Clausole vessatorie, nella circolare dell’Assonime illustrata la tutela amministrativa introdotta dal decreto liberalizzazioni

Redazione 04/04/12
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Lilla Laperuta

Con la circolare n. 9 del 2 aprile 2012 Assonime, associazione che si occupa del miglioramento della legislazione industriale, commerciale, amministrativa e tributaria in Italia, ha illustrato il nuovo sistema di tutela amministrativa in materia di clausole vessatorie nei contratti di massa o standardizzati tra imprese e consumatori, introdotto dal D.L. 1/2012 (conv. con la L. 24 marzo 2012, n. 27). Si ricorda che l’art. 5 del citato decreto legge ha aggiunto il nuovo art. 37bis nella trama del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), assegnando all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) la competenza ad accertare la vessatorietà delle clausole e a renderla nota al pubblico.

Di seguito vengono enucleati i punti critici del nuovo sistema di tutela amministrativa come focalizzati nel documento diffuso da Assonime.


Clausole vessatorie interessate
. Viene chiarito che il sistema di tutela amministrativa riguarda le clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si tratta, quindi – ha chiarito Assonime – delle fattispecie contrattuali di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con riferimento ai rapporti tra imprese e consumatori. In questi casi, il contenuto dell’accordo è la risultante di una predeterminazione unilaterale sottoposta al consumatore che si limita ad accettare quanto disposto dalle condizioni generali richiamate nell’ambito della stipulazione.

Poteri di intervento dell’AGCOM. Rispetto alle clausole inserite in tali contratti, è attribuito all’AGCOM il potere di accertare la vessatorietà (d’ufficio o sulla base di una denuncia). Ciò, però, viene precisato dall’Assonime, nell’ottica esclusiva di renderla nota al pubblico con appositi meccanismi informativi. Infatti, l’Autorità non può irrogare sanzioni per l’uso di clausole vessatorie, né imporre la loro rimozione dai contratti, né dichiarare la loro nullità o condannare a restituzioni o risarcimenti. L’Autorità si pronuncia, tuttavia, sulla vessatorietà delle clausole sentite “le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni”. A tali organismi – ha precisato Assonime – è assegnato nell’ambito della procedura solo un ruolo consultivo, rispetto al quale l’Autorità rimane libera di assumere le proprie determinazioni anche in modo difforme.

 

Pubblicità dell’accertamento. Il comma 2 dell’art. 37bis citato prevede che il provvedimento di accertamento della vessatorietà della clausola venga diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito Internet dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell’operatore.


Poteri del giudice ordinario
. Una volta acclarato che l’Autorità non può irrogare sanzioni per l’uso di clausole vessatorie, né imporne la loro rimozione, né dichiararne la nullità o condannare a restituzioni o risarcimenti, viene radicata in capo al giudice ordinario la competenza in tali ambiti.

Interpello delle imprese. L’art. 37bis, comma 3, ha previsto la possibilità per le imprese di sottoporre in via preventiva all’Autorità le clausole contrattuali che si intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori, mediante interpello – secondo modalità che saranno definite dal regolamento di procedura – per ottenere una valutazione riguardo all’eventuale carattere vessatorio. Rispetto alle clausole ritenute “non vessatorie”, l’Autorità non può più adottare una dichiarazione di vessatorietà oggetto di pubblicazione a scopo informativo.

 

La successiva valutazione delle clausole da parte dell’Autorità – ha specificato Assonime – è preclusa sia nel caso di pronuncia esplicita che di omessa adozione nei termini previsti. Rimane ferma la possibilità, per il consumatore, nonostante la pronuncia dell’Autorità a favore dell’impresa, di agire in giudizio per l’accertamento da parte del giudice della vessatorietà delle stesse clausole oggetto di interpello e per la condanna dell’impresa alle relative restituzioni o al risarcimento del danno.

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