Commercializzazione a distanza di servizi finanziari: la Commissione deferisce l’Italia alla Corte di giustizia

Redazione 30/09/11
Scarica PDF Stampa

La Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per non aver adeguatamente attuato nella legislazione nazionale la direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. L’Italia non ha, infatti, rispettato la scadenza per l’adozione di emendamenti alla propria legge nazionale e di conseguenza ha omesso di proteggere adeguatamente alcuni diritti dei consumatori.

La direttiva mira a consolidare il mercato interno e a conseguire contestualmente un livello elevato di protezione dei consumatori. Essa trova applicazione in relazione a quelle situazioni in cui un consumatore acquista un servizio da una società che emette carte di pagamento, da un fondo d’investimento, da una compagnia di assicurazioni o da un altro istituto finanziario attraverso Internet, telefono o fax. Il mondo di Internet ha cambiato profondamente anche il settore dei servizi finanziari, che ha visto rivoluzionarsi i prodotti offerti e le strategie di vendita, le modalità di conclusione dei contratti e di pagamento. Gli operatori finanziari (in primis le banche) hanno colto con favore le nuove opportunità offerte dalla rete, che presentano indubbi vantaggi in termini di riduzione dei costi di transazione, di accesso a nuove aree di attività, quali il commercio elettronico ed i servizi non finanziari, di nuovi strumenti per la gestione ed il controllo dei rischi. Tutto ciò ha però determinato l’insorgere della necessità di una maggiore tutela del consumatore.

Per promuovere la fiducia dei consumatori che acquistano servizi a distanza, la direttiva stabilisce:

a) l’ obbligo di fornire ai consumatori informazioni complete prima della conclusione del contratto;

b) il diritto del consumatore di recedere dal contratto durante un determinato periodo di tempo;

c) il divieto di prassi di commercializzazione volte a obbligare i consumatori ad acquistare un servizio non richiesto;

d) regole volte a limitare il ricorso ad altre prassi quali telefonate ed e-mail non richieste.

La direttiva in oggetto conferisce, pertanto, ai consumatori, tra altri diritti, quello di recedere da un contratto con un fornitore di servizi entro 14 giorni di calendario dalla conclusione.

In Italia, invece, stando alla normativa interna, chi stipula un contratto di assicurazione per autoveicoli non può recedere se durante i 14 giorni successivi si verifica un incidente coperto dall’assicurazione. Ciò che è risultato contrario alla direttiva.

La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione (IP/09/1450) nei confronti dell’Italia l’8 ottobre 2009. In risposta a tale provvedimento l’Italia ha comunicato l’intenzione di modificare la legislazione nazionale per uniformarla alla direttiva. Tuttavia, persistendo l’infrazione, la Commissione ha proseguito nella procedura deferendo l’Italia alla Corte di giustizia, in coerenza con la responsabilità che grava su ciascuno degli Stati membri in ordine all’applicazione del diritto dell’Unione (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. (Anna Costagliola)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento