Collaborazioni a progetto, in una circolare del welfare l’elenco delle attività incompatibili

Redazione 13/12/12
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Lilla Laperuta

Nella circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 il vertice del Welfare ha fornito chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni introdotte dalla L. 92/2012 (Legge Fornero) in materia di collaborazioni a progetto (co.co.pro.) La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale. A tal fine sono elencate nel documento le attività che, comportando lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi”, risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione. In particolare sono menzionate le seguenti attività: addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell’edilizia; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti inbound.

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