COMMERCIO ESTERO NEWS: GIUGNO 2007 A cura dell’ Editrice Commercio Estero – Roma (www.commercioestero.it)

Newsletter 21/06/07
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IMPORTAZIONI  DI  CARNI  BOVINE
Con Regolamento CE n. 529/2007 dell’
11 maggio 2007, la Commissione CE ha stabilito l’ apertura e le
modalita’ di gestione di un contingente tariffario per l’ importazione
a dazio doganale ridotto di carni bovine congelate, nel quadro della
vigente politica agricola comunitaria e, in particolare, del
Regolamento CE n. 1445/95 (REGIME B 179), concernente il regime comune
di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.
Detto contingente, valido per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30
giugno 2008, riguarda 53 000 tonnellate di carni bovine congelate dei
codici NC 0202 1000, 2010, 2030, 2050, 2090, 3010, 3050 e 3090 nonche’
0206 2991.

CONTROLLI  VETERINARI  FRONTALIERI
Con Decisione n.
2007/276/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea n.
L 116 del 4 maggio 2007 (REGIME F 27), la Commissione CE ha modificato
la Decisione n. 2001/881/CE, aggiornando l’ elenco dei posti di
ispezione frontalieri abilitati all’ effettuazione dei controlli
veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale
importati dai Paesi terzi.
Per quanto concerne l’ Italia, non si
registrano variazioni di rilievo, che, invece, riguardano
prevalentemente Polonia, Svezia, Danimarca e Regno Unito.
Inoltre, con
il medesimo provvedimento, e’ stato anche aggiornato l’ elenco delle
unita’ veterinarie e zootecniche della rete informatizzata
"ANIMO/TRACES", di cui alla Decisione n. 2002/459/CE (REGIME F 31).

ORIGINE  DELLE  MERCI
Con Comunicazione 2007/C 92/14, la Commissione CE
ha divulgato le date di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di
origine delle merci che istituiscono il c.d. cumulo diagonale nella
zona paneuromediterranea, istituita tra la Comunità europea e taluni
Paesi terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni previste dal
Regolamento CEE n. 2913/93 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice
doganale comunitario e dalle relative le Disposizioni di applicazione.
Detti protocolli riguardano, in particolare, i Paesi seguenti: Algeria,
Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Islanda, Isole
Faeroer, Israele, Libano, Marocco, Norvegia, Siria, Svizzera
(Liechtenstein compreso), Tunisia e Turchia.

IMPOSTA  SUL  VALORE
AGGIUNTO
La Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea n. L 118 dell’ 8
maggio 2007, pubblica la Decisione 2007/313/CE (M. UNICO 82-5), con cui
la Commissione CE ha autorizzato la Repubblica Italiana ad applicare –
sia sul piano interno sia per le forniture provenienti dall’ estero –
una aliquota ridotta (10 %) alle forniture di energia elettrica
destinata al funzionamento di impianti irrigui, di sollevamento e di
scolo delle acque utilizzati dai consorzi di irrigazione, in deroga
alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri sull’ IVA (Direttiva 2006/313/CE,
pubblicata in M. UNICO 21).

DISPOSIZIONI  ANTIRICICLAGGIO
La Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2007 pubblica il Decreto 10 aprile 2007,
n. 60, con cui il Ministero dell’ Economia e delle Finanze ha
modificato il Decreto 3 febbraio 2006, n. 141, riguardante disposizioni
in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle
informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni
sospette, a carico dei professionisti del settore, in applicazione del
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 (LEGISLAZIONE A 130-47).
CODICE  DOGANALE  COMUNITARIO
Con Circolare n. 1434 del 3 maggio 2007,
l’ Agenzia delle Dogane ha diramato istruzioni per l’ applicazione del
Regolamento CE n. 1875/2006, con cui la Commissione CE, al fine di
snellire e migliorare i controlli doganali anche tramite l’ utilizzo
delle tecnologie dell’ informazione, ha apportato numerose ed
importanti modifiche sia all’ articolato sia agli allegati del
Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845), concernente le
disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2913/92 (MERCATO
UNICO 751), istitutivo del Codice doganale comunitario, introducendo
e/o modificando oltre centoventi articoli di detto Regolamento.
Si
ricorda che le nuove disposizioni, la cui decorrenza e’ stata
strutturata in diverse tappe, secondo un processo di adattamento che
terminera’ il 1° luglio 2009, risultano prevalentemente incentrate
sull’ introduzione nell’ ordinamento doganale comunitario della nuova
figura dell’ “Operatore Economico Autorizzato, OEA”, il quale, a fronte
della propria serieta’ ed affidabilita’ nei confronti del sistema
doganale potra’ beneficiare di procedure semplificate e di varie
agevolazioni sotto l’ aspetto dei controlli.

CONGELAMENTO  DEI
CAPITALI  TALIBANI
Con Regolamento CE n. 507/2007 dell’ 8 maggio 2007,
la Commissione CE ha modificato l’ Allegato I del Regolamento CE n.
881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entita’ associate ai talibani
afghani.
In particolare, si segnala l’ aggiornamento dell’ elenco delle
imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei
confronti dei quali si applica il congelamento delle risorse
finanziarie detenute all’ estero.

RELAZIONI  CON  LA  BIRMANIA
Con
Posizione Comune n. 2007/248/PESC, il Consiglio UE, visto il persistere
della situazione politica nella Birmania/Myanmar per quanto concerne il
rispetto dei diritti dell’ uomo, ha deciso di prorogare sino al 30
aprile 2008 le misure restrittive delle relazioni economiche a suo
tempo adottate con Posizione Comune n. 2004/423/PESC, base giuridica
del Regolamento CE n. 817/2006 (LEGISLAZIONE D 300-133), concernente il
congelamento dei capitali e l’ embargo su armi e attrezzature
repressive, la formazione e l’ assistenza tecnica militare, il divieto
di messa a di disposizione delle imprese birmane di prestiti o crediti
finanziari nonche’ l’ acquisizione o l’ aumento di partecipazioni in
tali imprese.

RELAZIONI  CON  L’ UZBEKISTAN
Con Posizione Comune
2007/338/PESC del 14 maggio 2007, il Consiglio UE, considerato l’
impiego della forza eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte
delle locali forze di sicurezza, ha prorogato le misure restrittive a
suo tempo adottate nei confronti dell’ Uzbekistan con Posizione Comune
2005/792/PESC (REGIME App. C 197), con cui erano state vietate, in
particolare, le esportazioni comunitarie di armamenti ed attrezzature
connesse, equipaggiamento militare ed altro materiale utilizzabile per
la repressione interna.
Restano confermati, in tale contesto, anche i
divieti di fornitura della relativa assistenza tecnica e finanziaria,
nonche’ la prestazione di servizi, inclusi prestiti, sovvenzioni ed
assicurazione dei crediti all’ esportazione comunque connessi a tali
materiali.

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