Sempre l’art. 155 c.c., oltre a tutelare con una serie di provvedimenti il rapporto “equilibrato e continuativo” con ciascuno dei genitori sancisce anche il diritto a ricevere “cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
La sentenza (ed in mancanza i provvedimenti provvisori) di separazione osserva tutte le indicazioni del succitato articolo, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando anche la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Qualora gli stessi non trovassero un accordo nell’interesse dei figli, il giudice è chiamato ad intervenire. Entrambi i genitori esercitano la potestà genitoriale. Le decisioni di vitale importanza per il futuro dei figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono adottate congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente a determinati aspetti, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
In assenza di accordi tra entrambi i genitori, il giudice stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; e qualora fosse necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, che scaturisce dalla valutazione:
· “le attuali esigenze del figlio;
· il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
· i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
· le risorse economiche di entrambi i genitori;
· la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”
L’assegno è soggetto all’adeguamento ISTAT annuale.
Tra le varie indicazioni della sentenza compaiono anche “spese scolastiche e spese sanitarie” straordinarie in misura del 50%.
Solitamente non si specifica quali clausole siano previste nel verbale di separazione sulle spese straordinarie. Devono o no essere concordate tra i genitori?
Nei provvedimenti della separazione, in presenza di figli minori, è sempre prevista una somma mensile quale contributo al loro mantenimento, a carico del genitore non affidatario. E’ normalmente specificato che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese scolastiche e mediche e che provvedano, sempre nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, da concordare preventivamente.
Bisogna anche verificare se nel richiamato provvedimento si parli di contributo a spese straordinarie indicate solo genericamente oppure esse vengano analiticamente precisate.
Generalmente nelle separazioni giudiziarie il giudice pone a carico del genitore non affidatario le sole spese mediche e di istruzione (rimanendo così escluse quelle per sport, vacanze, mezzi di locomozione ecc.).
Nei casi in cui le parti o il Tribunale non abbiano previsto le spese di natura straordinaria, l’assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo anche di queste. In tal caso, non rimane altro che chiedere al Tribunale (anche se l’altro genitore non sia d’accordo) la revisione dei provvedimenti, con la fissazione del 50 % delle spese straordinarie a carico dell’altra parte.
LA DISTINZIONE TRA SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIEEntrando nel dettaglio circa la specificazione delle spese straordinarie, bisogna evidenziare che la giurisprudenza non ha mai dettagliatamente evidenziato un elenco delle spese da annoverare tra quelle straordinarie. Si tratta perciò di una questione da risolvere secondo le regole generali.
SPESE MEDICHE E FISCO
I documenti per far valere oneri detraibili o deducibili:
Visite mediche specialistiche o generiche: fattura rilasciata dal medico;
Analisi, indagini radioscopiche, ricerche: fattura rilasciata dal centro sanitario;
Spese dentali: fattura rilasciata dal medico o dall’odontoiatra o dall’odontotecnico;
Occhiali da vista, lenti a contatto: fattura o scontrino parlante (con codice fiscale dell’acquirente e descrizione del bene) dell’ottico optometrista oppure fattura o scontrino parlante del negozio accompagnato dalla prescrizione medica Apparecchi acustici: fattura o scontrino parlante del negozio accompagnato dalla prescrizione medica;
Acquisto o affitto di attrezzature medico-sanitarie: fattura o scontrino parlante della sanitaria o scontrino della farmacia;
Degenze ospedaliere: fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura
Retta della casa di riposo: fattura rilasciata dalla casa di riposo dove sia separatamente indicato l’importo relativo all’assistenza medico-infermieristica;
Riabilitazione, ginnastica, massaggi: fattura rilasciata dal centro sanitario accompagnata dalla prescrizione medica;
Cure termali: ricevuta del ticket se rese nell’ambito del SSN oppure fattura della struttura termale accompagnata dalla prescrizione medica;
Prestazioni effettuate presso il SSN: ricevuta del ticket versato;
Medicinali: scontrini della farmacia accompagnati da ricetta medica oppure da autocertificazione che attesti che gli scontrini stessi sono relativi all’acquisto di farmaci da banco necessari per il soggetto o per i suoi familiari a carico;
Certificati medici per qualsiasi uso: fattura rilasciata dal medico
Spese di assistenza specifica: fattura rilasciata dall’infermiere o dallo specialista in riabilitazione o da altro operatore specializzato riconosciuto;
Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati: fattura della concessionaria e certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap;
Spese per gli addetti all’assistenza personale (badanti): ricevuta rilasciata dall’addetto all’assistenza e certificazione attestante la non autosufficienza della persona assistita;
Spese mediche effettuate all’estero: la stessa documentazione richiesta per l’analoga spesa effettuata in Italia oltre ad una traduzione semplice dei documenti se questi sono redatti in inglese, francese, tedesco o spagnolo, una traduzione giurata se sono redatti in altre lingue.
Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Si precisa che lo stesso si tratta di soggetto riconosciuto disabile ai sensi dell’art. 4 della legge n.104 del 1992 od anche che sia stato ritenuto invalido da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera tali spese, sono deducibili dal reddito complessivo del disabile od in alternativa dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.
Inoltre la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa sostenuta per il figlio. Se il documento è intestato al figlio, la spesa viene divisa tra i due genitori che, eventualmente, possono suddividerla in percentuale diversa tra loro.
