Larticolo 89, quarto comma, del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che «nel caso di appalti lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dallofferente o, nel caso di unofferta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento».
La disposizione citata può considerarsi un concreto esempio della scrittura affrettata e approssimativa che troppo spesso, purtroppo, si riscontra nel D. Lgs. 50/2016. La lettura della norma, infatti, non suggerisce alcun legame con listituto dellavvalimento: sembrerebbe piuttosto effettuata una previsione in tema di subappalto.
Listituto disciplinato ex articolo 105 viene infatti definito al secondo comma, primo periodo, come «il contratto con il quale lappaltatore affida a terzi lesecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto».
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Uneccezione alla regola generale del subappalto?
Ciò premesso, quanto sancito dal sopracitato articolo 89 sembrerebbe costituire uneccezione alla regola generale del subappalto, considerando che le stazioni appaltanti possono prevedere nella documentazione di gara che lesecuzione di taluni compiti essenziali siano svolti direttamente in capo allofferente.
A questo punto, però, sorge spontaneo un interrogativo: quale relazione vanta il quarto comma dellarticolo 89 con listituto dellavvalimento? Difficile dirlo.
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Quale relazione tra il quarto comma dellarticolo 89 e listituto dellavvalimento?
1) Una prima spiegazione, per quanto ciò possa apparire assurdo, è che una disposizione relativa allistituto di cui allarticolo 105 sia stata erroneamente inserita nella disciplina dellavvalimento: è innegabile, infatti, che la norma presa in esame disponga in merito ad un istituto per nulla concernente con quanto disposto ex articolo 89.
In tal caso, listituto del subappalto vedrebbe introdotta una modifica sostanziale: mentre nellormai abrogato articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 non veniva previsto alcun vincolo rispetto alle attività subappaltabili, ferma restando la percentuale massima del trenta per cento, il nuovo D. Lgs. 50/2016 potrebbe aver contemplato la possibilità, pur sempre nel rispetto dei limiti massimi del subappalto, di escludere lapplicazione dellistituto per taluni compiti ritenuti essenziali da parte della Stazione Appaltante, e che perciò dovranno essere svolti direttamente dallofferente o da un partecipante al raggruppamento nel caso di raggruppamento di operatori economici.
2) Una seconda spiegazione, invece, poggia le sue fondamenta sulla considerazione di una scrittura quantomeno dubbia del quarto comma dellarticolo 89, anche se lintento poteva essere quello di rivoluzionare completamente lavvalimento.
Allineando lo scritto con la natura dellistituto, si potrebbe ipotizzare che il legislatore intendesse prevedere la possibilità, per le stazioni appaltanti, di stabilire nei documenti di gara che taluni requisiti essenziali siano posseduti direttamente dallofferente. In questo caso verrebbe introdotta uneccezione di primaria importanza alla regola generale dellistituto: sarebbe infatti attribuita alle stazioni appaltanti la facoltà di escludere lavvalimento per i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui allarticolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016.
La ratio fondante linterpretazione
La ratio fondante linterpretazione di cui sopra sarebbe quella di tutelare le stazioni appaltanti, che facendo ricorso a una facoltà come quella sopra indicata vedrebbero scongiurato il rischio di vedere gestito lappalto da un operatore economico che, in facto, non possiede determinati requisiti di partecipazione, per i quali ha dovuto far ricorso allistituto dellavvalimento.
La logica giuridica
Sotto il profilo della logica giuridica, pensare allavvalimento in questa nuova ottica comporterebbe il superamento di situazioni assurde che sono emerse, in passato, dallesperienza giuridica.
Basti pensare, ad esempio, ad operatori economici che prendono parte a procedure di gara avvalendosi delle referenze bancarie di un altro soggetto, oppure ad altri che risultano aggiudicatari di gare dappalto senza possedere nemmeno un singolo requisito di capacità tecnica od economica: in questultima ipotesi, in particolare, si crea una situazione grottesca per la quale la Stazione Appaltante si vede gestito un appalto di lavori, servizi o forniture da parte di una ditta che in quel determinato campo non possiede la necessaria esperienza tecnica o solidità economica.
Forse, pur esprimendosi in termini quanto meno poco chiari, il legislatore ha fornito uno strumento per superare quelle situazioni, sopra riportate, che da sempre hanno destato perplessità negli operatori giuridici e difficili giustificazioni dal punto di vista della ratio giuridica.
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