COMMERCIO ESTERO NEWS: APRILE 2007

Newsletter 26/04/07
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IMPORTAZIONE  DI  VOLATILI  DAI  PAESI  TERZI
La G.U.U.E. n. L 84
pubblica la Decisione 2007/183/CE del 23 marzo 2007, con cui la
Commissione CE, sulla scorta della vigente regolamentazione veterinaria
comunitaria (REGIME, parte F), ha confermato le misure di protezione
contro l’ influenza aviaria attualmente presente in diversi Paesi
terzi, disponendo la proroga sino al 30 giugno 2007 dell’ operativita’
della Decisione 2005/760/CE, concernente le importazioni di volatili
vivi in cattivita’, inclusi i relativi prodotti trasformati.

NORMATIVA  FITOSANITARIA
La G.U. n. 66 del 20 marzo 2007 pubblica il
Decreto 25 gennaio 2007, con cui il Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha adottato misure fitosanitarie d’ emergenza
contro la propagazione dell’organismo nocivo Pseudomonas solanacearum
(Smith), per quanto riguarda l’importazione di patate dall’ Egitto, in
applicazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (REGIME F
151), concernente la protezione contro l’introduzione e la diffusione
di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

CODICE
DOGANALE  COMUNITARIO
Con Regolamento CE n. 214/2007, in vigore dal 4
marzo 2007, la Commissione CE, al fine di ridurre gli oneri
amministrativi e i costi all’ importazione connessi al sistema di
gestione dei contingenti tariffari, ha modificato gli articoli 308 bis,
308 quater e 308 quinquies del Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO
UNICO 845), concernente le disposizioni di applicazione del Regolamento
CEE n. 2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice doganale
comunitario.
Le nuove disposizioni agevolative, la cui introduzione e’
stata resa possibile dal miglioramento dell’ utilizzo dello scambio
elettronico di dati tra Stati membri, comporteranno, in pratica, che un
contingente tariffario venga considerato critico solamente all’
esaurimento del 90 % del volume iniziale, anziche’ del 75 % previsto
dalle disposizioni sin qui vigenti.

DISPOSIZIONI  VALUTARIE
Con
Circolare n. 789 del 15 marzo 2007, l’ Ufficio Italiano dei Cambi ha
comunicato la trasformazione in “Pound Sudan” (codice 275 e codice ISO
SDG) del “Dinaro Sudan” (codice 079 e codice ISO SDD), a partire dal 1°
aprile 2007.
Dette variazioni integrano la Tabella “Valute”
(LEGISLAZIONE B 4-63/71), gestita dallo stesso Ufficio ai fini delle
segnalazioni statistiche di Matrice Valutaria e di Comunicazione
Valutaria Statistica (CVS), di cui alle Istruzioni UIC n. R.V. 1998/1
(LEGISLAZIONE B 4-7), anche se il codice 079 assegnato al vecchio
“Dinaro Sudan” restera’, comunque, in vigore sino al 30 giugno 2008.

FINANZIAMENTO  CREDITI  EXPORT
La G.U. n. 68 del 22 marzo 2007 pubblica
il Decreto 8 gennaio 2007, con cui il Ministro dell’ Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministro del Commercio Internazionale, allo
scopo di coordinare le modalita’ operative del sostegno assicurativo
pubblico di SACE con quelle del sostegno finanziario di SIMEST, ha
modificato il Decreto 21 aprile 2000, n. 199 (LEGISLAZIONE C 63),
concernente la concessione dei finanziamenti dei crediti relativi a
esportazioni di merci e a prestazioni di servizi all’ estero, ai sensi
del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (LEGISLAZIONE C 31),
riguardante disposizioni in materia di commercio estero.

CAMBI  DELLE
VALUTE  ESTERE
La Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007 riporta il
testo del Provvedimento 22 febbraio 2007 (LEGISLAZIONE D 300-175), con
cui l’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’ Economia e delle
Finanze ha disposto la pubblicazione delle Tabelle annuali relative
all’accertamento del cambio delle valute estere per l’anno 2006, ai
sensi della legge 4 agosto 1990, n. 227, concernente la rilevazione ai
fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e
valori.

RELAZIONI  CON  LO  ZIMBABWE
Con Regolamento CE n. 236/2007
del 2 marzo 2007, la Commissione CE ha modificato l’ Allegato III del
Regolamento CE n. 314/2004 (REGIME APP. B 763), concernente misure
restrittive delle relazioni economiche con lo Zimbabwe.
In
particolare, si segnala l’ aggiornamento dell’ elenco delle personalità
governative locali e delle persone fisiche o giuridiche ad esse
collegate nei confronti dei quali si applica il congelamento delle
risorse finanziarie detenute all’ estero.

CONGELAMENTO  DEI
CAPITALI  JUGOSLAVI
Con Posizione Comune 2007/150/PESC del 5 marzo
2007, il Consiglio UE ha prorogato sino al 16 marzo 2008 la Posizione
Comune 2004/293/PESC, base giuridica del Regolamento CE n. 1763/2004
(LEGISLAZIONE D 300-129), relativo all’ istituzione di misure
restrittive a sostegno dell’ attivita’ del Tribunale penale
internazionale per l’ ex Jugoslavia.
In particolare, si segnala l’
aggiornamento dell’ elenco delle persone fisiche, accusate dallo stesso
Tribunale, nei confronti delle quali si applica il congelamento delle
risorse finanziarie possedute all’ estero.

CONGELAMENTO  DEI
CAPITALI  BIELORUSSI
Con Posizione Comune 2007/173/PESC del 19 marzo
2007, il Consiglio UE ha prorogato sino al 10 aprile 2008 la Posizione
Comune 2006/276/PESC, base giuridica del Regolamento CE n. 765/2006
(LEGISLAZIONE D 300-170), con cui sono state a suo tempo adottate una
serie di misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e
di taluni funzionari bielorussi, consistenti, tra l’ altro, nel
congelamento delle risorse economiche e finanziarie detenute all’
estero.

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