Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2026) del comunicato relativo alla delibera n. 959 del Consiglio nazionale forense, entrano ufficialmente in vigore le modifiche all’articolo 25-bis del Codice deontologico forense. L’intervento si inserisce nel solco della legge n. 49/2023 sull’equo compenso e mira a rafforzare la tutela della dignità professionale dell’avvocato, chiarendo ambiti applicativi, obblighi informativi e conseguenze disciplinari in caso di violazione. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”
Indice
1. Il contesto normativo di riferimento
La legge n. 49 del 2023 ha introdotto una disciplina organica in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, con l’obiettivo di contrastare pratiche contrattuali squilibrate, soprattutto nei rapporti con soggetti economicamente forti. Il Codice deontologico forense recepisce tali principi, traducendoli in regole di comportamento vincolanti per l’avvocato e collegandoli a specifiche sanzioni disciplinari. La modifica dell’art. 25-bis rappresenta quindi un passaggio essenziale per rendere effettiva la normativa primaria. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”
L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf
Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: le novità introdotte, con la finalità di tutelare il Professionista nel rapporto con il Committente, con uno sguardo rivolto in particolare al mondo forense, ma anche le criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
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2. Il divieto di compensi non equi
Il nuovo comma 1 dell’articolo 25-bis stabilisce che l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta. Il compenso deve essere determinato applicando i parametri forensi vigenti, nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile. La disposizione chiarisce che il divieto riguarda specifiche categorie di committenti, individuate in ragione della loro forza contrattuale.
3. I soggetti interessati dalla disciplina
La norma individua tre principali categorie di destinatari. In primo luogo, le imprese bancarie e assicurative, comprese le società controllate e le mandatarie. In secondo luogo, le imprese che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico, abbiano occupato più di cinquanta lavoratori o abbiano realizzato ricavi annui superiori a dieci milioni di euro. Infine, la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica disciplinate dal d.lgs. n. 175/2016, con l’esclusione delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.
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4. L’obbligo di informazione scritta
Il comma 2 introduce un obbligo specifico a carico dell’avvocato nei casi in cui la convenzione o il contratto siano predisposti esclusivamente dal professionista. In tali ipotesi, l’avvocato deve avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare, a pena di nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di equo compenso. Si tratta di un obbligo di trasparenza che rafforza la consapevolezza del cliente e tutela entrambe le parti del rapporto.
5. Ambito di esclusione della norma
Il comma 3 chiarisce che il divieto di pattuire compensi non equi e il correlato obbligo informativo non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli espressamente indicati nel comma 1. Rimane quindi ferma la libertà negoziale dell’avvocato nei rapporti con clienti che non rientrano nelle categorie considerate economicamente più forti, nel rispetto dei principi generali di correttezza e decoro professionale.
6. Le sanzioni disciplinari previste
Particolarmente rilevante è la previsione delle sanzioni disciplinari. La violazione del divieto di pattuire un compenso non equo comporta l’applicazione della sanzione della censura, mentre la violazione dell’obbligo di informazione scritta determina l’irrogazione dell’avvertimento. Il Codice deontologico rafforza così il collegamento tra rispetto dell’equo compenso e responsabilità disciplinare, rendendo più incisivo il sistema di tutela.
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