COMMERCIO ESTERO NEWS: LUGLIO 2005 A cura dell’ Editrice Commercio Estero – Roma (www.commercioestero.it) I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice

Newsletter 21/07/05
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IMPORTAZIONE? PRODOTTI? TESSILI
Con due Regolamenti CE in data 6 giugno 2005 (n. 930/2005 e n. 931/2005),
la Commissione CE ha modificato sia il Regolamento CE n. 517/94 (REGIME
A 303), concernente il regime di importazione dei prodotti tessili dai Paesi
terzi cosiddetti ?non accordisti?, sia il Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME
A 253), riguardante il regime di importazione dei prodotti tessili originari
dei Paesi terzi, per tener conto della conclusione di uno specifico Accordo
sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunit? e la Repubblica di Serbia,
la quale, pertanto, viene depennata dal Regolamento CE n. 517/94 ed inclusa
nel Regolamento CEE n. 3030/93.
Resta, comunque, nella sfera di competenza del Regolamento CE n. 517/94
la ?Repubblica di Montenegro, Kosovo?, come definito nella Risoluzione del
Consiglio di Sicurezza dell? ONU 1244 (1999), con relativi limiti quantitativi
annuali fissati unilateralmente dalla Comunit?.

ESPORTAZIONE? MATERIALE? DI? ARMAMENTO
La G.U. n. 127 del 3 giugno 2005 pubblica il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (REGIME F 517), con cui e?
stato adottato il nuovo regolamento di esecuzione della Legge 9 luglio 1990,
n. 185, recante nuove norme per il controllo dell? esportazione, importazione
e transito dei materiali di armamento.
Detto Decreto sostituisce il D.P.C.M. 25 settembre 1999, n. 448, precedentemente
applicato, e, ora, abrogato.

CODICE? DOGANALE? COMUNITARIO
Con Regolamento CE n. 837/2005, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 139 del 2
giugno 2005, il Consiglio UE, ritenendo non piu? economicamente giustificate
le dichiarazioni di transito rese per iscritto, ha modificato l? articolo
353 e abrogato l? articolo 354 del Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO
845), concernente le disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n.
2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice doganale comunitario.
In relazione a cio?, a partire dalla data di applicazione del Regolamento
stesso (fissata dopo una vacatio di un anno al 1? luglio 2006), tutte le
dichiarazioni di transito, salvo rarissime eccezioni, dovranno essere rese
utilizzando un procedimento informatico, essendosi dimostrato affidabile
e soddisfacente, sia per le amministrazioni doganali sia per gli operatori
economici, il sistema informatizzato divenuto operativo in tutti gli Stati
membri dal 1? luglio 2003.
Le autorita? doganali, tuttavia, potranno continuare ad accettare dichiarazioni
di transito rese per iscritto sino al 31 dicembre 2006.

Con Regolamento CE n. 883/2005 del 10 giugno 2005, la Commissione CE ha
modificato diversi articoli e diversi allegati del predetto Regolamento
CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845), concernente le disposizioni di applicazione
del Regolamento CEE n. 2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice
doganale comunitario.
Tra le principali innovazioni, si segnalano, in particolare, la modernizzazione
delle formalita? doganali relative al regime TIR, la modifica delle disposizioni
riguardanti le procedute di ammissione temporanea (ATA) con l? inserimento
di riferimenti alla relativa Convenzione di Istanbul, la modifica delle
condizioni per l? esenzione parziale dei dazi a seguito di perfezionamento
passivo, l? aggiornamento dei codici da utilizzare per definire gli imballaggi
nelle dichiarazioni doganali e dei codici legati alla garanzia da utilizzare
sui formulari del D.A.U.

CONGELAMENTO? DEI? CAPITALI? TALIBANI
Con Regolamento CE 853/2005 del 3 giugno 2005, la Commissione CE ha modificato
l’ Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente
misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita’ associate
ai talibani afghani.
In particolare, si segnala l’ aggiornamento, sulla base delle pi? recenti
determinazioni dell’ apposito Comitato per le sanzioni, dell’elenco delle
imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti
dei quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute
all’ estero.

CONGELAMENTO? DEI? CAPITALI? JUGOSLAVI
Con Regolamento CE n. 830/2005, in vigore dall? 8 giugno 2005 (come precisato
in apposita rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 139 del 2 giugno 2005),
la Commissione CE ha modificato l? Allegato I del Regolamento CE n. 1763/2004
(LEGISLAZIONE D 300-129), relativo all? istituzione di misure restrittive
a sostegno dell? attivita? del Tribunale penale internazionale per l? ex
Jugoslavia.
In particolare, si segnala l? aggiornamento dell? elenco delle persone fisiche,
accusate dallo stesso Tribunale, nei confronti delle quali si applica il
congelamento delle risorse finanziarie possedute all? estero.

RELAZIONI? CON? IL? SUDAN
Con Posizione comune n. 2005/411/PESC, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 139
del 2 giugno 2005 (REGIME App. C 187), il Consiglio UE, visto il persistere
della locale guerra civile, ha stabilito nuove sanzioni nei confronti del
Sudan, vietando le forniture di armi, di munizioni e di equipaggiamento
militare, la relativa consulenza ed assistenza tecnica, nonche’ qualsiasi
forma di assistenza finanziaria concernente attivita’ militari, inclusi
il finanziamento e l’ assicurazione dei crediti all’ esportazione, sulla
scia di quanto deliberato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
con Risoluzione 1591 (2005).
Le nuove disposizioni abrogano quelle di cui alla Posizione comune n. 2004/31/PESC
del 9 gennaio 2004, precedentemente applicata, e saranno riesaminate ogni
dodici mesi.

RELAZIONI? CON? LA? LIBERIA
Con Regolamento CE n. 874/2005 del 9 giugno 2005, il Consiglio UE ha modificato
il Regolamento CE n. 872/2004 (REGIME App. B 761), istitutivo di sanzioni
economiche nei confronti della Liberia, aggiornando l? elenco dei soggetti
cui si applica il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche
(ex presidente Taylor e persone ed enti a lui riconducibili).

RELAZIONI? CON? LA? R.? D.? DEL? CONGO
Con Regolamento CE n. 889/2005 (REGIME APP. C 196), il Consiglio UE, al
fine di applicare la Risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di Sicurezza
dell? ONU, ha approvato nuove sanzioni economiche nei confronti della Repubblica
democratica del Congo, integrando le misure a suo tempo adottate con Posizione
Comune n. 2002/829/PESC (REGIME APP. C 181), con cui erano state vietate
la fornitura di armi, munizioni, equipaggiamenti militari, nonche? qualsiasi
tipo di assistenza tecnica connessa.
Il nuovo Regolamento sostituisce il Regolamento CE n. 1727/2003 (REGIME
APP. C 185), abrogato.

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