COMMERCIO ESTERO NEWS: MAGGIO 2006 A cura dell’ Editrice Commercio Estero – Roma (www.commercioestero.it)

Newsletter 11/05/06
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I riferimenti entro parentesi
rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice

IMPORTAZIONI  DI  PELLI  DI  FOCA
La G.U. n. 87 del 13 aprile 2006
pubblica il Decreto 2 marzo 2006 (REGIME APP. B 770), con cui il
Ministro delle Attivita’ Produttive, di concerto con il Ministro dell’
Economia e delle Finanze, ha stabilito le modalita’ di applicazione del
divieto di importazione in Italia di pelli di foca, per fini
commerciali, sottoponendo al regime dell’ autorizzazione ministeriale
l’ importazione di pelli da pellicceria gregge, conciate, preparate,
lavorate o confezionate, a prescindere dal Paese di origine.
Risultano
inclusi in tale provvedimento i seguenti codici doganali della
nomenclatura combinata: 43 01 70 90, 43 01 80 80, 43 01 90 00, 43 02 19
35, 43 02 19 49, 43 02 20 00, 43 02 30 10, 43 02 30 45, 43 02 30 55, 43
03 10 90, 43 03 90 00, limitatamente alla foca.

IMPORTAZIONI  DI
POLLAME  E  DI  SELVAGGINA
Con Decisione 2006/266/CE del 3 aprile 2006,
la Commissione CE, sulla scorta della vigente regolamentazione
veterinaria comunitaria (REGIME, parte F) ed in aggiunta alle misure di
protezione contro l’ influenza aviaria attualmente presente in diversi
Paesi, ha introdotto nuove disposizioni per la sospensione delle
importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina e volatili di
allevamento, carni fresche di pollame e di selvaggina, nonche’ di
preparazioni e prodotti a base di tali carni, uova e trofei provenienti
da Israele.
Dette restrizioni, che abrogano quelle previste dalla
Decisione 2006/227/CE del 17 marzo 2006, resteranno in vigore sino al
31 luglio 2006, salvo proroghe.

Oltre a ciò, con Decisione
2006/247/CE, sono state adottate analoghe misure di protezione
sanitaria relativamente alle importazioni dei medesimi prodotti
originari della Bulgaria, sino al 31 maggio 2006.

FLORA  E  FAUNA
MINACCIATE  DI  ESTINZIONE
Con Regolamento CE n. 605/2006 del 19 aprile
2006, la Commissione CE ha integralmente sostituito l’ Allegato del
Regolamento CE n. 349/2003 (REGIME F 296-2), riguardante l’ elenco
delle specie di flora e fauna la cui introduzione nella Comunita’,
benche’ autorizzata dalla regolamentazione internazionale, e’ sospesa
ad ulteriore tutela delle specie minacciate di estinzione protette
dalla Convenzione di Washington (CITES), recepita nell’ ordinamento
giuridico comunitario con Regolamento CE n. 338/97 (REGIME F 265).

RESTITUZIONI  ALL’ ESPORTAZIONE
Con Regolamento CE n. 423/2006, la
Commissione CE ha dettato nuove disposizioni in materia di prove dell’
espletamento delle formalita’ doganali, per quanto concerne le
esportazioni di latte e prodotti lattiero caseari che beneficiano di
restituzioni all’ esportazione, in deroga al Regolamento CE n. 800/1999
(REGIME B 129), recante modalità comuni di applicazione del regime
delle restituzioni all’ esportazione per i prodotti agricoli.
Dette
disposizioni si applicheranno alle dichiarazioni di esportazione
accettate dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con Regolamento CE
n. 544/2006, la Commissione CE, al fine di accrescere la flessibilita’
delle operazioni di esportazione, ha introdotto l’ articolo 38 bis nel
Regolamento CE n. 1043/2005 (REGIME B 155), concernente le disposizioni
per il versamento delle restituzioni all’ esportazione di cui
beneficiano i prodotti agricoli trasformati (ottenuti a partire da
latte, cereali, zucchero, uova, ecc.) ed i criteri per stabilirne gli
importi.

SOSTANZE  DANNOSE  PER  L’  OZONO
Con Decisione n.
2006/207/CE, la Commissione CE, al fine di incentivare gli scambi e gli
investimenti tra la Comunita’ ed i Territori doganali separati di
Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu, ha stabilito che a detti Territori non
si applicano gli articoli 8, 9 e 11, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
CE n. 2037/2000 (REGIME F 457), sulle sostanze che riducono lo strato
di ozono, (clorofluorocarburi, tetracloruro di carbonio, tricloroetano,
ecc.).

MATERIALI  DI  ARMAMENTO
La G.U. n. 85 dell’ 11 aprile 2006
pubblica il Decreto 3 febbraio 2006 (REGIME F 550-52) con cui il
Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell’ Economia e
delle Finanze, ha stabilito nella misura di 258,23 euro il contributo
annuo, da corrispondere nel 2006, per l’iscrizione nel Registro
nazionale di cui alla Legge 9 luglio 1990, n. 185 (REGIME F 503),
concernente l’importazione, l’esportazione ed il transito dei materiali
di armamento.

NORMATIVA  FITOSANITARIA
La G.U. n. 84 del 10 aprile
2006 pubblica il Decreto 2 febbraio 2006, con cui il Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali ha adottato misure fitosanitarie
d’emergenza contro la propagazione dell’organismo nocivo Pseudomonas
solanacearum (Smith), per quanto riguarda l’importazione di patate
dall’ Egitto, in applicazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214 (REGIME F 151), concernente la protezione contro l’introduzione
e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

PROGRAMMA  STATISTICO  NAZIONALE
La GU n. 88 del 14 aprile 2006
pubblica il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006,
con cui e’ stato approvato l’ elenco delle rilevazioni statistiche
rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2005-
2007, che sara’ attuato dall’ ISTAT sulla base dei dati e delle notizie
obbligatoriamente fornite dai soggetti interessati, ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2005
(MERCATO UNICO 439).
Per quanto concerne le statistiche in tema di
commercio estero e internazionalizzazione produttiva, nel confermare le
rilevazioni sui movimenti di beni tra l’ Italia e i Paesi terzi, sugli
acquisti e sulle cessioni con i Paesi dell’ U.E. (sistema INTRASTAT),
il programma prevede, tra l’altro, ulteriori riduzioni degli oneri
statistici a carico degli operatori con l’estero, pur garantendo nuove
e piu’ complesse elaborazioni dei dati.

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