Codice dei contratti pubblici : Requisiti di capacità economica e finanziaria: la scelta del numero delle referenze bancarie è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione ed è sindacabile solo nell’ipotesi che lo stesso sia palesemente eccessivo avu

Lazzini Sonia 18/05/06
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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
(Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, s.o. n. 107
 
Art. 41. (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi)
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi
 
 
di Sonia Lazzini
 
 
Così in Consiglio di Stato, decisione numero 2200 del 20 aprile 2006
 
<Va’osservato che la scelta del numero delle referenze bancarie è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione ed è sindacabile solo nell’ipotesi che lo stesso sia palesemente eccessivo avuto riguardo alla natura della gara.
 
     E, nel caso di specie, trattandosi di appalto di rilevante valore economico, non appare illogica la richiesta di referenze da parte di più di un istituto di credito, atteso che il più ampio ventaglio delle referenze stesse è anche elemento indicatore della diffusione della conoscenza del concorrente nel mercato bancario e, quindi, di una rafforzata affidabilità.>
 

Lazzini Sonia

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