Collocamento in congedo e forze armate (Cons. Stato, n. 15/2012)

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Massima

Il provvedimento di collocamento in congedo per scarso rendimento di un appartenente all’arma dei Carabinieri, di cui all’art. 4 della L. 1 febbraio 1989, n. 53, non costituisce misura di carattere disciplinare, per cui non trovano applicazione nel relativo procedimento le disposizioni concernenti le sanzioni disciplinari.

 

La pronuncia in esame riguarda il passaggio in servizio permanente dopo la ferma quadriennale dei Carabinieri consegue necessariamente alle valutazioni e al giudizio di meritevolezza espressi dal Comandante generale dell’Arma, indicati nell’art. 4, comma 1, della L. 53/1989, in ordine alla idoneità psico-fisica, alla buona condotta, all’attitudine e al rendimento.

L’art. 4 L. 1 febbraio 1989 n. 53 prevede che: al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che conservino la idoneità psicofisica al servizio incondizionato a e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell’Arma o nel Copro, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale.

Pertanto, l’ammissione è un giudizio basato sui requisiti previsti dalla legge, che consegue necessariamente alle valutazioni di giudizio e meritevolezza espressi dagli organismi deputati a farlo, in ordine alla idoneità psicofisica, alla buona condotta, attitudine e rendimento.

Il provvedimento di collocamento in congedo per scarso rendimento di un appartenente all’arma dei carabinieri, di cui all’art. 4 della L. 53/1989 n.53, non costituisce misura di carattere disciplinare, per cui non trovano applicazione nel relativo procedimento le disposizioni concernenti le sanzioni disciplinari (1).

Il passaggio in servizio permanente dopo la ferma quadriennale consegue necessariamente alle valutazioni e al giudizio di meritevolezza espressi dal comandante generale dell’arma, indicati nell’art. 4 comma 1 L. 53 del 1989, in ordine alla idoneità psicofisica, alla buona condotta, attitudine e rendimento (2).

Pertanto, è legittimo il diniego di ammissione al servizio permanente e il conseguente collocamento in congedo del militare destinatario, durante il periodo di ferma, di numerose sanzioni disciplinari per inosservanza delle regole del servizio e della vita militare (3).

Ai fini della emanazione del provvedimento di ammissione in servizio permanente del militare la legge demanda alla Autorità militare competente una valutazione globale del rendimento della personalità del militare, ivi compresi gli aspetti relativi alla buona condotta, alla attitudine e al rendimento; pertanto, è legittimo il giudizio negativo circa la meritevolezza di detta ammissione, che abbia tenuto conto dei non buoni precedenti disciplinari del militare e di uno sfavorevole rapporto informativo compilato sul suo conto.

In definitiva, la non ammissione al servizio permanente:

1) non costituisce un provvedimento di carattere disciplinare sicchè in tale procedimento non trovano applicazione le disposizioni concernenti le sanzioni disciplinari;

2) il provvedimento (e giudizio) di non ammissione è assimilabile in tutto e per tutto a quello di dispensa dal servizio militare per non idoneità a ricoprire gli uffici del grado oltre che per scarso rendimento;

3) il proscioglimento dalla ferma volontaria per inidoneità o per scarso rendimento, così come il giudizio di non ammissione al servizio permanente comportano un giudizio ampiamente discrezionale sulle prestazioni e sul comportamento del militare, giudizio finalizzato ad accertare se il soggetto sia o meno idoneo a disimpegnare col normale rendimento le relative attribuzioni (4);

4) gli episodi della vita professionale presi in considerazione ai fini del proscioglimento non sono esclusivamente apprezzabili nell’ottica disciplinare, ben potendo esprimere il disvalore morale, attitudinale e la scarsa qualità delle prestazioni lavorative rese durante l’espletamento del servizio (5).

 

__________
(1) Così Consiglio Stato, sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1418.
(2) Consiglio di Stato, IV, 23 febbraio 1998, n. 332.
(3) Consiglio di Stato, IV, 23 luglio 2009, n. 4654.
(4) Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2006, n. 210.
(5) Consiglio Stato, IV, 15 febbraio 2006, n. 610.

Sentenza collegata

36452-1.pdf 107kB

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Staiano Rocchina

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