COMMERCIO ESTERO NEWS: AGOSTO 2005 A cura dell’Editrice Commercio Estero – Roma (www.commercioestero.it) I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice

Newsletter 08/09/05
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IMPORTAZIONE? PRODOTTI? TESSILI
Con Regolamento CE n. 1084/2005, in vigore dal 12 luglio 2005, la
Commissione
CE ha modificato il Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), riguardante
il regime comune di importazione dei prodotti tessili originari dei Paesi
terzi, reintroducendo limiti quantitativi annuali per le importazioni dalla
Repubblica popolare cinese dei prodotti tessili delle categorie 2, 4, 5,
6, 7, 20, 26, 31, 39 e 115, la cui importazione era stata liberalizzata dal
1? gennaio 2005, a seguito dell’accessione della Cina all’ Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC/WTO).
Resta confermata, peraltro, la sorveglianza preventiva, senza limitazioni
quantitative, introdotta dalla stessa data del 1? gennaio 2005 per i
restanti
prodotti del settore tessile/abbigliamento, con Regolamento CE n. 2200/2004.

IMPORTAZIONE? DI? CONSERVE? DI? FUNGHI
Con Regolamento CE n. 1035/2005, la Commissione CE ha approvato disposizioni
per l’ apertura e la gestione di un contingente tariffario autonomo di 1.200
tonnellate, per l’ importazione di conserve di funghi del genere Agaricus,
nel quadro dei contingenti comunitari disciplinati dal Regolamento CE n.
1864/2004 (REGIME B 231), riguardante i contingenti tariffari per le
conserve di funghi originarie dei Paesi terzi.

IMPORTAZIONE? DI? AGLIO
Con Regolamento CE n. 1034/2005, la Commissione CE ha dettato disposizioni
per l’ apertura e la gestione di un contingente tariffario autonomo di 4.400
tonnellate, per l’ importazione di aglio, fresco o refrigerato, nel quadro
dei contingenti comunitari disciplinati dal Regolamento CE n. 565/2002
(REGIME B 169), concernente il regime comune di importazione di aglio dall?
Argentina, dalla Repubblica popolare cinese e dai restanti Paesi terzi.

SOSTANZE? DANNOSE? PER? L’? OZONO
Con Comunicazione n. 2005/C 168/03, pubblicata nella GUUE n. C 168 dell’
8 luglio 2005, la Commissione CE ha stabilito, a norma del Regolamento CE
n. 2037/2000 (REGIME F 457), le modalit? procedurali che dovranno essere
osservate dalle imprese comunitarie che intendono importare dai Paesi terzi,
nel corso del 2006, taluni prodotti chimici (clorofluorocarburi, halon,
tricloroetano, HBFC, ecc.) ritenuti dannosi per lo strato di ozono.

RESTITUZIONI? ALL’ ESPORTAZIONE
Con Regolamento CE n. 1043/2005 (REGIME B 155), la Commissione CE ha
stabilito nuove disposizioni per l ‘?attuazione del Regolamento CE n. 3448/93, per
quanto riguarda il versamento delle restituzioni all? esportazione di cui beneficiano
i prodotti agricoli trasformati (ottenuti a partire da latte, cereali, zucchero,
uova, ecc.) ed i criteri per stabilirne gli importi.

Dette disposizioni, che abrogano quelle di cui al Regolamento CE n. 1520/2000,
si applicano alle domande presentate a decorrere dall’ 8 luglio 2005, per
titoli utilizzabili dal 1? ottobre 2005.

CONTROLLI? VETERINARI? FRONTALIERI
Con Decisione n. 2005/485/CE (REGIME F 27), la Commissione CE ha modificato
la Decisione n. 2001/881/CE, aggiornando l’ elenco dei posti di ispezione
frontalieri abilitati all’ effettuazione dei controlli veterinari sugli animali
vivi e sui prodotti di origine animale importati dai Paesi terzi.
Per quanto concerne l’ Italia, non si registrano variazioni, trattandosi
esclusivamente di modifiche riguardanti Portogallo, Slovacchia, Malta, Regno
Unito e Svezia.
Inoltre, con il medesimo provvedimento, e’ stato anche aggiornato l’ elenco
delle unita’ veterinarie e zootecniche della rete informatizzata "ANIMO",
di cui alla Decisione n. 2002/459/CE (REGIME F 31).

SOSPENSIONI? DAZIARIE
Con Regolamento CE n. 989/2005 il Consiglio UE, in relazione ai mutati
interessi delle industrie comunitarie utilizzatrici ed alle nuove necessita’ di
approvvigionamento comunitario, ha aggiornato l’ Allegato del Regolamento CE n. 1255/96 (TARIFFA O 3), riguardante l’ elenco dei prodotti industriali, agricoli e della pesca cui si applica la sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa
doganale comune.
Risultano inseriti nel nuovo elenco agevolativo circa ottanta nuovi prodotti,
mentre quindici sono stati depennati.

PREFERENZE? TARIFFARIE? GENERALIZZATE
Con Regolamento CE n. 980/2005 (TARIFFA F 5), il Consiglio UE ha approvato
il primo Regolamento per l? applicazione del nuovo Sistema di Preferenze
tariffarie Generalizzate (SPG), previsto per il decennio 2006/2015 ed ipotizzato
dalla Comunit? europea per favorire le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo,
grazie ad un trattamento tariffario privilegiato.
Tra le principali innovazioni, rispetto a quanto disposto dal vigente Regolamento
CE 2501/2001(abrogato dal 1? gennaio 2006) si segnalano, in particolare:
– l’ immediata abrogazione delle norme del citato Regolamento CE 2501/2001,
per quanto riguarda il Regime speciale contro il traffico di stupefacenti;
– l’ immediata attivazione (1? luglio 2005) del nuovo Regime speciale di
incentivazione per lo sviluppo sostenibile ed il buon governo;
– l’ adozione di nuovi metodi di calcolo per l? esclusione dai benefici
tariffari in caso di superamento di determinati livelli di importazioni preferenziali;
– la previsione di disposizioni normative specifiche applicabili sia al
settore tessile sia a quello agricolo.

CONGELAMENTO? DEI? CAPITALI? IRACHENI
Con Regolamento CE 1087/2005 dell? 8 luglio 2005, la Commissione CE ha
modificato l’ Allegato IV del Regolamento CE n. 1210/2003 (LEGISLAZIONE D 300-119), concernente talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e
finanziarie con l’ Iraq.
In particolare, si segnala l’ aggiornamento, sulla base delle pi? recenti
determinazioni dell’ apposito Comitato per le sanzioni, dell’elenco delle
imprese e dei soggetti ritenuti contigui al deposto presidente Saddam
Hussein, nei confronti dei quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse
economiche detenute all’ estero.

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Per qualsiasi problema concernente la presente news letter contattare:
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