Codice dei contratti – Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi – tabella analitica delle differenze con i decreti legislativi 157/95 (servizi) e 358/92 (forniture)

Lazzini Sonia 18/05/06
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Queste sono alcune piccole differenze:
 
la descrizione delle attrezzature tecniche deve essere tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità; indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti (157/95: e/o dirigenti);
 
indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto;
 
per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico (157/95: strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca) di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto;
 
indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare, anche per gli appalti di forniture
 
di Sonia Lazzini
 
 
 
Decreto legislativo 157/95
Decreto legislativo 358/92
Decreto legislativo 163/2006
14. Capacità tecnica.
 
 
 
 
 
 
1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all’allegato 1, può essere fornita mediante:
 
 
 
 
 
 
a) l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
 
 
 
 
 
c) l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
 
 
e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;
 
 
 
 
f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per il controllo della qualità;
 
 
 
 
 
 
b) l’elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) l’indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.
 
14. Capacità tecniche ricorrenti
 
 
 
 
 
1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti puo’ essere fornita mediante:
 
 
 
 
 
 
a) l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall’acquirente; quanto cio’ non sia possibile, é sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;
 
 
c) l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;
b) la descrizione dell’attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell’impresa;
 
 
 
 
 
f) controllo effettuato dall’amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell’impresa concorrente e sulle misure usate da quest’ultima per controllare la qualità.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell’amministrazione;
 
e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
 
 
Art. 42. (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi)
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n. 358/1995)
 
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:
 
 
a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
 
 
 
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
 
 
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
 
 
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per il controllo della qualità;
 
 
 
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
 
 
 
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto;
 
 
 
 
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
 
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto;
 
 
 
 
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
 
 
 
 
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
 
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
 

Lazzini Sonia

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