Commento a giudice di pace di Castellammare di Stabia n. 4162 del 16 giu.2006

sentenza 07/09/06
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Ad un solo giorno di distanza dall’ordinanza n. 13659 della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia (Avv. ****************), riportata in calce, sia pure inconsapevolmente, aggiunge una postilla alla pronuncia della Suprema Corte che si è espressa in sede di regolamento di giurisdizione sulla vexata quaestio della possibilità di chiedere la tutela risarcitoria per ottenere il ristoro dei danni conseguenti all’illegittimità di un atto, che leda un diritto o un interesse legittimo, a prescindere dalla richiesta di annullamento dell’atto stesso.
Se la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito il principio secondo cui è possibile chiedere la tutela risarcitoria senza che sia necessaria una preventiva richiesta di annullamento dell’atto amministrativo, dovendo il Giudice valutare l’atto quale semplice presupposto del risarcimento, come un semplice fatto lesivo, il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, in linea con tale interpretazione, decide una questione di risarcibilità del danno derivante dal pagamento di una sanzione amministrativa che si fonda su un titolo (il verbale di accertamento) in ordine al quale è sopraggiunta una censura di illegittimità, poiché i presupposti dell’accertamento (scatti fotografici operati dal cd. photored) sono risultati carenti.
Il Giudice non individua la colpevolezza della P.A. nell’atto ma nell’intero suo comportamento, consistente nella notifica di un verbale di accertamento contenente l’irrogazione di una sanzione, nonostante la consapevolezza della mancanza dei presupposti di legittimità dell’apparecchiatura che aveva rilevato l’infrazione, ravvisandosi in tale comportamento la violazione dei principi di trasparenza e correttezza, ricavabili da quello di imparzialità e buon andamento, sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Avv. ******** di *****
 
 
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SENT N°. 4162
RG N°. 1805/06
DEP. IL 16 giu.2006
Cron. N° 4739

