COMMERCIO ESTERO NEWS: LUGLIO 2007 A cura dell’ Editrice Commercio Estero – Roma (www.commercioestero.it)

Newsletter 12/07/07
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I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice

IMPORTAZIONE  ED ESPORTAZIONE  DI  PRODOTTI  AGRICOLI
Con Regolamento
CE n. 605/2007, la Commissione CE ha stabilito particolari misure
transitorie concernenti i titoli di importazione e di esportazione per
gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunita’ europea, nella sua
composizione al 31 dicembre 2006, e la Bulgaria e la Romania, divenuti
Stati membri dal 1° gennaio 2007.
In particolare, e’ stato disposto che
le cauzioni depositate dagli operatori ai sensi del Regolamento CE n.
1291/2000 (REGIME B 101), per il rilascio di titoli di importazione, di
esportazione e di fissazione anticipata, possano venire svincolate, su
richiesta, per tutti i titoli agricoli concernenti Bulgaria e Romania,
la cui validita’ non sia scaduta prima del 1° gennaio 2007 e che alla
stessa data del 1° gennaio 2007 siano stati utilizzati solo
parzialmente o non siano stati utilizzati affatto.

QUOTE  2007  DI
SOSTANZE  PSICOTROPE
La GU n. 132 del 9 giugno 2007 pubblica il Decreto
1° giugno 2007, con cui il Ministero della Salute ha approvato un
supplemento di  quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che
potranno essere fabbricate e messe in vendita, sia in Italia sia all’
estero, nel corso dell’ anno 2007, secondo quanto previsto dal Testo
Unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,
adottato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (REGIME F 403).

IMPORTAZIONI  DI  SOSTANZE  DANNOSE  PER  L’  OZONO
Con Decisione n.
2007/386/CE, pubblicata nella GUUE n. L 143 del 6 giugno 2007, la
Commissione CE ha autorizzato l’ Italia (oltre che Francia, Olanda,
Polonia e Spagna) ad una assegnazione straordinaria di quote di
produzione e di importazione di quantitativi di sostanze controllate
(bromuro di metile), consentite per usi essenziali nella Comunita’, ai
sensi del Regolamento CE n. 2037/2000 (REGIME F 457), sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono.
Detta Decisione, si applica, con
effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

PREFERENZE  TARIFFARIE  GENERALIZZATE
Con Regolamento CE n. 606/2007,
la Commissione CE, tenuto conto dell’ adozione dei nuovi codici
doganali in versione 2007, ha integralmente modificato l’ Allegato II
del Regolamento CE n. 980/2005 (TARIFFA F 5), relativo all’applicazione
del Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate (SPG), a suo tempo
adottato dalla Comunità europea per favorire le esportazioni dei Paesi
in via di sviluppo, grazie ad un trattamento tariffario privilegiato.

RELAZIONI  CON  L’ IRAN
Con Regolamento CE n. 618/2007 del 5 giugno
2007, il Consiglio UE ha apportato diverse modifiche (sia in materia di
forniture di armamenti, sia in tema di congelamento dei capitali
esteri) al Regolamento CE n. 423/2007 del 19 aprile 2007(LEGISLAZIONE D
300-200), istitutivo di misure restrittive nei confronti dell’ Iran, al
fine di contrastare le locali attivita’ nucleari, sensibili in termini
di proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Si ricorda che,
oltre al congelamento delle risorse economiche detenute all’ estero da
personalita’ ed enti implicati nel programma di proliferazione
nucleare, le misure sanzionatorie in questione prevedono, in
particolare, il divieto di forniture di materiali e tecnologie
rientranti nel Regime di controllo del settore missilistico (MTCR) e
nel Gruppo dei fornitori nucleari (NSG), oltre che di tutti quei beni a
“duplice uso” (civile e militare) potenzialmente utilizzabili nei
programmi di proliferazione nucleare e di sviluppo di sistemi di lancio
di armi nucleari.

CONGELAMENTO  DEI  CAPITALI  TALIBANI
Con
Regolamento CE n. 639/2007 dell’ 8 giugno 2007, la Commissione CE ha
modificato l’ Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D
300-102), concernente misure restrittive nei confronti di determinate
persone ed entita’ associate ai talibani afghani.
In particolare, si
segnala l’ aggiornamento dell’ elenco delle imprese e dei soggetti
ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti dei quali si
applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute all’
estero.

RELAZIONI  CON  LA  LIBERIA
Con Posizione Comune 2007/400
dell’ 11 giugno 2007, il Consiglio UE, su conformi determinazioni del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha revocato il divieto di
importazione nella Comunita’ per i diamanti grezzi provenienti dalla
Liberia, a suo tempo stabilito con la Posizione Comune 2004/137, base
giuridica del Regolamento CE 234/2004 (REGIME App. B 761).
Restano in
vigore, in ogni modo, tutte le altre sanzioni economiche, consistenti,
in particolare, nel divieto di forniture di armi, attrezzature
repressive ed equipaggiamenti militari, oltre che nel congelamento dei
capitali detenuti all’ estero dalle locali personalita’.

RELAZIONI
CON  LA  SOMALIA
Con Posizione Comune 2007/371 del 7 giugno 2007, il
Consiglio UE ha introdotto talune deroghe alle misure restrittive
adottate nei confronti della Somalia con Posizione Comune n.
2002/960/PESC (REGIME App. C 182), con cui erano state vietate le
forniture di armi, munizioni, equipaggiamenti militari e paramilitari,
inclusa qualsiasi attivita’ di consulenza tecnica, assistenza
finanziaria e formativa.
Dette deroghe riguardano, in particolare, le
attrezzature non letali utilizzate esclusivamente dal personale delle
Nazioni Unite, dagli operatori umanitari e dai rappresentanti dei mass
media.

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