Cittadinanza per matrimonio: dal 1° giugno la competenza è del Prefetto

Redazione 30/04/12
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Biancamaria Consales

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva 7 marzo 2012 del Ministero dell’interno, emanata al fine di snellire i procedimenti di acquisto della cittadinanza iure matrimonii attraverso l’accorpamento nel Prefetto della responsabilità procedimentale e di quella provvedimentale dei medesimi.
Tale provvedimento si colloca tra le politiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso il vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, con ciò assumendo l’impegno al rispetto, all’adesione e alla promozione dei valori posti a fondamento della Repubblica italiana. Infatti, il consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell’interno, per la rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarità degli adempimenti istruttori. Al fine di migliorare l’efficacia della azione amministrativa, è necessario per l’Amministrazione dell’interno razionalizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione.

Dunque, la competenza ad emanare i provvedimenti in questione, finora concentrata nell’autorità politica, passerà alla dirigenza, in conformità alle disposizioni che regolano la separazione tra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.

Tuttavia, non tutti i decreti di concessione subiranno modifica di competenza. Così:

1. sono attribuiti alla competenza del Prefetto l’accoglimento dell’istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6 della legge n. 91/1992, trattandosi di atti privi di valutazione discrezionale, da emanarsi una volta accertate la sussistenza o meno dei requisiti prescritti;

2. costituiscono eccezione alla ipotesi sopra citata, le ipotesi in cui, durante l’istruttoria, vengano in considerazione ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica e quelle in cui il coniuge straniero abbia la residenza all’estero: in tali ipotesi l’organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è il capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione;

3. resta ferma, infine, la competenza del Ministro dell’interno per i decreti di concessione di cui all’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (cittadinanza per residenza in Italia), in quanto caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunità che implica l’accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell’interesse privato del richiedente allo status civitatis.

Il nuovo assetto di competenze opererà a decorrere dal 1° giugno 2012, in modo da dare il tempo alle singole Amministrazioni e al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione di apportare le necessarie rimodulazioni all’organizzazione degli uffici e alle procedure in uso.

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, infine, sovraintenderà alla fase di transizione al nuovo assetto di competenze e costituirà il referente delle singole amministrazioni per qualsiasi esigenza. In tale veste, emanerà le necessarie disposizioni attuative della direttiva, fornendo, altresì, la necessaria collaborazione per l’aggiornamento del personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

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