COMMERCIO ESTERO NEWS: NOVEMBRE 2005 A cura dell’ Editrice Commercio Estero – Roma (www.commercioestero.it) I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice.

Newsletter 24/11/05
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IMPORTAZIONI? DI? POLLAME? E? VOLATILI? DA? TALUNI? PAESI? TERZI
Con
Decisione 2005/692/CE del 6 ottobre 2005, la Commissione CE, sulla
scorta della vigente regolamentazione veterinaria comunitaria (REGIME,
parte F), ha stabilito misure di protezione contro l’ influenza aviaria
attualmente presente in diversi Paesi asiatici, disponendo la
sospensione delle importazioni di carni fresche di pollame e di
selvaggina, di preparazioni di carni, di uova e di trofei di caccia
provenienti dalla Thailandia e dalla R. p. cinese, bloccando, altresi?,
le importazioni di volatili vivi e di piume da: Cambogia, Indonesia,
Kazakistan, Laos, Malaysia, Mongolia, Pakistan, R. p. cinese, Corea del
Nord, Thailandia e Vietnam.
Dette restrizioni rimarranno in vigore sino
al 30 settembre 2006, salvo proroghe.
Oltre a cio?, con Decisione
2005/693/CE, sono state vietate sino al 31 dicembre 2005 le
importazioni dalla Russia di volatili vivi diversi dal pollame e di
piume non trattate contro la propagazione di agenti patogeni, mentre
con Decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/749/CE sono stati
disposti analoghi divieti relativamente alle importazioni dalla
Romania, dalla Turchia e dalla Croazia, sino al 30 aprile 2006.

IMPORTAZIONE? PRODOTTI? BIOLOGICI
Con Regolamento CE n. 1567/2005, in
vigore dal 5 ottobre 2005, la Commissione CE, considerati i ritardi
nell? attuazione del c.d. ?sistema permanente di equivalenza delle
valutazioni tecniche?, ha prorogato sino al 31 dicembre 2006 l?
operativita? delle misure transitorie a suo tempo adottate per l?
applicazione del Regolamento CE n. 1788/2001 (REGIME APP. B 747), in
materia di controlli delle importazioni dei prodotti agricoli
provenienti dai Paesi terzi e destinati ad essere commercializzati
nell? Unione Europea con l? indicazione del metodo di produzione
biologico.

INFORMAZIONI? VINCOLANTI? IN? MATERIA? DI ORIGINE
Con
Comunicazione 2005/C 239, la Commissione CE ha pubblicato il nuovo
elenco delle Autorita’ dei 25 Stati membri abilitate alla ricezione ed
al rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti in materia di
origine delle merci, in applicazione dell’ articolo 6 del Regolamento
CEE n. 2454/93 (M. UNICO 845), concernente le Disposizioni di
applicazione del Codice doganale comunitario, adottato con Regolamento
CEE n. 2913/92 (M. UNICO 751).
Relativamente all? Italia, resta
confermata l’ individuazione dell’ Ufficio Applicazione Tributi dell’
Agenzia delle Dogane per quanto concerne il rilascio delle informazioni
vincolanti e di tutti gli Uffici doganali periferici per la ricezione
delle relative domande.

CODICE? DOGANALE? COMUNITARIO
Entrano in
vigore il 1? ottobre 2005 diverse disposizioni del Regolamento CE n.
883/2005, del 10 giugno 2005, con cui la Commissione CE ha modificato
svariati articoli ed allegati del Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO
UNICO 845), concernente le Disposizioni di applicazione del Regolamento
CEE n. 2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice doganale
comunitario.
Tra le principali innovazioni, si segnalano, in
particolare, la modernizzazione delle formalita? doganali relative al
regime TIR, la modifica delle procedure di ammissione temporanea (ATA)
con l? inserimento di riferimenti alla relativa Convenzione di Istanbul
e l? introduzione della figura del ?destinatario autorizzato? nella
Convenzione TIR.

Con rettifica pubblicata nella GUUE n. L 272 del 18
ottobre 2005, e? stato precisato che la data di applicazione del
Regolamento CE n. 837/2005, modificativo del Regolamento CEE n. 2454/93
(MERCATO UNICO 845), concernente le disposizioni di applicazione del
Regolamento CEE n. 2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice
doganale comunitario, si deve leggere 1 luglio 2005, anziche? 1 luglio
2006, per come erroneamente indicato.
In relazione a cio?, a partire
dalla stessa data del 1 luglio 2005 tutte le dichiarazioni di transito,
salvo rarissime eccezioni, dovranno essere rese utilizzando un
procedimento informatico, essendosi dimostrato affidabile e
soddisfacente, sia per le amministrazioni doganali sia per gli
operatori economici, il sistema informatizzato divenuto operativo in
tutti gli Stati membri dal 1? luglio 2003 e ritenendosi non piu?
economicamente giustificate le dichiarazioni di transito rese per
iscritto

CONGELAMENTO? DEI? CAPITALI? TALIBANI
Con Regolamento CE
1690/2005 del 14 ottobre 2005, la Commissione CE ha modificato l’
Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102),
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed
entita’ associate ai talibani afghani.
In particolare, si segnala l’
aggiornamento, sulla base delle pi? recenti determinazioni dell’
apposito Comitato per le sanzioni, dell’elenco delle imprese e dei
soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti dei quali
si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute all’
estero.

CONGELAMENTO? DEI? CAPITALI? JUGOSLAVI
Con Posizione Comune
2005/689/PESC del 6 ottobre 2005, il Consiglio UE ha prorogato sino
all? 11 ottobre 2006 l? operativita? della Posizione Comune
2004/694/PESC, base giuridica del Regolamento CE n. 1763/2004
(LEGISLAZIONE D 300-129), con cui erano state istituite misure
restrittive a sostegno delle attivita’ del Tribunale penale
internazionale per l’ ex Jugoslavia.
Oltre a cio?, con Regolamento CE
n. 1636/2005, e? stato aggiornato l? Allegato I del medesimo
Regolamento CE n. 1763/2004 (LEGISLAZIONE D 300-129), riguardante l?
elenco delle persone fisiche, accusate dallo stesso Tribunale, nei
confronti delle quali si applica il congelamento delle risorse
finanziarie possedute all? estero.

CAMPAGNA? ABBONAMENTI? 2006
L?
Editrice Commercio Estero informa di aver avviato la ?Campagna
abbonamenti 2006? relativamente alle proprie pubblicazioni a fogli
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gli operatori con l? estero. In particolare, viene precisato che a
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Ulteriori e piu? dettagliate informazioni
sono disponibili al sito ?www.commercioestero.it?

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2005 edizioni ece roma

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