Commento alla sentenza della corte costituzionale n. 235 del 6 ottobre 2014, depositata il 16 ottobre 2014

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Con la sentenza n. 235/2014, recentemente pubblicata, la Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni), valuta ed esamina nel merito la disciplina del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità.

La pronuncia riveste particolare importanza in quanto conferma la validità della scelta del legislatore nello stabilire diversi e specifici criteri per la determinazione del risarcimento del danno biologico per lesioni lievi, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli e dei natanti.

Infatti, secondo la Corte, l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, che ha introdotto il meccanismo tabellare di risarcimento del danno esclusivamente per le lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali, non è in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

In particolare, il Giudice delle leggi afferma che dall’applicazione della suddetta normativa non consegue alcuna disparità di trattamento, in presenza di identiche lievi lesioni, tra le vittime di incidenti stradali ed i danneggiati in conseguenza di eventi diversi.

 A tal fine è di particolare interesse giuridico la disamina della diversa tutela risarcitoria che hanno le due categorie di danneggiati.

Invero, la Corte ritiene indubbiamente più incisiva e sicura la tutela risarcitoria delle vittime di incidenti stradali, le quali possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante – o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore – che si risolve in garanzia dell’an stesso del risarcimento.

In sostanza, la presenza di una così forte tutela risarcitoria rende legittima ed equa l’introduzione di limiti tabellari, peraltro derogabili dal Giudice “con equo e motivato apprezzamento”, nella determinazione del risarcimento dei danni per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri stradali.

L’iter logico – giuridico seguito dalla Corte è ineccepibile.

In effetti, nella pratica processuale si percepiscono in modo tangibile gli effetti della tutela risarcitoria più forte ed incisiva di cui gode il danneggiato da incidente stradale, il quale è, indubbiamente, sotto l’ombrello protettivo dell’assicuratore del danneggiante ovvero del proprio assicuratore.

Soprattutto in questo periodo di crisi economica, infatti, sono numerosissimi i casi di soggetti danneggiati che non riescono ad ottenere in concreto il risarcimento semplicemente perché il danneggiante è insolvente ovvero, ove si tratti di impresa, è stato dichiarato fallito.

Questo rischio la vittima da incidente stradale non lo corre anche perché, in caso di mancanza o scopertura assicurativa del veicolo danneggiante, ci si può sempre rivolgere al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, cui concorrono ex lege le compagnie assicuratrici, perseguendo anche fini solidaristici.

Tale forte tutela risarcitoria, ovviamente, va ad incidere sui premi assicurativi a carico dell’assicurato.

Ciò rende ancor più equo e corretto il meccanismo tabellare di risarcimento del danno introdotto dall’art. 139 del Cod. Ass..

Sotto tale profilo è esemplare quanto affermato dal Giudice delle leggi: “l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi”.

Si tratta di un principio di grande civiltà giuridica!

Ed ancora, occorre evidenziare che la Corte Costituzionale nella sentenza emessa ha anche esaminato e trattato la questione lamentata dai rimettenti, relativa alla non prevista liquidabilità del danno morale nell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Al riguardo il Giudice delle leggi richiama la chiara sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ribadendo che “il danno morale rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”, con facoltà, comunque, del Giudice di avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del comma 3 del citato art. 139.

In sostanza, il danno morale non potrà essere liquidato come autonoma voce di danno. Spetterà al Giudice di merito tenere conto delle sofferenze soggettive patite dalla vittima, aumentando caso per caso la liquidazione del danno biologico soltanto ove e quando la stessa vittima deduca e dimostri di avere, in conseguenza delle lesioni, patito un nocumento particolare.

Infine, la sentenza in commento contiene un’importante statuizione con riferimento all’art. 32 del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, che al comma 3-ter ha disposto che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” e, nel successivo comma 3-quater, ha aggiunto che: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 (cod. ass.), è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Ebbene, la Corte Costituzione ha affermato che tali disposizioni, in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorchè relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore).

Pertanto, nelle cause pendenti, aventi ad oggetto risarcimento danni per lesioni di lieve entità, occorre, per come precisato dal Giudice delle leggi:

– un accertamento clinico strumentale (referto di diagnostica, cioè, per immagini) per la risarcibilità del danno biologico permanente;

–  la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale, per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea.

In considerazione di quanto sopra esposto, non vi è alcun dubbio che la sentenza recentemente emessa dalla Corte Costituzionale abbia una notevole rilevanza nell’ambito del diritto assicurativo e produca immediati effetti nei giudizi di risarcimento danni per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri stradali.  

Reggio Calabria, 24 ottobre 2014

Avv. Attilio Cotroneo del Foro di Reggio Calabria

www.studiopolimenicotroneo.it

 

Polimeni Domenico – Cotroneo Attilio

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