CNF: iscrizione all’Albo avvocati provenienti dalla Romania solo se il titolo è rilasciato da U.N.B.R. (Unione Nazionale dei Fori di Romania)

Redazione 30/09/13
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Biancamaria Consales

Il Consiglio nazionale forense, con circolare del 25 settembre 2013, ha portato a conoscenza di tutti i presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati una nota del Ministero di Giustizia, datata 20 settembre 2013, avente ad oggetto l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti provenienti dalla Romania.

In particolare, nella nota, il Ministero chiarisce definitivamente la questione riguardante l’individuazione dell’istituzione riconosciuta competente dall’ordinamento romeno a rilasciare il titolo di avvocato, anche ai fini dello stabilimento in altro Stato dell’Unione europea.

Tale istituzione è individuata, a seguito di contatti ufficiali intercorsi tra il Ministero della giustizia italiano e quello romeno, nell’U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania).

Dunque, è questa l’unica istituzione, precisa il Ministero, indicata dalla Romania quale unica autorità competente in materia attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione europea.

“Come si vede – si legge nella nota – la denominazione è pressoché identica a quella della cd. U.N.B.R. – “Struttura Bota” – presso la quale è invalsa nei mesi scorsi la prassi di rilasciare titoli di avvocato ai fini dello stabilimento in Italia, che si differenzia dalla prima solo per quanto riguarda la sede. È, pertanto, assolutamente necessario che gli ordini circondariali provvedano a respingere le domande di iscrizione nella Sezione speciale Avvocati stabiliti formulate da parte di soggetti che abbiano ottenuto il titolo da parte di istituzioni diverse da quella competente dall’ordinamento romeno. Allo stesso modo è necessario che, in sede di revisione degli Albi, si provveda alla cancellazione dei soggetti precedentemente iscritti sulla base del titolo concesso da istituzioni non competenti ai sensi della legge romena”.

Infatti la procedura di riconoscimento è integralmente demandata alla competenza dei Consigli circondariali dell’Ordine, che devono, pertanto, curare l’esame della documentazione presentata dal richiedente ai fini dell’iscrizione nell’Albo ed ai fini del rilascio del provvedimento di dispensa dall’esame di abilitazione professionale.

Redazione

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