Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero

Redazione 28/01/19
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nuova circolare di chiarimento sulla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero.

Il Ministero, tenuto conto dei dubbi interpretativi e delle difficoltà operative, fa seguito alla circolare 20/12/2018 per fornire ulteriori chiarimenti applicativi in ordine alle disposizioni contenute negli artt. 93 e 132 del Codice della strada.

I veicoli immatricolati all’estero

Nella circolare il Ministero ha chiarito che il divieto di circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero ed in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la residenza nel nostro Paese da più di 60 giorni riguarda non solamente le persone fisiche ma anche quelle giuridiche che abbiano stabilito una propria sede entro i nostri confini nazionali.

Sono esclusi da tale divieto i veicoli che:

  • Sono in disponibilità di soggetti residenti in Italia in virtù di un contratto di leasing o locazione senza conducente stipulato in un Paese UE o SEE con un’impresa che non ha sede in Italia;
  • Sono intestati ad imprese aventi sede in un Paese UE o SEE (ma non in Italia) e da questi ceduti a titolo di comodato ad un soggetto residente in Italia, con il quale l’impresa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione.

L’art.132 del Cds stabilisce che i veicoli immatricolati all’estero possono circolare in Italia fino ad un massimo di un anno dopodiché, scaduto tale termine, è obbligatorio immatricolare il veicolo oppure farlo uscire dal territorio nazionale.

Nell’ipotesi in cui il proprietario del veicolo opti per la seconda ipotesi sopracitata, il veicolo dovrà essere condotto all’estero trasportato con veicoli idonei a tale utilizzo, ovvero potrà lasciare il territorio nazionale solo dopo aver richiesto il foglio di via agli uffici della motorizzazione civile.

La circolare in esame prosegue nella trattazione degli aspetti procedurali delle operazioni di motorizzazione relative alla nazionalizzazione del veicolo ed il rilascio del foglio di via.

Chi può richiedere l’immatricolazione?

La nota del MIT prevede che l’immatricolazione o il foglio di via possono essere richiesti esclusivamente dagli intestatari della carta di circolazione. In ogni caso, dal momento che i soggetti intestatari della carta di circolazione potrebbero essere residenti all’estero, è necessario prevedere la possibilità che la richiesta per l’ottenimento del foglio di via venga presentata dal soggetto detentore del veicolo invece che dal proprietario.

Il veicolo proveniente da altro Paese UE o SEE, che deve essere immatricolato in Italia, è sottoposto alla procedura della cosiddetta nazionalizzazione che prevede, tra le altre cose, il censimento dell’importazione e l’assolvimento dell’IVA.

L’immatricolazione del veicolo estero in Italia può essere richiesta dall’intestatario della carta di circolazione estera, se residente nel nostro Paese, oppure da colui che si dichiari proprietario; in questo secondo caso è necessario che venga data dimostrazione dell’avvenuta cessione del veicolo ai fini dell’iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e che lo stesso veicolo sia stato cancellato dai registri delle Autorità estere.

Nell’ipotesi inversa in cui il veicolo non venga nazionalizzato, l’interessato deve chiedere il foglio di via all’UMC riconsegnando carta di circolazione e targa estera.

Se il richiedente non è il proprietario del veicolo, è necessario disporre di:

  • Una delega legalizzata dall’Autorità estera con annessa traduzione asseverata;
  • Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’utilizzatore del veicolo che attesti che l’intestatario dello stesso lo ha autorizzato a condurlo all’estero.

Ritiro della patente

Qualora vengano violati il comma 1 bis dell’art.93 (circolazione con veicolo avente targa estera da parte di soggetto residente in Italia da oltre 60 gg) ed il comma 1 dell’art.132 del Cds (circolazione con veicolo avente targa estera da parte di soggetto residente oltre il periodo di un anno), l’organo accertatore ritira la carta di circolazione estera e la trasmette all’UMC entro 180 giorni, termine entro il quale il veicolo deve essere immatricolato o richiesto il foglio di via per condurlo all’estero, pena la confisca del mezzo. Gli uffici della motorizzazione civile dovranno segnalare agli organi accertatori anche i veicoli per i quali, una volta scaduto il termine, non sia stata fatta alcuna richiesta.

Infine, il MIT ha ricordato che per accompagnare il veicolo al confine del territorio nazionale non è possibile utilizzare la targa di prova in quanto tale fattispecie riguarda altre ipotesi che non rientrano nell’esportazione dei veicoli.

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