Decreto legislativo 157/95
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Decreto legislativo 358/92
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Decreto legislativo 163/2006
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23. Criteri di aggiudicazione.
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:
a) unicamente al prezzo più basso;
b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio,
il merito tecnico,
la qualità,
le caratteristiche estetiche e funzionali,
il servizio successivo alla vendita,
l’assistenza tecnica,
il termine di consegna o esecuzione,
il prezzo.
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Art. 16 – Criteri di aggiudicazione delle forniture
1. Le forniture previste dal presente testo unico sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali
il prezzo,
il termine di esecuzione o di consegna,
il costo di utilizzazione,
il rendimento,
la qualità,
il carattere estetico e funzionale,
il valore tecnico,
il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica.
In questo caso, i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell’ordine decrescente di importanza che é loro attribuita.
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Art. 81. (Criteri per la scelta dell’offerta migliore)
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, l. n. 109/1994; art.23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle
caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
Art. 83. (Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, l. n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
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