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di pace di Castellammare di Stabia avv. ****************, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1805/06 del RG affari civili
TRA
***, rapp.to e difeso per mandato in atti dall’avv. ******************, e presso lo stesso dom.to in V. Annunziatella, 10 ************* di Stabia,
RICORRENTE
E
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rapp.te p.t., el.te dom.to in Castellammare di Stabia, v. ******, 44, presso l’avvocatura municipale, in uno ai suoi difensori avv. Donatangelo Cancello e ***************, per mandato in atti
RESISTENTE
Oggetto: azione per l’annullamento del verbale e risarcimento dei danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’attore assumeva di aver pagato una contravvenzione, per il verbale n. h642 elevato dalla PM di Castellammare di Stabia, per la violazione dell’ART 146 CDS, per essere passato con luce gialla o rossa ad un incrocio, contravvenzione elevata a mezzo apparecchiatura Photored. Assumeva ancora l’attore, che detta contravvenzione era nulla, in quanto vi era omissione di contestazione immediata, l’apparecchiatura non era tarata, non era presidiata da un vigile, nè era omologata ai sensi di legge, di poi faceva rilevare altre nullità inerenti al verbale. Indi citava la convenuta amministrazione comunale, onde ottenere l’annullamento del detto verbale e il ristoro dei danni con spese e competenze. Si Costituiva in giudizio Comune di Castellammare di Stabia, che produceva documentazione, eccepiva l’inammissibilità della domanda in quanto non si poteva più invocare il solve et repetere, in ogni caso nel merito chiedeva rigettarsi ogni richiesta attorea. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti il giudicante si riserva per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritengono provate per tabulas le legittimazioni delle parti non contestate, e in ogni caso si ritiene sufficientemente provato l’interesse ad agire della parte attorea.
Nel merito la domanda è fondata solo parzialmente e va accolta per quanto di ragione. Osserva il giudicante, che secondo costante orientamento della SC, a dare la qualificazione giuridica ad una domanda, è il magistrato giudicante il quale, non deve solo limitarsi ad una mera interpretazione letterale, ma deve in ogni caso, necessariamente, dall’intera lettura del libello introduttivo e delle cartule processuali prodotte, interpretare cosa domanda la parte alla giustizia.
Orbene, questo giudice, procede all’interpretazione delle richieste attoree, evidenziando che questi propone due distinte domande, la prima volta ad ottenere l’annullamento del verbale, assumendo che ha pagato in virtù di un atto nullo, la seconda, rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni per il comportamento scorretto della PA. Poichè, le due domande si sommano e sono contenute, nella competenza di questo giudice, pari ad euro 2582,28, l’intera domanda è sicuramente oltre i limiti di cui all’art 113 cpc, non basta a farla rientrare nel limite di € 1030,00 la dichiarazione dell’attore che dopo aver limitato il tutto alla competenza dell’adito giudice, riporta la dizione di € 1030,00, avendo dovuto espressamente riportare di voler contenere la domanda in quella somma. Inoltre, il giudicante ritiene che l’attore con la domanda di annullamento del verbale de quo, ha espressamente posto una domanda di competenza esclusiva del giudicante ex L 689/81 e pertanto, essa non può essere limitata per alcun valore, se non a quello previsto dalla detta legislazione. Dette considerazioni, in uno alla circostanza, che con il d.l.vo n 40/06, le decisioni del giudice di pace, in materia di annullamento di verbali per contravvenzioni al cds, sono appellabili, impongono al magistrato di giudicare secondo diritto, con la conseguenza che la sentenza è appellabile. La prima domanda, sicuramente non può trovare ingresso in questo giudizio, in quanto l’attore, ha pagato in virtù di un verbale di contravvenzione, che non impugnato, nei termini di legge, acquista valore di titolo esecutivo e pertanto, alcuna azione di annullamento può essere posta in essere, nè il giudicante, può entrare nel merito dell’atto amministrativo e decidere sulla sua eventuale nullità, essendo decorsi i termini prescritti per l’impugnazione.
Pertanto, va acclarato che il verbale di contravvenzione resta valido e non può essere oggetto di impugnazione alcuna. E’ questo, un principio di diritto amministrativo indiscusso, in dottrina, (vedasi per tutti ********), ed in giurisprudenza, secondo cui il provvedimento amministrativo non impugnato assume esecutorietà divenendo in tal modo opponibile al destinatario, che non può far altro che soggiacere ad esso. Non si può, in ogni caso parlare di possibilità di disapplicazione dell’atto sia, in quanto lo stesso non riveste il carattere di atto generale, ma è rivolto ad un solo destinatario, l’odierno attore, sia in quanto il legislatore ha previsto una speciale procedura per l’impugnazione con la L. 689/81. Passando ora ad esaminare, la seconda parte della domanda, quella risarcitoria, questo giudice si convince che essa va sicuramente accolta, ma per giungere a tale asserzione, bisogna operare, alcune considerazioni. L’attore, chiede il risarcimento di danni provocatogli da un comportamento scorretto della PA, configurando una responsabilità ex art.2043 cc della stessa. Orbene, osserva il