo stato, l’Ufficio Studi esclude la sussistenza di tale obbligo vigente, piuttosto, per i professionisti già dotati di copertura assicurativa. Bisogna attendere, ai fini dell’operatività dell’obbligo la stipula di apposite convenzioni fra Consigli nazionali e compagnie assicurative, volte a tutelare il professionista da condizioni contrattuali svantaggiose;

e) deve rendere previamente nota al cliente la misura del compenso con un preventivo di massima. Si sottolinea che tale preventivo dovrà necessariamente contenere indicazioni generali, in quanto il professionista non può prevedere lo svolgimento della vicenda (sia stragiudiziale che processuale) ed il contegno delle altre parti. Qualora il preventivo fosse reso in forma scritta, sottoscritto dal cliente, esso potrebbe diventare parte integrante del contratto di patrocinio. Fermo restando la libertà di determinazione del compenso sancita all’art. 2333 c.c., la misura dello stesso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento