COMMERCIO ESTERO NEWS: FEBBRAIO 2006 A cura dell’Editrice Commercio Estero – Roma (www.commercioestero.it) I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice.

Newsletter 16/02/06
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IMPORTAZIONI? DI? PIUME
Con Decisione 2006/7/CE del 9 gennaio 2006,la Commissione CE, sulla scorta della vigente regolamentazione
veterinaria comunitaria (REGIME, parte F), ha stabilito misure di
protezione contro l’ influenza aviaria attualmente presente in diversi
Paesi terzi, disponendo la sospensione delle importazioni di piume non
trattate provenienti da: Georgia, Armenia, Azerbaigian, Iran, Iraq e
Siria.
Dette restrizioni rimarranno in vigore sino al 30 aprile 2006,
salvo proroghe.

RESTITUZIONI? ALL? ESPORTAZIONE
Con Regolamento CE n.
2091/2005, la Commissione CE ha aggiornato, per quanto riguarda il
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l? Allegato del
Regolamento CEE n. 3846/87 (REGIME C 213), concernente l? elenco dei
prodotti agricoli beneficiari delle restituzioni all? esportazione
(cereali, carni, formaggi, ortofrutticoli, vini, trasformati, ecc.),
per tener conto della recente approvazione del Regolamento CE n.
1719/2005, con cui e? stata adottata la versione 2006 dell’ Allegato I
del Regolamento CEE n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune.

NORMATIVA? ANTIDUMPING
Con Regolamento CE 2117/2005, il Consiglio UE, tenuto conto dei
progressi compiuti dall? Ucraina nello sviluppo di un? economia di
mercato, ha modificato il Regolamento CE 384/96 (TARIFFA N 11),
concernente la difesa contro le importazioni oggetto di dumping (inteso
come vendita sottocosto) da parte di Paesi non membri della Comunita’
europea, depennando l? Ucraina stessa dall? elenco dei Paesi tuttora
considerati ad economia di Stato.
In relazione a cio?, in caso di indagini antidumping riguardanti le esportazioni ucraine, la
determinazione del cosiddetto ?valore normale? per il calcolo dell?
eventuale dumping verra? effettuata secondo i criteri applicati nei
confronti dei Paesi ad economia di mercato.

PREFERENZE? TARIFFARIE GENERALIZZATE
Con Decisione 2005/924/CE, la Commissione CE ha adottato
l?elenco dei Paesi terzi che potranno beneficiare, dal 1? gennaio 2006
al 31 dicembre 2008, del regime speciale di incentivazione ?per lo
sviluppo sostenibile e il buon governo?, come previsto dall? articolo
26 del Regolamento CE n. 980/2005 (TARIFFA F 5), riguardante il nuovo
Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate (SPG) per il decennio
2006/2015, adottato dalla Comunit? europea per favorire le esportazioni
dei Paesi in via di sviluppo, grazie ad un trattamento tariffario
privilegiato.
Risultano inseriti in detto elenco i seguenti Paesi:
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras,
Sri Lanka, Repubblica moldova, Mongolia, Nicaragua, Panama, Peru?, El
Salvador e Venezuela.

IMPOSTA? SUL? VALORE? AGGIUNTO
Con Direttiva
2005/92/CE, il Consiglio UE, derogando dai propri poteri di fissazione
delle aliquote IVA, e? intervenuto sulla cosiddetta Sesta Direttiva
IVA, n. 77/388/CEE (MERCATO UNICO 23), prorogando ulteriormente, sino
al 31 dicembre 2010, la possibilita’ per gli Stati membri di fissare
autonomamente l’ aliquota normale dell’ imposta sul valore aggiunto, in
una percentuale comunque non inferiore al 15%.
Il livello dell’aliquota
normale da applicarsi dopo il 31 dicembre 2010, dovrebbe essere
successivamente fissato, all’ unanimita’, dallo stesso Consiglio UE.

CONGELAMENTO? DEI? CAPITALI? JUGOSLAVI
Con Regolamento CE n. 23/2006
del 9 gennaio 2006, la Commissione CE ha modificato l’ Allegato I del
Regolamento CE n. 1763/2004 (LEGISLAZIONE D 300-129), istitutivo di
misure restrittive a sostegno delle attivita’ del Tribunale penale
internazionale per l’ ex Jugoslavia.
In particolare, e’ stato disposto
l’ aggiornamento dell’ elenco delle persone fisiche accusate dallo
stesso Tribunale, nei confronti delle quali si applica il congelamento
dei fondi e delle risorse economiche e finanziarie detenute all’
estero.

RELAZIONI? CON? LA? LIBERIA
Con Posizione Comune 2006/31 del
23 gennaio 2006, il Consiglio UE ha prorogato sino al 22 dicembre 2006
l’ operativita’ della Posizione Comune 2004/137, base giuridica del
Regolamento CE 234/2004 (REGIME APP. B 761), con cui sono state a suo
tempo adottate una serie di sanzioni economiche nei confronti della
Liberia, consistenti, in particolare, nel divieto di forniture di armi,
attrezzature repressive ed equipaggiamenti militari, oltre che nel
blocco delle importazioni nella Comunita’ di diamanti grezzi, tronchi e
prodotti di legno di provenienza liberiana.

RELAZIONI? CON? LO ZIMBABWE
Con Posizione Comune 2006/51 del 30 gennaio 2006, il Consiglio
UE, visto il persistere delle gravi violazioni dei diritti umani e
delle liberta? fondamentali perpetrate dal governo dello Zimbabwe, ha
prorogato sino al 20 febbraio 2007 la Posizione Comune 2004/161, base
giuridica del Regolamento CE n. 310/2002 (REGIME APP.C 177), con cui
erano state vietate le esportazioni, dirette o indirette, di materiali
e attrezzature repressive ed era stato disposto, altres?, il divieto di
consulenze e assistenza connesse ad attivita? militari e stabilito,
infine, il congelamento dei capitali detenuti all’estero dalle
personalit? governative locali e da persone fisiche o giuridiche ad
esse collegate.

RELAZIONI? CON? LA? COSTA D? AVORIO
Con Posizione
Comune 2006/30 del 23 gennaio 2006, il Consiglio UE ha prorogato sino
al 15 dicembre 2006 l’ operativita’ della Posizione Comune 2004/852,
(REGIME APP. C 193), con cui
era stato stabilito un embargo su armi,
materiali connessi e assistenza militare ed erano stati congelati i
capitali esteri relativamente alla Costa d? Avorio.
Oltre a cio?, e?
stata anche vietata l? importazione diretta o indiretta di tutti i
diamanti grezzi della
Costa d? Avorio nella Comunita?.

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Ulteriori e piu? dettagliate informazioni
sono disponibili al sito ?www.commercioestero.it?

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