CNF: nuovo regolamento per la formazione continua

Redazione 05/12/14
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Nell’esercizio della professione, l’avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico – e quindi dei cittadini – alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia.
A questo fine, è tenuto a curare la formazione nell’arco di tutta la vita professionale.
Il dovere di formazione continua è disciplinato dalla Legge professionale forense (art. 11) e dal Codice deontologico forense (art. 15).

Il nuovo e recente Regolamento CNF n. 6/2014 detta le nuove regole che Avvocati e Praticanti abilitati devono osservare per assolvere l’obbligo di aggiornamento e formazione continua nel nuovo triennio di riferimento per il computo dei crediti formativi (CF) obbligatori, che parte da gennaio 2015.

I principi generali cui si ispira il regolamento declinano il concetto di formazione continua ricomprendendo in essa tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale, come comunemente e universalmente inteso in campo formativo. Le attività possono essere di “aggiornamento”, finalizzato all’adeguamento della formazione iniziale; e di “formazione” ossia volte alla acquisizione di nuove competenze o di maggiore specializzazione.

Tante le novità introdotte dal Regolamento, ne riportiamo alcune: 

non sarà più possibile impegnare le due ore della pausa pranzo per partecipare a convegni, incontri, dibattiti, conferenze brevi, perché si potranno accreditare solo eventi della durata almeno di mezza giornata;
– limitazione al 40% della formazione a distanza;
– discrezionalità nell’attribuzione dei crediti formativi
in relazione al singolo evento (CNF e COA  possono fare controlli durante i corsi, effettuare riduzioni/revoche dei CF, a seguito di verifiche).

 

Non sono mancate proteste e critiche all’uscita del Regolamento n. 6/2014.
Tanto è vero, che il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma, con Notizia Flash del 4/12/2014 ha annunciato che “a tutela della classe forense” è stato impugnato il nuovo Regolamento del CNF, pubblicato in data 28 novembre 2014. Ha inoltre affermato che  “la normativa regolamentare costituisce un inutile, dispendioso e controproducente passo indietro” e che “di fronte a tale scempio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dopo avere dato in un primo momento numerosi suggerimento per rendere più accettabile la predetta normativa regolamentare, ha ritenuto necessario rivolgersi al giudice amministrativo affinché siano accertati i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere posti in essere dal C.N.F. a danno di tutti i Colleghi”.


Per un maggiore approfondimento consulta il testo del Regolamento del CNF, n. 6/2014

Redazione

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