giudicante, che la fattispecie per la quale si invoca la tutela non è certo un diritto soggettivo, che si è creato nella sfera giuridica del soggetto, ma un mero interesse legittimo. Sicuramente, se ci fosse stata la violazione di un diritto soggettivo, la situazione sarebbe stata risolvibile molto semplicemente, invece in tema di interessi legittimi, occorre che esistino alcune condizioni. Fino al 1999, la SC (vedasi sent.n. 2667/93), aveva ribadito che non era possibile la tutela degli interessi legittimi, se non ci fosse stato l’annullamento del provvedimento, pertanto, sotto l’egida di tale orientamento, la domanda dell’odierno attore non poteva sicuramente essere accolta. Invece, nel 1999. la SC con sent SU n 500/99, modifica il proprio orientamento, riconoscendo che vi è risarcibilità del danno, configurandosi una responsabilità aquiliana, anche quando la PA lede un interresse legittimo e non un diritto soggettivo, e ciò a prescindere dalla caducazione o meno del provvedimento amministrativo. Orbene, ora questo giudice, acclarato che se vi è violazione di un diritto legittimo, vi è risarcibilità del danno, deve valutare se esiste la violazione e se tale violazione produce danni. Il Consiglio di Stato con sent n 32/05, assume che esiste la violazione di interessi legittimi se vi è colpevolezza della PA. Certamente, il verbale, non impugnato e pagato, se pur da un lato non ha ottenuto l’acquiescenza dell’odierno attore, dall’altro, come evidenziato innanzi non è più impugnabile per decorso dei termini, indi la colpevolezza, non va tanto ricercata nei vizi del detto atto, ma nell’intero comportamento della PA, assunto nel notificare un atto tale che sicuramente, ingeriva ed incuteva nell’atto soggetto un certo timore, inducendo lo stesso a credere nell’esistenza di un dovere giuridico, pur non essendoci i presupposti. Insomma, con l’emanazione del verbale de quo, la PA, notificando, come verbale di contravvenzione, un atto che aveva notevoli vizi, (infatti il verbale non riporta alcuna omologazione o estremi della taratura dell’apparecchio, nè è provato che l’apparecchio era presidiato), ha violato il principio del neminem ledere e di trasparenza e correttezza, imposti da regole generali all’intera attività amministrativa. In tal modo, sottacendo i vizi del provvedimento sanzionatorio, vizi sopra evidenziati e per cui numerosi verbali sono stati già oggetto di pronunce di annullamento da parte di questa giustizia, si è andato a costituire un atto nullo, facendolo apparire per valido, in quanto proveniente dalla PA e pertanto, emesso con potestà di imperio. Il cittadino, tra l’altro soggetto debole, nel rapporto di diritto pubblico che viene a crearsi tra lo stesso e la PA, ha diritto a che l’ente, in tutto l’intero procedimento amministrativo, si comporti col rispetto della normativa e non ponga in essere comportamenti antigiuridici lesivi di ogni e qualsiasi posizione a cui il vigente ordinamento giuridico garantisce tutela. La PA, con la notifica del detto verbale, cela, l’antigiuridicità del proprio comportamento, e induce l’attore a pagare una sanzione per una violazione, rilevata in maniera irrituale, senza la presenza dell’agente, con apparecchi non tarati, senza riportare l’omologazione dello strumento. In tal modo risulta provata la colpevolezza dell’amministratore ed il nesso eziologico tra la stessa e la lesione dell’interesse in questo modo accertata. Circa l’esistenza del danno, osserva il giudicante, che all’attore, va sicuramente accordato, quello relativo al depauperamento patrimoniale subito, dal pagamento della sanzione inflitta in modo ingiusto, con la conseguente condanna della PA convenuta al pagamento della somma pagata ed ammontante ad euro 150,50 con interessi dal momento dell’incasso, trattandosi di obbligazione nascente, in ogni caso da atto illecito, in cui la PA è in mora ex re. L’accoglimento solo parziale della domanda comporta, necessariamente la compensazione per il 50% della spese, e il convenuto va condannato alla sola restante parte, determinata nelle somme che vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il giudice di pace di Castellammare di Stabia, avv. ****************, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in atti, giudicando secondo diritto, così decide:
a)      Rigetta la domanda di annullamento del verbale;
b)      Accerta la responsabilità del convenuto per lesione di interesse legittimo;
c)      Condanna lo stesso al pagamento, in favore dell’attore a titolo di risarcimento, della somma di euro 150,50 con interessi come in motivazione;
d)      Condanna la convenuta amministrazione al pagamento, del 50% delle spese, diritti ed onorari con distrazione, e che già ridotte, liquida in complessivi euro 160,00 di cui 20,00 per spese, 80,00 per onorari, 60,00 per diritti, oltre 12,5%, iva e cna se non detraibili, compensando la residua frazione di spese tra le parti;
e)      Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Castellammare di Stabia, 14.06.06
            Il cancelliere                                                                            Il giudice di pace
     *******************                                                                  Avv. ****************
 
                                        Depositato in Cancelleria
                                           Il 16 giugno 2006
 

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