Codice Appalti: a cosa serve il Documento di Gara Unico Europeo?

Redazione 04/05/17
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L’Articolo 85, recependo l’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, introduce il Documento di Gara Unico Europeo al fine di favorire la partecipazione alle gare delle MPMI. Il documento è fornito esclusivamente in forma elettronica a decorrere dalla data ivi prevista.

Esso consiste nella dimostrazione della legittimità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed è costituito da un’autodichiarazione in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa tassative condizioni, che vengono elencate. Il modello di formulario per il DGUE è stato approvato dal regolamento di esecuzione UE 201617 della Commissione del 5 gennaio 2016.

 

  • Per una formazione verticale, segnalamo le date di svolgimento del seguente Convegno:

GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO (D.LGS. N. 56/2017)
Tutte le novità nelle diverse fasi del procedimento contrattuale. La semplificazione delleprocedure sotto-soglia. Le novità specifiche per appalti di servizi, forniture, lavori eservizi tecnici

 
Roma, 11 maggio 2017
Cagliari, 15 maggio 2017
Bari, 18 maggio 2017
Trieste, 23 maggio 2017
Catania, 25 maggio 2017
Ancona, 6 giugno 2017
Desenzano del Garda (BS), 15 giugno 2017

 

Stazioni appaltanti: quali informazioni richiedono?

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante, le informazioni previste dalle predette condizioni relative agli eventuali soggetti si cui l’operatore economico si avvale e indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, includendo, altresì, una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. Il Codice precedentemente in vigore, all’articolo 38 elencava i requisiti di ordine generale in assenza dei quali il concorrente poteva vedersi escluso dalla partecipazione alla gara:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, etc;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria ;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ;

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate;

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate;

l) che non presentino la certificazione;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo.

 

DGUE: quali sono i motivi di esclusione dalla gara?

Il DGUE invece prevede esclusivamente 6 motivi di esclusione legati a condanne penali e precisamente:

a) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e all’articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’operatore economico;

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all’articolo 4 di detta decisione quadro;

e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel DGUE viene eliminato l’obbligo, sin qui vigente, di riportare tutte le condanne penali dei vari rappresentanti di una società concorrente, così come non viene fatta menzione della regolarità del concorrente nel pagamento di imposte e contributi.

Si suppone pertanto che entrambe le modalità di dimostrazione dei requisiti restino in essere, vanificando anche in questo caso, l’auspicata semplificazione. Altro contributo importante verso la chiarezza nella modalità di dimostrazione dei requisiti dei concorrenti, pare portarlo il co. 5-bis dell’art. 86 ora introdotto, che richiama lo schema predisposto dall’ANAC con apposite linee guida, relative al certificato di esecuzione dei lavori.

Redazione

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