Come si articola il riparto di competenza fra Tar della stessa regione?

Lazzini Sonia 03/07/08
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L’articolo 2 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 fissa la competenza, oltre che la giurisdizione, dei tribunali amministrativi regionali, stabilendo in particolare che il tribunale amministrativo regionale decida sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi dagli enti pubblici territoriali compresi nella sua circoscrizione. L’articolo 1 della legge prevede, per alcuni tribunali tra cui quello della Lombardia, l’istituzione di sezioni staccate, le cui sedi e circoscrizioni sono state determinate da un successivo regolamento d’attuazione. È implicito nella legge che il riparto di competenza fra la sede “centrale” (nel capoluogo della regione) e la sede staccata è determinato dai medesimi criteri previsti dall’articolo 2 per il riparto di competenza tra i tribunali amministrativi delle diverse regioni.

Merita di essere segnalata la decisione numero 1982 del 5 maggio 2008 , inviata per la pubblicazione in data 9 maggio 2008 emessa dal Consiglio di Stato
< L’articolo 32 della legge recita: «(2) Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all’atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. (3) La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione. (4) Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata».
La norma del secondo comma dell’articolo 32, che rende non impugnabile la decisione sulla competenza, impedisce che si possa ulteriormente discutere sulla concreta applicazione delle regole di competenza stabilite dall’articolo 2. Essa non può essere applicata, invece, al caso in esame, in cui una sezione della sede di capoluogo si è attribuita la cognizione del ricorso sulla base di una funzione di nomofilachia che la legge non le assegna, e di una “opportunità”, che ovviamente non può costituire regola di determinazione della competenza. In tal modo è stato violato il principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall’articolo 25 della Costituzione, e la pronuncia va classificata come «difetto di procedura» che, ai sensi dell’articolo 35 della legge citata, impone l’annullamento della sentenza con rinvio al tribunale amministrativo regionale, che deciderà con la procedura di cui all’articolo 32 ed esclusivamente in base alle regole di riparto di competenza.>
A cura di *************

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1982 del 5 maggio 2008, inviata per la pubblicazione in data 9 maggio 2008, emessa dal Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1982/08 REG.DEC
N. 7472 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2007

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello proposto dal comune di BAGNOLO SAN VITO, in persona del sindaco *************, difeso dagli avvocati *********************** e *************** e domiciliato presso il secondo in Roma, piazza della ******à 13;

contro

la società per azioni ALFA RETI (già società per azioni ALFA; sede non indicata), costituitasi in giudizio in persona dell’ingegnere **************, amministratore unico, difesa dagli avvocati ************** e **************** e domiciliata presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare 14;

per la riforma

della sentenza 13 giugno 2007 n. 5144, notificata il 6 luglio 2007, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, prima sezione, ha annullato in parte il bando di gara 34353/2007, emanato dal comune di Bagnolo San Vito per l’appalto del servizio di distribuzione del gas naturale.

Visto il ricorso in appello, notificato il 19 e depositato il 27 settembre 2007;

visto il controricorso della società ALFA Reti, depositato il 31 ottobre 2007;

Considerato che sussistono i presupposti di cui all’art. 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 25;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, nella camera di consiglio del 23 novembre 2007 fissata per l’esame dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, il consigliere ****************, e uditi altresì gli avvocati *******, ******** e *******;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

La società ALFA, ora ALFA Reti, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, notificato il 14 aprile 2007 (ricorso di primo grado 818/2007), ha impugnato il bando di gara sopra indicato, deducendo l’illegittimità di una certa clausola. Analogo ricorso era stato proposto da un’altra impresa aspirante all’appalto del servizio, la società Italgas, davanti alla sezione staccata di Brescia del medesimo tribunale amministrativo regionale, che con ordinanza del 5 aprile 2007 aveva respinto la domanda di sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato.

Il comune di Bagnolo San Vito è in provincia di Mantova, e il territorio della provincia di Mantova ricade, secondo il decreto del presidente della repubblica 18 aprile 1975 n. 277, nella circoscrizione della sede staccata di Brescia del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

Il comune, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’incompetenza della sede di Milano.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha trattenuto la cognizione del ricorso con la motivazione: «Considerato che quelle sollevate con il presente ricorso sono questioni di massima aventi particolare importanza, sicché ne appare opportuna la trattazione presso questo Tribunale Amministrativo anziché presso la sua sezione distaccata di Brescia»; e ha poi accolto l’impugnazione, giudicando fondato uno dei motivi di ricorso.

Il comune appella, sostenendo, con il primo motivo, che il riparto di competenza tra sede centrale e sede staccata dei tribunali amministrativi non è derogabile, e che in ogni caso non è ammissibile che la competenza sia determinata sulla base di un criterio imperniato sulla rilevanza della controversia, relegando la sezione staccata a un ruolo di retroguardia e di rincalzo. Sottolinea che, nel caso specifico, le diverse decisioni emanate dalla due sezioni hanno creato disorientamento nell’amministrazione comunale. Con un secondo motivo d’appello censura il merito della decisione.

DIRITTO

L’articolo 2 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 fissa la competenza, oltre che la giurisdizione, dei tribunali amministrativi regionali, stabilendo in particolare che il tribunale amministrativo regionale decida sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi dagli enti pubblici territoriali compresi nella sua circoscrizione. L’articolo 1 della legge prevede, per alcuni tribunali tra cui quello della Lombardia, l’istituzione di sezioni staccate, le cui sedi e circoscrizioni sono state determinate da un successivo regolamento d’attuazione. È implicito nella legge che il riparto di competenza fra la sede “centrale” (nel capoluogo della regione) e la sede staccata è determinato dai medesimi criteri previsti dall’articolo 2 per il riparto di competenza tra i tribunali amministrativi delle diverse regioni.

L’articolo 32 della legge recita: «(2) Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all’atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. (3) La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione. (4) Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata».

La norma del secondo comma dell’articolo 32, che rende non impugnabile la decisione sulla competenza, impedisce che si possa ulteriormente discutere sulla concreta applicazione delle regole di competenza stabilite dall’articolo 2. Essa non può essere applicata, invece, al caso in esame, in cui una sezione della sede di capoluogo si è attribuita la cognizione del ricorso sulla base di una funzione di nomofilachia che la legge non le assegna, e di una “opportunità”, che ovviamente non può costituire regola di determinazione della competenza. In tal modo è stato violato il principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall’articolo 25 della Costituzione, e la pronuncia va classificata come «difetto di procedura» che, ai sensi dell’articolo 35 della legge citata, impone l’annullamento della sentenza con rinvio al tribunale amministrativo regionale, che deciderà con la procedura di cui all’articolo 32 ed esclusivamente in base alle regole di riparto di competenza.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione della particolarità della questione e del fatto che esso si inserisce in un più vasto contenzioso.

Per questi motivi

accoglie l’appello indicato in epigrafe, annulla la sentenza impugnata e rimette parti e causa davanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2007 dal collegio costituito dai signori:

**************** presidente

**************** componente, estensore

************ componente
************* componente
*************** componente

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to **************** F.to ****************
IL SEGRETARIO
F.to *************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 5/05/2008

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL DIRIGENTE

f.to ********************

Lazzini Sonia

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