LE SPESE SCOLASTICHE
Certamente la spesa per i libri scolastici (e a maggior ragione quella per gli oggetti di cancelleria, zaini, scarpe da ginnastica, tute e simili) deve essere considerata una spesa ordinaria.
Insomma, di per sé le spese scolastiche non vanno considerate spese straordinarie.
Secondo una recente ordinanza di un giudice di Milano, rientra nella definizione di "spesa scolastica" ogni spesa che riguarda IN MODO DIRETTO l’attività scolastica, intesa in senso ampio. Si deve trattare di spese imposte dall’Istituto scolastico, per finalità scolastiche, rientrando in tale accezione anche le occasioni di istruzione (viaggi) con partecipazione totale.
Secondo tale interpretazione giurisprudenziale, costituirebbe spesa scolastica (quindi spesa ordinaria) un viaggio di istruzione organizzato dalla scuola, mentre non vi rientrerebbe un viaggio effettuato durante l’estate per un corso di lingue all’estero.
Insomma, dovrebbe esistere un nesso di causalità tra le necessità di istruzione e la spesa.
Lo scuolabus privato dovrebbe rientrare nel concetto delle spese scolastiche straordinarie.
Non vi può rientrare la spesa relativa alla mensa scolastica, considerato che le spese per l’alimentazione della prole sono già comprese nell’assegno mensile che versa il genitore non affidatario.
Le spese mediche rientrano tra quelle straordinarie se sono attinenti a patologie mediche imprevedibili o molto costose.
Va sottolineato che diversa ed opposta risposta andrebbe data nell’eventualità in cui nella separazione consensuale o nella sentenza di separazione sia fatto esplicito riferimento ad un obbligo di entrambi i genitori di corrispondere il 50% delle spese scolastiche.
In tale caso, dette spese (considerate pur sempre spese ordinarie) vengono suddivise tra i genitori per patto (o ordine giudiziale) espresso: evidentemente le parti (o il giudice nel caso della separazione giudiziale), hanno ritenuto che tale suddivisione vada ad integrare l’assegno di mantenimento.
LA DECISIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE
In merito alla determinazione delle spese straordinarie, va precisato che secondo la sentenza della Cassazione n. 4459/99 "il genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della potestà, mentre soltanto le decisioni di maggiore interesse devono essere adottate da entrambi i genitori".
Secondo tale decisione, il genitore non affidatario deve intervenire e concorrere nelle sole SCELTE STRAORDINARIE (quelle di maggior interesse).
Pertanto il genitore affidatario potrà decidere autonomamente sulla determinazione delle spese straordinarie, senza la necessità di accordarsi preventivamente con l’altro genitore o di richiesta del suo parere.
Invece le spese che implicano "decisioni di maggior interesse per i figli" investendo cioè decisioni importanti (come ad es. la scelta di indirizzo religioso, della scuola da frequentare, della operazione chirurgica), devono essere concordate da entrambi i genitori.
LA DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Seguendo i principi generali, quando si chiede il rimborso del 50% per un pagamento effettuato in suo nome e conto (come avviene per il 50% di sua debenza) deve documentare il pagamento, anche per consentire di utilizzare le detrazioni fiscali nei termini di legge. In mancanza, sarebbe responsabile del danno economico cui si sottopone: impossibilità di risarcimento dal Fisco.
IL CUMULO DELLE SPESE
Nel richiedere il rimborso è possibile cumulare la documentazione di più spese affrontate. Sempre seguendo i principi generali, la restituzione di quanto dovuto avviene ad istanza del creditore, nei tempi che questi riterrà opportuno scegliere (tranne rientrare nella prescrizione).
Va però evidenziato che, data la possibilità di detrazione fiscale, l’ idonea documentazione dovrà essere consegnata in tempo utile per tale detrazione.
E’ possibile chiedere l’emissione di fatture a suo nome per la quota del 50% di sua competenza. Sarà onere del medico (o insegnante privato ) effettuare una doppia fattura per la stessa prestazione, come avviene nei casi in cui il genitore affidatario non è in grado di anticipare i pagamenti per le spese straordinarie.
Sull’argomento ci sarebbe da aggiungere che alcuni dipendenti possono avere la restituzione delle somme pagate per le spese sanitarie dei figli. Non è neppure raro il caso dell’assicurazione sanitaria (con diritto al rimborso dei medicinali) estensibile anche ai figli. In entrambi i casi si impone la consegna della documentazione utile, nei tempi idonei per la richiesta del rimborso:
SPESE SCOLASTICHE E FISCO
Rimanendo in tema istruzione, i genitori con figli minori o a carico, che ancora studiano a scuola, in fase della dichiarazione dei redditi possono detrarre dall’Irpef il 19% a titolo di spese scolastiche. Beneficio quest’ultimo concesso in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali.
La detrazione Irpef spetta anche per gli oneri sostenuti per corsi di perfezionamento post universitari e i master.
I due genitori inoltre per le spese scolastiche sostenute per i figli a carico possono suddividersi l’agevolazione spettante
Inoltre è possibile detrarre anche:
Spesa per pratica sportiva ragazzi: fattura, ricevuta o quietanza pagamento
Spese scolastiche: ricevuta di versamento per l’iscrizione a Università e scuole superiori, pubbliche e private
Spese per la frequenza di asili nido: ricevuta di versamento della retta di frequenza all’asilo nido;
Novità!!!Canone di locazione degli studenti universitari fuori sede: apposita ricevuta.
Dottoressa in Scienze dell’educazione
Consulente dell’educazione familiare
Mediatrice Familiare
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