Codice della strada: parte il contrassegno invalidi europeo

Redazione 04/09/12
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Biancamaria Consales

Pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31 agosto 2012, il d.P.R. 151 del 30 luglio 2012, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

Con il d.P.R. 151/2012 (che entrerà in vigore il 15 settembre) viene finalmente disposta la modifica dell’art. 381 del regolamento stradale che porterà l’attuazione, anche in Italia, del contrassegno per invalidi comunitario, adottato già da tempo da molti stati dell’Unione europea.

Dunque, anche nel nostro paese sarà adottato il Contrassegno Unificato Disabili Europeo per la circolazione e la sosta dei veicoli previsto dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 4 giugno 1998.

Per un periodo transitorio di tre anni, termine che potrà essere abbreviato dai Comuni, i permessi già rilasciati resteranno validi ma in sede di rinnovo dovrà essere rilasciato il nuovo modello.  Sempre entro tale termine, la segnaletica stradale orizzontale e verticale riguardante la mobilità delle persone disabili dovrà riportare la rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno. Sul modello, di colore azzurro chiaro (con il simbolo bianco della sedia a rotelle su fondo azzurro scuro), saranno trascritti e apposti la data di scadenza, il numero di serie e il nome e il timbro dell’autorità nazionale che rilascia il contrassegno e nella parte retrostante, non visibile, il nominativo e la fotografia del soggetto autorizzato.

Il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili sarà rilasciato a soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita. Dovrà essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Scaduto il periodo di validità del contrassegno a tempo determinato potrà esserne emesso uno nuovo previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria locale di appartenenza con la quale si attesti che le condizioni della persona invalida legittimino un ulteriore rilascio.

In merito, poi, alla assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta nei casi di particolare invalidità, nelle zone ad alta densità di traffico, non sarà più necessario che il titolare del contrassegno sia abilitato alla guida e disponga di un autoveicolo, ma l’interessato deve dimostrare di non avere la disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile. I Comuni potranno prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

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