Codice della Strada D.L vo 30 aprile 1992, n. 285 art. 198, comma 2. Ordinanza del 6/5/05 del Giudice di Pace di Milano: “non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale in quanto l’anzidetta norma per le violazioni nelle zone a

sentenza 19/05/05
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………………………………………… in data 23 giugno
2004 proponeva tempestiva opposizione? contro due processi verbali di
accertamento di infrazione della disposizione di cui all’art. 7, comma 14,
del Codice della Strada -D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285- (Circolava nella zona
a traffico limitato bench? negli accessi fossero esposti i segnali indicanti
il divieto – autovettura tg. ………………….-? in Milano, in data
29/02/2004, alle ore 16,56 in Corso Garibaldi in prossimit? di via Tessa
*****, p.v. n. 00354221/2004/1/1/1, e alle ore 16,56 in Corso Garibaldi
numero civico 79, p.v. n. 00354220/2004/1/1/1).

????? L’opponente chiedeva l’annullamento "almeno" di uno dei due anzidetti
processi verbali riconoscendo di aver percorso la zona a traffico limitato
e, nel corso della prima udienza, assente l’Amministrazione opposta,
chiedeva l’applicazione della sanzione pecuniaria eventualmente dovuta nella
misura minima prevista dalla legge.

????? Il Comune di Milano si costituiva in Cancelleria in data 15 aprile
2005? con? comparsa nella quale affermava che "…si ritiene che le
violazioni, anche se della stessa natura, scaturiscono da due distinti
accertamenti di infrazione rilevati il giorno 29/02/2004 (rispettivamente
alle ore 16:56:06? e 16:56:37) e quindi non facciano parte n? di un’unica
fattispecie n? di un’unica condotta" e concludeva chiedendo il rigetto del
ricorso.

???? All’udienza del 22 aprile 2005 il giudice, dopo la precisazione delle
conclusioni, rinviava, ai sensi dell’art. 23, comma 7, della L. 24 novembre
1981, n. 689, all’udienza odierna la discussione e la pronuncia della
sentenza.

???? Questo giudice, per?, melius re perpensa, ritiene che la decisione
della causa debba essere preceduta dalla soluzione di una questione di
legittimit? costituzionale.

???? Le violazioni accertate a carico dell’opponente, come ha ulteriormente
chiarito l’Amministrazione opposta con la sua comparsa, sono state due:
entrambe riferite al 29 febbraio 2004, la prima alle ore 16:56:06 e la
seconda, dopo? un "considerevole" lasso di tempo,? alle ore 16:56:37 …
(quindi dopo 31 secondi!).

????? In base alla normativa vigente questo giudice ritiene? largamente
fondata l’eccezione dell’Amministrazione opposta, la quale, pur senza farne
espressa menzione, ha richiamato la disposizione di cui all’art. 198, comma
2, del Codice della strada (applicabile nel caso in esame) la quale prevede
che il trasgressore, pur avendo commesso pi? violazioni (due violazioni)
della stessa disposizione, debba soggiacere alle sanzioni previste per ogni
violazione e non, come prevede invece la disposizione di cui al comma 1
dello stesso articolo, alla sanzione prevista "aumentata fino al triplo".

????? Stabilisce, infatti, la citata disposizione che "In deroga a quanto
disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a
traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri
singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per
ogni singola violazione"

????? L’accoglimento dell’eccezione dell’Amministrazione opposta
comporterebbe il rigetto del ricorso e la sostanziale convalida dei due
processi verbali oggetto dell’opposizione, pur in presenza, a parere di
questo giudice, di un’unica "azione".? Tra la prima e la seconda violazione
sono infatti trascorsi? soltanto trentuno secondi!

???? Al rigetto del ricorso dovrebbe accompagnarsi la determinazione di due
sanzioni (dello stesso importo o di importo diverso), ovviamente in misura
non inferiore al minimo edittale, cos? come prevedono le disposizioni di cui
all’art. 204-bis, commi 5 e 7, CdS, per le due accertate violazioni.
Invece, se potesse trovare applicazione, la disposizione di cui al primo
comma dell’art. 198, comma 1, del Codice della strada la sanzione
complessiva potrebbe essere notevolmente inferiore.

???? Questo giudice ritiene che la disposizione di cui all’art. 198, comma
2, del Codice della strada, in quanto deroga al disposto di cui al primo
comma e quindi in quanto non consente al giudice, come nel caso de quo,? di
applicare, per pi? violazioni di una stessa disposizione, la sanzione
prevista dalla legge, sia pure "aumentata fino al triplo", sia di dubbia
legittimit? costituzionale? per violazione del principio costituzionale di
ragionevolezza (art. 3, comma 1, Cost.).

????? Inoltre appare opportuno evidenziare che non di rado a carico dei
trasgressori al divieto di accesso nelle zone a traffico limitato vengono
accertate, nell’arco di pochi? minuti e con separati processi verbali,
anche tre? violazioni e che le pronunce dei giudici, forse per evidenti
ragioni di equit?, sono diverse e contrastanti e spesso di annullamento di
tutti i processi verbali successivi al primo.

????? La disposizione censurata (art. 198, comma 2, CdS)?? contrasta con il
principio di proporzionalit? tra le sanzioni da applicare e l’entit? e la
gravit? delle violazioni commesse. Da ci? deriva l’irrazionalit? e l’
ingiustizia dell’anzidetta disposizione.

????? Della citata norma, a parere di questo giudice, non sono possibili
diverse interpretazioni e, comunque, non ? possibile un’interpretazione
conforme ai principi costituzionali che possa escludere il difetto di
ragionevolezza.

?????? Trattasi di questione non solo "non manifestamente infondata", ma
anche "rilevante" ai fini della definizione della presente causa, perch?
dovendo il giudice rigettare il ricorso e dovendo determinare anche la
sanzione, la decisione del giudice potrebbe e dovrebbe essere diversa. Sulla
base della normativa vigente questo giudice dovrebbe rigettare l’opposizione
e irrogare due sanzioni dello stesso importo o di importo diverso? (da ?
68,25 a ? 275,10) ma se la norma in questione (art. 198, comma 2) dovesse
essere illegittima, questo giudice, pur rigettando l’opposizione, dovrebbe
irrogare una sola sanzione, per le due violazioni della stessa disposizione,
"aumentata fino al triplo.? Ed in concreto il trattamento sanzionatorio del
ricorrente potrebbe essere ed apparire pi? equo.

P.Q.M.

?? Il Giudice di Pace di Milano

?Visto l’art. 23 della Legge n. 87 del 1953;

-Dichiara, d’ufficio, "non manifestamente infondata" e "rilevante", ai fini
della definizione della presente causa, la questione di legittimit?
costituzionale dell’art. 198, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della strada) in quanto l’anzidetta norma per le violazioni nelle
zone a traffico limitato non? consente al giudice, in caso di pi? violazioni
della stessa disposizione,? di irrogare una sola sanzione sia pure
"aumentata fino al triplo",? in relazione al principio di ragionevolezza di
cui all’ art. 3, comma 1, Costituzione;

-Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il
giudizio in corso;

-Dispone che la presente Ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria
alle parti (ricorrente e Comune di Milano), nonch? al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.

?? Milano,?? 06 maggio 2005

Il Giudice di Pace,

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