Codice delle assicurazioni private: in arrivo la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno biologico da lesioni di non lieve entità

Redazione 04/08/11
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Il D.Lgs. 209/2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private (Codice delle assicurazioni private), prevede nel Capo III del Titolo X norme espressamente dedicate al risarcimento del danno per lesioni derivanti da incidente stradale.

Con riferimento, in particolare, al danno biologico, sia l’art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) che l’art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) precisano che «… per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». Detti articoli, pertanto, recependo la ricostruzione pluridimensionale del danno biologico tramandata da una tradizione giurisprudenziale consolidata, ne definiscono le quattro componenti essenziali: la dimensione psichica, quella fisica a prova scientifica, l’incidenza negativa sulle attività quotidiane e la perdita degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.

Riguardo alla quantificazione del danno biologico, l’art. 139 del Codice dispone che il relativo risarcimento per lesioni di lievi entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, vada effettuato secondo i criteri previsti dalla stessa norma, demandando ad un D.P.R. la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

L’art. 138 del Codice, che disciplina il danno biologico per lesioni di non lieve entità, si limita a prevedere un decreto del Presidente della Repubblica che provveda alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica, sia per le menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti che per il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto.

Mentre l’art. 139 ha ricevuto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, fino ad oggi non è stata per contro mai emanata la prevista «specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica» di cui all’art. 138 del Codice. La perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità comprese dal 10 al 100%, con le evidenti difficoltà che si sono registrate nei vari Tribunali, hanno spinto solo ora il legislatore a predisporre schema di decreto attuativo del Codice delle assicurazioni private sottoposto all’esame preliminare del Consiglio dei ministri nella seduta di ieri. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione delle marcate disparità di trattamento operate nella valutazione del danno biologico da incidente stradale in caso di lesioni di grave entità, non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno, ma anche nei metodi seguiti per la liquidazione, registrandosi divergenze così accentuate da dar luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l’idea di equità. Per «equità» si intende, infatti, parità di trattamento ed eguaglianza, anche nella liquidazione del danno alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica, con l’osservanza da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi.

Con l’approvazione del provvedimento, che dopo il via libera dell’Esecutivo sarà sottoposto al parere del Consiglio di Stato, tutti i Tribunali dovranno, pertanto, uniformare i criteri di liquidazione sino ad ora adottati ai nuovi parametri fissati dal Governo e validi per tutto il territorio nazionale, sulla falsariga di quanto già stabilito per i danni di più lieve entità.

Una tabella unica e coefficienti uniformi sono dunque destinati a sostituire un sistema eterogeneo e suscettibile di creare disuguaglianze tra categorie di vittime identiche ma residenti in regioni diverse. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale saranno aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT. (Anna Costagliola)

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