CNF: i pareri della Commissione consultiva in tema di disciplina del tirocinio e giuramento del praticante abilitato

Redazione 13/06/13
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

La Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha adottato due pareri attinenti, rispettivamente, alla disciplina del tirocinio e al giuramento del praticante abilitato, a seguito dell’entrata in vigore della L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

Il primo parere concerne l’interpretazione dell’art. 48 della nuova legge professionale forense, relativo alla non applicabilità della rinnovata disciplina del tirocinio forense, fatta salva la riduzione della durata a 18 mesi, per i due anni successivi all’entrata in vigore della legge. La conclusione è autorizzata dalla stessa formulazione dell’art. 48 della legge in oggetto, che detta la disciplina transitoria per la pratica forense. A prescindere, poi, dalla previsione dell’art. 48, il CNF sottolinea come il differimento abbia una sua precisa ragion d’essere da ricercare nelle profonde novità che caratterizzano il nuovo modello di tirocinio, in funzione, tra l’altro, della garanzia della qualità della formazione del tirocinante e della valorizzazione del merito nell’accesso alla professione. Si tratta di nuove norme e previsioni che richiedono a loro volta una concretizzazione contenutistica di stampo attuativo cui deve provvedere il Ministro competente ai sensi dell’art. 41, co. 13, della stessa legge di riforma. Infine, è aggiunto il rilievo per cui, quando il legislatore ha ritenuto di dover assegnare ad una porzione della complessiva disciplina un’immediata vigenza, lo ha fatto in modo espresso, proprio come è avvenuto per la riduzione a 18 mesi della durata del tirocinio.

Fermo restando quanto sin qui affermato in merito all’interpretazione dell’art. 48 della nuova legge, la Commissione consultiva ha richiamato i propri precedenti e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato per ribadire, in merito alla questione della valenza del diploma delle Scuole di specializzazione universitaria ai fini dello svolgimento del tirocinio professionale, che detto diploma è idoneo a sostituire un anno di tirocinio a prescindere dalla contestualità, o meno, della frequenza della Scuola rispetto all’iscrizione nel registro dei praticanti.

Il secondo parere reso dalla Commissione consultiva del CNF concerne le modalità del giuramento del praticante abilitato (art. 41, co. 12, L. 247/2012) a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge professionale. Si osserva, in proposito, come la riforma non contenga, al riguardo, espresse disposizioni né per ciò che concerne la fase transitoria (fino al 31 dicembre 2014), né per ciò che concerne il pieno funzionamento a regime del nuovo tirocinio. Poco convincente appare l’opzione interpretativa che assume che la legge 247/2012 abbia invero inteso sopprimere tout court il giuramento del praticante abilitato, prima previsto come «condizione per l’esercizio del patrocinio» (art. 8, co. 3, R.D.L. 1578/1933), limitandosi a prevedere che «l’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro». Sembra, infatti, incoerente con i principi informatori della riforma ritenere che chi assume la difesa in giudizio di taluno, seppur sotto il controllo del dominus presso il quale svolge la pratica, non sia tenuto ad alcuna formale assunzione di impegno che lo richiami moralmente, prima ancora che giuridicamente, al rispetto dei doveri del difensore.

Neppure sembra corretto sostenere, come si legge nel parere, la sopravvivenza del previgente istituto dell’abilitazione al patrocinio regolato dall’art. 8, R.D.L. 1578/1933, con la previsione del giuramento da prestare di fronte al presidente del Tribunale. Non vi sarebbe, infatti, in tal caso, alcuna sintonia con l’impegno solenne che l’avvocato è tenuto ad assumere di fronte al COA, come previsto ora dall’art. 8 della L. 247/2012, impegno che ha lo stesso contenuto materiale del «vecchio» giuramento, ma espresso con una formula meno solenne. Non è ritenuta costituzionalmente conforme una soluzione interpretativa che ipotizzi due diverse modalità di impegno solenne/giuramento, l’una per gli avvocati di fronte al COA e l’altra per i praticanti abilitati di fronte al presidente del Tribunale, riservando, per di più, proprio al praticante abilitato, che pure gode di un patrocinio ben più limitato dell’avvocato, una forma giuridica più solenne.

In conclusione, per quanto attiene alla disciplina a regime (dall’1 gennaio 2015), la Commissione consultiva ritiene preferibile una soluzione interpretativa fondata sull’applicazione analogica al praticante abilitato della disciplina dell’impegno solenne prevista per l’avvocato; metodo, questo dell’analogia, consentito dalla sussistenza di una lacuna normativa e dall’eadem ratio, posto che in entrambi i casi si assiste all’esercizio, comunque, di un’attività professionale. Sarebbe auspicabile peraltro, che il decreto ministeriale di regolamentazione delle modalità di svolgimento del tirocinio si faccia carico di chiarire in via definitiva la questione.

Per quanto attiene, invece, al periodo transitorio, in considerazione della disciplina dettata dall’art. 48 (Disciplina transitoria per la pratica professionale), che dispone la proroga dell’efficacia delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della riforma, con l’unica eccezione della riduzione a 18 mesi del periodo complessivo del tirocinio, dovrebbe ritenersi la provvisoria sopravvivenza del «vecchio» istituto dell’abilitazione al patrocinio, compresa la necessità del giuramento innanzi al presidente del Tribunale. Tuttavia, precisa il CNF che, qualora se ne ravvisi l’opportunità in vista dell’entrata a regime della nuova disciplina, nulla osta a che il COA faccia assumere ai praticanti abilitati, dopo che i medesimi abbiano prestato il necessario giuramento, l’impegno solenne ex art. 8 L. 247/2012. Soluzione, quest’ultima, adottata da qualche Consiglio dell’ordine che ha indetto una cerimonia unica presso la propria sede nel corso della quale i praticanti giurano innanzi al presidente del Tribunale convocato per l’occasione ed assumono poi l’impegno solenne di cui si parla nella legge di riforma.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento